POS. II Prot._______________/142.08.11

OGGETTO: Art. 48 bis DPR 602/1973. Interazione delle procedure di verifica con gli obblighi di terzo pignorato.



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PALERMO


1. Con nota 13 maggio 2008, prot. 343/Serv. I, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle procedure di verifica previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e della relativa regolamentazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, per l'ipotesi che nei confronti di Aziende che disimpegnano il servizio di trasporto pubblico locale vengano iniziate procedure esecutive di pignoramento nelle quali l'Amministrazione regionale sia terzo pignorato per somme dovute alle Aziende medesime.
Chiede, in particolare, codesto Dipartimento se debba avviare le verifiche -con inoltro di richiesta ad XXXX s.p.a.- prima di rendere la dichiarazione di terzo, e se la verifica stessa debba venir eseguita dopo l'assegnazione delle somme da parte del Tribunale, anche nei confronti del creditore procedente, prima di disporre effettivamente il pagamento ordinato dall'autorità giudiziaria.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 19 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e dalla relativa legge di conversione, ha previsto che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

In ordine alla problematica rappresentata da codesto Dipartimento, va osservato che l'attività di verifica richiesta non determina, di per sé, un pignoramento delle somme in presenza di un eventuale inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, anche in quanto tale notifica non costituisce un pignoramento. L'effettivo pignoramento esattoriale, nelle forme dell'espropriazione forzata di cui agli articoli 49 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, viene esercitato dal concessionario a seguito delle segnalazioni previste dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 (v. ultima parte della disposizione) rispetto al quale la richiesta di verifica, inoltrata ad XXXX s.p.a., si pone come segnalazione all'agente della riscossione, al fine dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva (v. art. 3, comma 2, D.M. Economia e finanze 18 gennaio 2008, n. 40).

Di contro né l'art. 48 bis (o altre disposizioni del D.P.R. 602/1973) né il regolamento attuativo adottato con D.M. Economia e finanze 18 gennaio 2008, n. 40 prevedono l'obbligo dell'Amministrazione erogante di segnalare, tramite procedure di verifica con richiesta ad XXXX s.p.a. o in altra forma, l'eventuale avvio di una procedura esecutiva di pignoramento di crediti che un soggetto possa vantare verso pubbliche amministrazioni, al fine di provocare l'intervento dell'agente di riscossione nel procedimento esecutivo già avviato.

Le disposizioni in esame, infatti, devono ritenersi di stretta interpretazione, particolarmente laddove possano determinare una situazione privilegiata degli agenti di riscossione rispetto ad altri creditori dello stesso soggetto, tali da subordinare la realizzazione coattiva dei crediti ordinari rispetto ai crediti riscossi da concessionari della riscossione. Eventuali ragioni di privilegio previste dalla legge (v. art. 2752 cod. civ.) vanno fatte valere in sede di intervento nel procedimento esecutivo e di assegnazione.

Peraltro il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare 6 agosto 2007, n. 28, nel fornire prime modalità applicative dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, ha ritenuto che "non rientrino nel campo di applicazione della norma in esame i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive. Ferma restando la facoltà di proporre opposizione all'esecuzione, è da considerare che, bloccando il pagamento dovuto, si verrebbe, di fatto, a sospendere l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria sulla base di accertamenti strumentali ad un procedimento amministrativo".
Pur riguardandosi, probabilmente, con tale proposizione all'ipotesi di pagamento da parte della P.A. di debiti propri, tuttavia l'affermazione sembra confermare quanto sopra evidenziato, dal momento che il predetto Ministero esplicitamente esclude che gli accertamenti strumentali nell'ambito del procedimento amministrativo in questione (tale natura, infatti, riveste la fattispecie in questione sino all'attivazione dell'esecuzione esattoriale) possano prevalere sulle procedure esecutive giurisdizionali ovvero paralizzare le stesse.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si suggerisce, tuttavia, dato che la problematica sopra esaminata concerne l'applicazione di normativa statale, che postula l'uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale, di acquisire utili elementi di valutazione dai competenti organi dell'Amministrazione statale.

Dal momento che la questione attiene a problematiche di carattere generale, potenzialmente coinvolgenti tutti i rami dell'Amministrazione regionale, il presente parere si trasmette per conoscenza alla Segreteria generale nonché all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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