Pos. II   Prot. N. / 147.11.08 



Oggetto: Riserva naturale dello Zingaro - Art. 69 l.r. 16/96.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento foreste
PALERMO





1 - Con nota n. 8460 del 15 maggio 2008 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito relativo all'interpretazione dell'art. 69 della l. r. n. 16 del 1996 concernente l'organizzazione della riserva in oggetto.
In particolare, dal raffronto dell'art. 69 suddetto con l'abrogato art. 37 della l. r. n. 98 del 1981( abrogazione operata con lo stesso art. 69 ) viene preliminarmente rilevata da codesto Dipartimento una differente previsione in ordine al soggetto individuato quale direttore della riserva. Infatti, mentra l'abrogato art. 37 disponeva che questi coincidesse con il dirigente tecnico forestale assegnato alla riserva, il nuovo testo ha eliminato tale inequivocabile prescrizione. Viene, invece, stabilito ( al comma 3 ) che per l'espletamento dei compiti indicati nei comma 1 e 2 "è costituito un apposito ufficio alla cui direzione è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità". Il comma 5 dispone poi che " Alle dirette dipendenze del direttore della riserva è posto un contingente di sottufficiali e guardie del Corpo forestale che sarà costituito a norma dell'articolo 66". Al successivo comma 6 è statuito che "Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana".
Alla luce delle suindicate norme vengono sollevati da codesto Dipartimento i seguenti problemi :
- assenza nella norma vigente di ogni indicazione per l'individuazione del direttore della riserva e dei criteri per la sua scelta;
- l'ufficio di cui al comma 3 deve essere composto solo da personale appartenente al Corpo forestale?
- rapporti tra il suddetto ufficio ed il resto della struttura amministrativo - burocratica della riserva;
- rapporti tra lo stesso ufficio ed il contingente di cui al quinto comma;
- configurabilità dello stesso ufficio come struttura autonoma rispetto alla riserva alla luce del disposto del comma 6 che pone le sue spese di funzionamento a carico dell'Azienda foreste demaniali, considerato che a quest'ultima è ascritta normalmente la gestione e l'amministrazione della riserva.
Codesto Dipartimento - pur evidenziando dubbi e perplessità - ipotizza sulla questione la seguente possibile soluzione : il dirigente forestale di cui all'art. 69 l. r. 16/96 , analogamente a quanto previsto dalla precedente normativa, cumulerebbe i compiti di direttore della riserva e di preposto ai compiti indicati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo; l'ufficio di cui al comma 3 si identificherebbe con il contingente previsto al comma 5; le spese indicate al comma 6 si riferiscono all'ufficio inteso quale riserva nel suo complesso.
Viene chiesto, comunque, il parere dello Scrivente sulla possibile soluzione della questione in via interpretativa ovvero sulla necessità di un intervento legislativo ad hoc.

2 - Preliminarmente ad ogni considerazione di tipo giuridico-interpretativo, si osserva che la norma di cui viene chiesto l'esame di quest'Ufficio (art. 69 l. r. 16/96) e che genera dubbi applicativi a codesto Dipartimento non è stata modificata dalla normativa successiva intervenuta nella materia. Ignorando i motivi che hanno dato luogo alle difficoltà organizzative rappresentate da codesto Dipartimento, nel condividere le perplessità manifestate nella richiesta di parere in ordine alla diversa formulazione delle norme succedutesi in materia di vigilanza sulla riserva in oggetto e nel constatare la carenza di coordinemento delle disposizioni contenute nell'art. 69 della l. r. n. 16 del 1996, si espongono le seguenti considerazioni.
La legge regionale n. 98 del 1981 "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", nel disciplinare, per quanto qua interessa, la costituzione e l'attività delle riserve naturali, ha dettato norme particolari per la riserva oggetto della presente consultazione ( artt. 33/38 ). All'art. 34 ha disposto che "Alla gestione ed amministrazione della riserva provvede l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana. L'Azienda si avvale del personale del Corpo forestale della Regione". All'art. 37 dettava norme per l'attività di vigilanza connessa alle finalità della riserva. Detta disposizione, successivamente abrogata dall'art. 69 della l. r. n. 16 del 1996, assegnava personale (del corpo forestale) per l'espletamento dei compiti individuati ai commi 1 ( vigilanza e sorveglianza ) e 2 ( organizzazione di visite guidate, funzionamento centro visitatori...) disponendo che il dirigente tecnico forestale a ciò destinato fosse nominato direttore della riserva con compiti di funzionario delegato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.
L'art. 69 della l. r. n. 16 del 1996 abroga il suddetto art. 37 e riformula la disciplina dell'attività di vigilanza della riserva già prevista nello stesso.
Fermi restando i compiti già ascritti al Corpo forestale nell'ambito del territorio della riserva, per il loro espletamento viene disposta la costituzione di un apposito ufficio diretto da un dirigente tecnico forestale con dieci anni di anzianità; questi, nonché gli altri componenti l'ufficio sono nominati tra i dipendenti del Corpo forestale cui, ai sensi del comma 1, sono affidate le funzioni oggetto della norma in discorso.
Si ritiene che il dirigente preposto all'ufficio costituito ai sensi del comma 3 coincida ( analogamente a quanto previsto con la previgente norma ) con il direttore della riserva di cui al successivo comma 5. Del resto, la norma ( comma 5 ) che pone alle dipendenze del direttore della riserva il contingente di sottufficiali e guardie forestali è inserita in un articolo che disciplina la "vigilanza sulla riserva": i compiti operativi ascritti al suddetto contingente rientrano pertanto nella funzione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Incoerente sarebbe, pertanto, la previsione di due strutture ( ufficio ex comma 3 e direzione della riserva ) deputate, iure proprio, alle stesse funzioni. Quanto al funzionario delegato non individuato nella norma del 1996, considerato che la gestione e l'amministrazione della riserva spetta all'Azienda, ( ai sensi dell'art. 34 l. r. 98/81 e dell'art. 14 l. r. 16/96 ) ove questa ritenga di nominare un funzionario delegato lo farà con apposito atto.
Il contingente di cui al comma 5 che, costituito a norma dell'art. 66, espleta funzioni operative specificamente individuate nel provvedimento istitutivo, integra, costituendone articolazione, l'ufficio di cui al comma 3.
Le spese di funzionamento poste a carico dell'Azienda foreste demaniali dal comma 6 riguardano senz'altro l'ufficio di cui al comma 3 comprensivo del contingente previsto dal comma 5. La considerazione di codesto Dipartimento che tale disposizione induce a ritenere l'ufficio di cui al comma 3 come "struttura autonoma rispetto alla riserva vera e propria" non può essere condivisa : le funzioni, infatti, attribuite all'ufficio in discorso rientrano sicuramente tra le finalità dell'istituzione della riserva e tra le sue imprescindibili competenze. L'aver specificato che le spese di funzionamento sono onere dell'Azienda ( pur se già ciò discenderebbe dalla titolarità della gestione della riserva ) risponde ad esigenze di chiarezza nate ( forse ) dalla circostanza che il personale di cui è composto l'ufficio appartiene al Corpo forestale.
Si rende opportuno chiarire, comunque, che la superiore interpretazione dell'art. 69, pur giustificata dalle supportate argomentazioni, non è l'unica possibile. Pertanto, ove a codesto Assessorato permangano dubbi e perplessità nell'applicazione dello stesso, si rende opportuna una chiarificazione della disciplina in via legislativa.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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