Pos.1   Prot. N. /148.08.11 



Oggetto: Beni di enti pubblici. Demanio marittimo. Attività esercitabili.




Allegati n...........................







ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente.

PALERMO





1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento, rammentando che lo Scrivente Ufficio si è già espresso in merito all'interpretazione dell'art. 1 della l.r. 15/2005 recante la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree demaniali marittime ed alla natura tassativa dell'elencazione delle attività esercitabili nelle predette aree, evidenzia che, nell'ambito di procedimenti concessori o relativi a rinnovi, sono state riscontrate perplessità in ordine all'inclusione, tra quelle specificamente ammesse al rilascio della concessione de quo, di talune attività che vengono descritte ed elencate nella nota cui si risponde e che di seguito si trascrivono:
"a) attività alberghiere e simili;
b) pescherie, rivendita di generi alimentari ed attività commerciali;


c) parcheggi pubblici gestiti da privati;
d) richieste di aree demaniali marittime da parte di condomini, costituiti da uno o più edifici, per realizzare opere di urbanizzazione".
Le perplessità manifestate dal richiedente Dipartimento attengono, altresì, alla formulazione dell'alinea del comma 1 del citato art. 1 della l.r. 15/2005 ove è previsto, che la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata "per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive", conseguentemente, viene chiesto di esprimersi anche in merito al significato da attribuire a tale disposizione.

2. Circa le questioni poste, lo Scrivente, non può che riaffermare le considerazioni svolte nella precedente consultazione in merito alla natura tassativa ed inderogabile dell'elencazione ex comma 1, dell'art. 1 cit. nonché in merito alle peculiarità dei beni di cui è questione, istituzionalmente ed in via generale rivolti all'uso pubblico ed utilizzati per finalità diverse, di tipo privato, per un periodo di tempo determinato solo se l'uso particolare risulta compatibile con il pubblico interesse (vedi art. 36 cod. nav.; Cfr. ex plurimis C.Stato, sez. VI, sent. 3 marzo 2004, n. 1047).
Orbene, non vi è dubbio che nei casi di istanze finalizzate alla concessione di beni del demanio marittimo, debba, in primo luogo, essere valutata la compatibilità ed assimilabilità dell'attività proposta in rapporto alle attività ammesse, individuate dal legislatore regionale in modo esclusivo, secondo lo schema logico sotteso alla inderogabile elencazione ex comma 1 del più volte citato art. 1, che evidenzia una forte connotazione di tutela dell'originaria destinazione naturale dei beni in discorso.
Non è altrettanto dubbio che a tale forte connotazione sia correlata la possibilità (ma non la necessità) di distogliere i detti beni dall'uso della totalità dei cittadini in favore di collettività aperte di potenziali utenti che ne facciano richiesta e l'inammissibilità di concedere l'uso dei beni demaniali marittimi per opere ed attività di utilizzo strettamente privato, vale a dire non aperte all'uso pubblico, neppure a titolo oneroso.
Conseguentemente, rispetto al quesito relativo alla valutazione, ai fini del successivo rilascio della concessione, della conformità alla elencazione legislativa dei casi sottoposti, lo Scrivente ritiene che, ai sensi dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana (approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70), tale attività di comparazione esuli dalle proprie competenze, presupponendo la valutazione discrezionale, caso per caso, dell'assimibilità delle attività proposte nelle istanze presentate a quelle elencate e la comparazione dell'interesse privato dell'istante con l'insieme di altri interessi pubblici che possono essere coinvolti dall'adozione del provvedimento finale (Cfr. artt. 30 e 36 del codice della navigazione).
Tuttavia, non ci si può esimere dal segnalare, alla luce dei principi in materia di destinazione dei beni del demanio marittimo, di cui si è argomentato nell'avviso precedentemente reso a codesto Dipartimento ed al quale si rinvia, forti perplessità circa la riconducibilità delle ipotesi descritte alle tipologie astratte indicate nella disposizione di cui è questione.
Con riguardo alla seconda parte del quesito e, in particolare, all'interpretazione dell'esatto significato della proposizione subordinata aggiuntiva di cui all'alinea del comma 1 del più volte citato art. 1, che testualmente dispone : "...oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive....", si osserva quanto segue.
In primo luogo, non sembra che vi possano essere problemi interpretativi circa il riferimento ai servizi pubblici; infatti, con tale definizione si intende, in via generale, qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale e che risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi (Cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, sent. 2605/2001)
Circa la seconda parte della proposizione in argomento va evidenziato che, sotto il profilo linguistico (e, invero precettivo), l'uso della congiunzione "e" tra i sostantivi "servizi" e "attività" sembra implicare la necessaria concorrenza dei due requisiti che, appunto, la congiunzione include perché si verifichi l'effetto voluto dalla disposizione. Le medesime considerazioni valgono con riferimento agli aggettivi "portuali" e " produttive", riferiti al sostantivo "attività" (Cfr. a questo proposito: par. 1.3 della Circolare 2 maggio 2001, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Guida alla redazione dei testi normativi").
Sembra, pertanto, allo Scrivente che il Legislatore abbia voluto in questo caso identificare , secondo uno schema di concordanza ad sensum, tutti quei servizi che non hanno natura sostanzialmente pubblica ma che risultano connessi ad attività portuali e produttive, quali, a titolo di esempio, i bacini di carenaggio.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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