POS. II Prot._______________158.11.2008

OGGETTO: POR Sicilia 2000-06 - Finanziamenti a istituzioni scolastiche - Recupero somme.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI , AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione

PALERMO









1. Con nota prot. n.2324 del 28 maggio 2008 codesto Dipartimento, premesso di avere proceduto, nell'ambito del POR 2000-2006, all'erogazione di finanziamenti in favore delle istituzioni scolastiche, ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alle procedure da attivare per il recupero delle somme che le medesime erano tenute a restituire in caso di economie di spesa, in caso di rinuncia alla realizzazione dei singoli progetti già finanziati ed, infine, in caso di revoca dei finanziamenti ricevuti per inosservanza dei prescritti adempimenti.


2. In ordine alla problematica suesposta è utile svolgere due ordini di considerazioni di carattere generale, restando poi rimessa alla discrezionalità di codesto Dipartimento l'individuazione in concreto delle modalità con cui procedere al recupero delle somme.

Innanzitutto, codesta Amministrazione potrebbe valutare, nel caso in cui le istituzioni scolastiche siano beneficiarie di altri finanziamenti o, comunque, destinatarie a vario titolo di somme derivanti dal bilancio regionale, di "compensare" le medesime con le somme che deve recuperare.
A tale specifico riguardo, occorre ricordare, come già più volte chiarito dallo Scrivente in precedenti consultazioni rese ad altri rami di amministrazione, che "nei rapporti reciproci tra la pubblica amministrazione e i suoi debitori, mentre da un lato non è ammessa la compensazione a richiesta del debitore dell'erario, dall'altro la non operatività della compensazione di diritto, non impedisce che l'amministrazione interessata possa comunque procedere a compensare propri debiti e crediti" (v. parere n.325 del 2001, reso all'Assessorato regionale del bilancio e finanze; v., pure, parere n.102 del 1999 e n.142 del 2006, consultabili su sito Internet dell'Ufficio).
La definizione dei predetti rapporti mediante compensazione risponde invero alla necessità di tutelare gli interessi erariali pubblici e la compensazione delle partite di debito e di credito in capo alla stessa istituzione scolastica è comunque ammissibile ad iniziativa di codesto Dipartimento.
Peraltro, si è avuto modo di precisare che un risultato sostanzialmente analogo a quello derivante dalla compensazione può in concreto essere realizzato, senza che si determini effettivo movimento di denaro, disponendo l'emissione di un titolo di spesa di importo corrispondente al credito vantato dall'amministrazione, da estinguere mediante commutazione in quietanza di entrata a saldo del debito dell'istituzione scolastica.

Ciò detto, si può svolgere un secondo ordine di considerazioni, che possono indirizzare le scelte di codesta Amministrazione.
Per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, degli enti territoriali e di altri enti pubblici specificamente indicati, la legge appresta lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 634, nel quale è la stessa pubblica amministrazione che, per la tutela e la realizzazione del proprio credito, predispone il titolo esecutivo ed intima di conseguenza il precetto, realizzando i presupposti per procedere all'esecuzione forzata, salva l'opposizione del debitore.

Atteso l'ampio e generico riferimento alle "entrate patrimoniali" dello Stato e degli enti pubblici ivi considerati, contenuto nell'art. 1 del citato R.D. n. 634 del 1910, il suddetto procedimento ingiunzionale è applicabile, per costante giurisprudenza, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, e non riguarda necessariamente redditi di carattere periodico, potendo riferirsi anche ad un'entrata una tantum.
Tuttavia, proprio perché l'ingiunzione, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, trova il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione, essa esige come suo fondamentale presupposto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, (così Cass. civ. n.13587 del 22.12.1992; cfr., anche, Cass. n. 3902 del 1982, n. 736 del 1971, n. 2462 del 1969, n. 1950 del 1963).

In altri termini, tale procedimento esige, come suo fondamentale presupposto, che la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati che escludano un potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione, alla quale di contro residua un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (Cass. 22 dicembre 1992 n. 13587, cfr. pure Cass. 2 agosto 1995 n. 8462).

Ciò premesso, nella specie, il credito fatto valere da codesto Dipartimento nei confronti delle istituzioni scolastiche potrebbe essere recuperato attraverso la procedura ingiunzionale privilegiata di cui all'art.2, R.D. 14.04.1910, n.639, proprio in quanto la sua sussistenza, la quantificazione dello stesso e le condizioni di esigibilità derivano da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati.
Va ricordato, al riguardo, che essa consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta, secondo le modalità indicate dall'art.2, R.D. cit. Si ricorda, peraltro, che il potere del pretore di rendere esecutivi gli atti emanati da autorità amministrative è stato soppresso dall'art.229, D.Lgs.19 febbraio 1998, n.51; lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che gli atti sono esecutivi di diritto.

Quanto detto, non esclude che il recupero medesimo possa essere conseguito mediante gli ordinari strumenti processuali.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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