Pos. 3   Prot. N. / 150.08.11 



Oggetto: Dimissioni di dirigente sospeso dal servizio: determinazione base pensionabile.




Allegati n...........................               
                          Assessorato Regionale della Famiglia 
                          delle Politiche sociali e delle                                 Autonomie Locali 
                          Dipartimento Famiglia, 
                          Politiche sociali e Autonomie Locali 
                          Palermo 


                  e, p.c. Presidenza della Regione 
                          Dipartimento regionale del personale,                         dei servizi generali, di quiescenza,                             previdenza ed assistenza del personale                         Palermo 


  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello scrivente dovendo provvedere con urgenza in ordine alla fattispecie di seguito descritta. 
  Un proprio dirigente, con contratto individuale di lavoro con scadenza 31/12/2007, è stato sospeso dal servizio, a decorrere dal 18 dicembre 2007.Tuttavia poiché l'ordinanza del Gip relativa alla sospensione è stata comunicata con ritardo il provvedimento cautelare è stato emesso dal Dipartimento solo il 17 gennaio 2008 e quindi notificato il successivo 23 gennaio. 
  Frattanto il dirigente di che trattasi aveva chiesto, con raccomandata del 27 dicembre 2007 pervenuta all'Amministrazione solo il 7 gennaio 2008, di esser posto in quiescenza a decorrere dal 31 dicembre 2007. 
  In fase di istruttoria è stato però rilevato che l'anzianità contributiva di 35 anni sarebbe stata raggiunta valutando i periodi di studio universitario il cui riscatto, sebbene richiesto da circa 10 anni, non era stato definito per mancanza della documentazione che l'interessato aveva inviato solo in uno alla domanda di pensionamento. A cagione di ciò, previa formalizzazione del riscatto dei suddetti periodi, la cancellazione dai ruoli è intervenuta con D.D.G: del 9 aprile 2008. 
  Riferito quanto sopra codesto Dipartimento chiede "di conoscere se alla data del pensionamento è da considerarsi efficace il contratto di incarico a suo tempo stipulato ovvero debba porsi a base del calcolo della pensione la parte fissa e continuativa della retribuzione posta a base della determinazione dell'assegno alimentare percepito per effetto della sospensione alla data del pensionamento". 


  2-Nella richiesta di parere non è stata indicata la decorrenza del collocamento in quiescenza, tuttavia, da notizie richieste per le vie brevi, si è appreso che la cancellazione dai ruoli è stata fatta decorrere dal 31 dicembre 2007.  
  Per la soluzione al quesito circa la base pensionabile da prendere in considerazione per la determinazione della pensione può essere utile prendere le mosse dall'orientamento giurisprudenziale formatosi per il caso di dipendente sospeso cautelarmente dall'impiego e poi cessato dal servizio a seguito di condanna penale. A partire dalla decisione n.32 del 20 marzo 1991 della Sezione del controllo Stato la Corte dei Conti intende come stipendio integralmente percepito che costituisce la base pensionabile, quello che è stato effettivamente riscosso o che si aveva diritto di riscuotere nel momento precedente la riduzione del trattamento economico. 
  Di recente anche il Consiglio di Stato ( sez. VI - sentenza 9 marzo 2007 n. 1104) ha ribadito che il " periodo di sospensione cautelare dal servizio di un pubblico dipendente non può essere computato ai fini del trattamento di quiescenza; conseguentemente, nel caso in cui alla sospensione faccia seguito, con continuità, la rimozione disciplinare dall'impiego, l'ultimo stipendio sulla cui base deve essere liquidata l'indennità è quello percepito al momento in cui la sospensione ha avuto inizio ". 
  Relativamente al caso che ci occupa nel quale si è ancora in attesa della definitiva sentenza penale, si rammenta preliminarmente che al fine di salvaguardare le determinazioni da assumere a conclusione del procedimento penale l'Amministrazione liquiderà il trattamento provvisorio di quiescenza in base ai soli servizi antecedenti la sospensione, con espressa riserva di regolarizzazione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione cautelare una volta intervenuto il giudicato penale.  
  Quanto agli emolumenti di cui tener conto giova ricordare che , per il personale regionale già destinatario della l.r. n.2 del 1962, per la c.d. quota B, relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2004, tutti gli emolumenti corrisposti, tranne quelli percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente, concorrono a formare la base contributiva, mentre la c.d. quota A) corrispondente alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1°gennaio 2004 secondo il sistema previgente (cfr.art.20 l.r.n.21/2003) è commisurata all'ultima retribuzione annua (art.4 l.r. n.2/1962) costituita dall'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi tra i quali, in base al vigente CCRL , rientra tutta la retribuzione di posizione, sia di parte fissa che di parte variabile. 
  Se, quindi, prima della sospensione l'indennità variabile era effettivamente dovuta, della stessa dovrebbe tenersi conto ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza avuto riguardo al fatto che il compenso di cui si discute non è dovuto per il possesso dello status di dirigente ma remunera l'incarico dirigenziale conferito con contratto individuale. 


  3.- Il presente parere viene inviato, al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale competente in via generale nella materia manifestando sin d'ora la disponibilità a tornare sulla problematica alla luce delle valutazioni che riterrà di esprimere. 


  4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Tuttavia non si procederà ad inserire il presente parere nella banca dati "FONS" fino a quando codesta Amministrazione non comunichi che non sussistono o sono venute meno le ragioni ostative alla sua diffusione.  




   


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