Pos. I Prot. 8893/139.2008.11

OGGETTO: Stipendi, assegni e indennità.- Indennità di presenza ex art. 16, comma 3, l.r. 10/2000.- Uffici già alle dirette dipendenze equiparati a Dipartimento.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Segreteria Generale
(Rif. nota n. 3013/C1/2 del 13 maggio 2008)

e, p.c. - Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata - richiamate le perplessità espresse a tal proposito dal Servizio gestione economica del personale regionale in servizio del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, cui compete la gestione unificata delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o uffici della Presidenza - è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio circa l'attribuibilità della speciale indennità di presenza di cui all'art. 16, comma 3, della l.r. 10/2000, al personale del comparto non dirigenziale della Regione in servizio presso l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans e dei siti presidenzialinonché presso l'Ufficio di Bruxelles, già aventi natura di Uffici alle dirette dipendenza del Presidente della Regione giusta art. 1, comma 2, l.r. 10 dicembre 2001, n. 20, ed ora, ai sensi dell'art. 5, della l.r. 6 febbraio 2006, n. 10, equiparati a dipartimento regionale.

2.- Sulla problematica proposta si osserva quanto segue.
L'intero articolo 16 della l.r. 15 maggio 2000, n. 15, rubricato "Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali" risponde all'esigenza di disciplinare in maniera peculiare taluni Uffici facenti parte dell'amministrazione regionale in ragione della tipicità e particolarità delle funzioni agli stessi ascritte - tutte "connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, [ed] allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo" - che giustificano le disposte differenziazioni, organizzative e funzionali, rispetto alle ordinarie strutture amministrative.
In particolare, poi, il comma 3 dell'indicato articolo, prevede "speciali indennità di presenza", correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, cui il personale degli Uffici individuati al comma 2 - e cioè l'Ufficio di segreteria della Giunta, la Segreteria generale, gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, l'Ufficio legislativo e legale e gli Uffici speciali temporanei istituiti ex art. 4, comma 7, della medesima legge 10/2000 - può essere chiamato nell'espletamento del proprio servizio, al di là dell'orario ordinario di lavoro, per consentire la pronta disponibilità degli Uffici medesimi in risposta alle esigenze cui gli stessi istituzionalmente corrispondono.
Occorre a tal punto rilevare che, con l'articolo 58 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto normativamente alla individuazione degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, indicandoli nominativamente e costituendoli pertanto in un numero chiuso. A quelli così testualmente elencati, si sono poi aggiunti, per espressa previsione dell'art. 1, comma 2, della l.r. 10 dicembre 2001, n. 20, gli Uffici in relazione ai quali appunto si pone la problematica in discorso, e cioè "l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles", successivamente poi, ex art. 5, comma 1, della l.r. 6 febbraio 2006, n. 10, "equiparati a dipartimento regionale".
Ad avviso dello scrivente l'avvenuta equiparazione a dipartimento non incide sulla qualificazione degli Uffici medesimi per quanto attiene la peculiarità di disciplina discendente dalle disposizioni recate dall'art. 16 della l.r. 10/2000, ed in particolare sul riconoscimento al personale del comparto non dirigenziale presso gli stessi in servizio di quelle speciali indennità di presenza cui si riferisce il comma 3 dello stesso articolo.
Ed invero premesso che tra gli Uffici considerati dalla richiamata norma regionale, sin dall'origine era dato rinvenire al contempo strutture di dimensione diversa, unificate dalla peculiare connotazione legislativa prevista per la tipicità delle loro funzioni, ma non dal costituire una unica tipologia di strutture operative sotto il profilo dimensionale, si osserva in primo luogo che dunque il costituire una struttura di massima dimensione non preclude in alcun modo l'attribuibilità al relativo personale dell'indennità in parola.
Né può ritenersi che l'equiparazione successivamente disposta di taluni Uffici a dipartimento regionale abbia, per il solo fatto di essere avvenuta, inciso sulla qualificazione degli Uffici medesimi che in ragione invero della singolarità e specificità delle attribuzioni ascritte e della loro conseguente diretta correlazione con il Presidente della Regione erano stati inseriti tra gli Uffici alle sue dirette dipendenze.
In altri termini, non si ritiene che la disposta equiparazione abbia fatto cessare le ragioni che avevano indotto il Legislatore regionale a prevedere in relazione ad essi non soltanto, in via generale, una peculiarità di organizzazione, ma anche a riconoscere, al relativo personale non dirigenziale, una singolarità di disciplina di cui il compenso in questione costituisce testimonianza.

Conclusivamente si osserva che il riscontro di una puntuale modifica operata dall'art. 12, comma 8, della l.r. 30 gennaio 2006, n. 1, all'art. 16, commi 2, 3 e 4, della l.r. 10/2000, al fine di elencare testualmente (difformemente rispetto alla fattispecie che ci occupa), l'Ufficio di segreteria della Giunta, tra quelli ivi enumerati - circostanza utilizzata, quale argomento a contrario, al fine di supportare l'opinione secondo cui è venuto meno, per l'Ufficio del Sovrintendente e per l'Ufficio di Bruxelles, il fondamento giuridico per il riconoscimento dell'indennità in questione - pur risultando conseguente al disposto inserimento dell'indicato Ufficio della segreteria di Giunta, quale Ufficio equiparato, tra le strutture catalogate alla tabella A allegata alla l.r. 10/2000 e costituenti appunto i Dipartimenti regionali e gli Uffici agli stessi equiparati, non appare conducente ai fini di escludere il mantenimento dell'indennità di presenza nei confronti del personale non dirigenziale in servizio presso i due Uffici in relazione a cui è reso il presente parere.
Ed invero, la tecnica utilizzata dal Legislatore regionale al fine dell'attribuzione del rango dipartimentale a strutture operative esistenti è stata, nel tempo, assai varia, e la scelta di integrare, testualmente, la lettera della legge, con modifiche puntuali alla richiamata tabella A allegata alla l.r. 10/2000, non vale ovviamente ad escludere che analoga equiparazione sia stata posta in essere - come appunto in relazione ad entrambi gli Uffici causa della presente disamina - senza incidere letteralmente sulla indicata tabella.
E dunque, così come non può porsi in dubbio che sussistono Uffici equiparati a dipartimenti regionali ancorchè gli stessi non risultino elencati nella tabella A allegata alla l.r. 10/2000, analogamente è dato ritenere che la mancata enumerazione nominativa di taluni Uffici in seno all'art. 16 della stessa legge regionale non osti alla ricomprensione degli stessi nelle previsioni in questione qualora la loro natura consenta di qualificarli nell'ambito di una categoria, quale quella degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, espressamente riguardata dalla disposizione medesima.

3.- Il presente parere viene inviato, per conoscenza, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, al fine di renderlo partecipe dell'avviso espresso dallo scrivente.

4.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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