Pos. II   Prot. N. / 152.11.08 



Oggetto: Figlio di grande invalido per lavoro - Richiesta attribuzione benefici combattentistici ex l. 336/70.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
Dipartimento lavoro

PALERMO






1 - Con nota n. 20164 del 19 maggio 2008 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla attribuibilità dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della l. n. 336 del 1970 a dipendenti con lo status di "figlio di grande invalido per lavoro".
Mentre sono allegate alla suddetta nota alcune delle istanze volte al beneficio in parola, non viene espresso da codesto Dipartimento il proprio orientamento al riguardo.


2 - Le richieste dei benefici previsti dalla l. n. 336 del 1970 "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati", allegate alla nota cui si risponde, sono avanzate da dipendenti di codesto Assessorato "in quanto figlio di grande invalido del lavoro equiparato ex lege ad ex combattente e/o grande invalido di guerra".
Premesso che nelle istanze non viene indicato esplicitamente il riferimento normativo invocato per l'equiparazione della categoria in questione agli ex combattenti, si ritiene di dover escludere l'applicabilità dei benefici recati dalla l. n. 336 del 1970 a soggetti non espressamente contemplati nella stessa.
Per costante pronunciamento giurisprudenziale, infatti, la normativa dettata dalla suddetta l. n. 336 del 1970 ha carattere eccezionale e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, è insuscettibile di estensione analogica a soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 1 della stessa legge ( così Cass. Lav. n. 5550 del 1984 ). L'espressione "assimilati" (agli ex combattenti ), contenuta nel titolo della legge non ha alcun significato estensivo, ma indica complessivamente tutte le categorie indicate specificamente nel testo legislativo ( cfr. Cass. Lav. n. 239 del 1981 ). Il termine "assimilati" risulta collegato alla categoria degli ex combattenti ( e, quindi è stato usato per indicare i partigiani, i mutilati e gli invalidi di guerra, le vittime civili di guerra, gli orfani e le vedove di guerra o per causa di guerra, i profughi per l'applicazione del trattato di pace e le categorie a tali profughi equiparate ) e non già ad ulteriori gruppi di soggetti la cui equiparazione è stata disposta da altre disposizioni di legge solamente per la fruizione di benefici del tutto diversi , come, ad esempio, l'assunzione obbligatoria al lavoro (così Cass. sent. N. 2598 del 1998 ).
Ulteriore argomentazione per la tassatività della cerchia dei destinatari della suddetta l. n. 336 del 1970 e della sua eccezionalità è stata elaborata ( Cass. Lav. n. 1830 del 1986 ) nella considerazione che laddove tale legge ha inteso estendere l'operatività dei benefici in essa previsti a categorie equiparate a quelle nominativamente indicate, lo ha disposto in modo espresso ; ciò anche in favore di categorie già equiparate, in forza di norme speciali, ai combattenti ( ad esempio per gli ex deportati già equiparati ai combattenti dall'art. 1 della l. 130/61 e la cui applicabilità della l. 336/70 è stata espressamente disposta con l. 541/71). Trattandosi, in tali casi, di soggetti già equiparati in forza di norme speciali ai combattenti, l'avere il legislatore ravvisato la necessità di statuire con espresse disposizioni l'estensione ad essi dei benefici in questione, postula logicamente che quella equiparazione non era di per sé idonea a renderli applicabili.
Le superiori considerazioni inducono a negare l'attribuzione dei benefici richiesti ai figli dei grandi invalidi del lavoro, a prescindere dall'esame della loro ipotetica equiparazione, in disposizioni normative diverse, agli ex combattenti.
E' forse il caso di aggiungere che con riguardo agli invalidi per servizio, nonostante l'art. 1 della l. n. 539 del 1950 abbia attribuito loro" i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra..", l'applicabilità della l. 336/70 è stata loro negata da molteplici pronunce giurisprudenziali, nonché da specifica consultazione del Consiglio di Stato ( parere Commissione speciale pubblico impiego n. 361 del 6 maggio 1996).

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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