POS. I Prot._______________/135.11.2008

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Pesca - Inattività di impianti per cause di forza maggiore - Revocabilità del finanziamento.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE COMMERCIO
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Pesca
PALERMO

1. Con nota 12 maggio 2008, n. 1137, codesta Amministrazione chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla problematica di seguito riassunta.
Nel 2003 l'Amministrazione in indirizzo ha ammesso a finanziamento - nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 4.3.1., "Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi", sottomisura b: "Acquacoltura" e sottimisura c: "Trasformazione e Commercializzazione" - dei progetti, presentati da una società, relativi alla costruzione di impianti di ingrassaggio e trasformazione del tonno rosso.
Nel 2004, verificata la regolare esecuzione delle opere finanziate, sono stati liquidati i relativi contributi.
Nel 2006 l'Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello ha effettuato un sopralluogo presso gli impianti, rilevando che gli stessi erano inattivi.
In ragione dell'esito del sopralluogo, l'Amministrazione regionale ha avviato il procedimento di revoca del finanziamento concesso.
La società interessata, con una dettagliata relazione tecnica (non allegata alla richiesta di parere), ha comunicato che gli impianti non sono più utilizzabili a causa di "mutate condizioni meteo-marine" che integrerebbero una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. (rectius del punto) 5 del bando relativo alle sopra indicate sottomisure. (Non vengono indicati gli estremi del bando pubblico che sembrerebbe essere, dalle verifiche condotte dallo scrivente, quello pubblicato nella G.U.R.S. n.34 del 6 luglio 2001).
Ritiene l'Amministrazione richiedente che la richiesta della società potrebbe essere fondata, giacchè l'indicato punto 5 del bando prevede che "Il mancato rispetto da parte del beneficiario del contributo, dei termini e/o delle procedure previsti ai precedenti punti 2 e 3" (n.d.r. norme che sostanzialmente si riferiscono alla fase di realizzazione del progetto) comporta la decadenza del contributo nonché la restituzione, da parte del beneficiario, dell'eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, la Regione provvederà al recupero dell'anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fideiussore.
Quanto previsto al precedente capoverso non verrà applicato esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal beneficiario del contributo, accertate dall'amministrazione regionale ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione del progetto".
A tal proposito, l'Amministrazione evidenzia che, sebbene la disposizione del bando non contempli espressamente l'ipotesi di mancata utilizzazione dell'opera compiutamente realizzata per cause naturali indipendenti dalla volontà del beneficiario, la stessa sembra applicabile alla specifica fattispecie sottoposta. A contrari argomentando, si dovrebbe ammettere un diverso trattamento tra l'ipotesi di interruzione della realizzazione del progetto per cause di forza maggore e quella, ben più rilevante, di completa realizzazione del progetto con inutilizzabilità sopravvenuta per il sopraggiungere di una causa di forza maggiore.
Tuttavia, l'interpretazione dell'art. 5 del bando, nei termini suindicati, non sembra all'Amministrazione competente conciliabile con la previsione contenuta all'art. 30, "Requisiti per l'ammissione", del Reg. (CE) n. 1260/99 del Consiglio - recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali - in particolare con quanto riportato al comma 4 della disposizione comunitaria, nella parte in cui dispone: "Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico , e
b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.".
Sulla conciliabilità delle norme suindicate è richiesto l'avviso di questo Ufficio.

2. Sulla problematica sottoposta si rassegnano dapprima alcune considerazioni preliminari.
La richiesta di parere non specifica la natura dell'evento che l'Amministrazione richiedente, su relazione della società interessata, riconduce ad una causa di forza maggiore, limitandosi ad indicare, in modo assolutamente generico, "cause naturali legate alle mutate condizioni meteo-marine relativamente al sito" in cui insiste la struttura finanziata, talchè non è possibile indagare se dette cause siano riconducibili alla normale alea dell'attività condotta dalla società interessata, ovvero se si sia trattato di un evento talmente imprevedibile ed inevitabile da non poterne accollare le conseguenze nemmeno alla più scrupolosa responsabilità di azioni e previsioni, anche tecnico professionali, dell'imprenditore.
Dalle scarne informazioni fornite sulla natura dell'accadimento, pare altresì emergere che il beneficiario dei contributi non si sia attivato, al fine di comunicare senza indugio, come era nelle sue responsabilità, l'evento in questione, rilevato solo a seguito di sopralluogo.
Alla luce di quanto sopra considerato si fornisce, in termini generali, l'avviso di questo Ufficio.

3. Le previsioni riportate al secondo e terzo capoverso del punto 5 del bando sono riferite, per espressa previsione, alle fasi regolate dai punti 2 e 3 del bando, relativi, rispettivamente, alle procedure istruttorie concernenti i progetti e alle modalità di erogazione del contributo, cioè, come rilevato anche da codesta Amministrazione, alla fase della realizzazione dei lavori oggetto del progetto. Ciò è chiaramente specificato al terzo capoverso del punto 5 che riferisce il verificarsi di cause di forza maggiore al periodo previsto per la realizzazione (materiale) del progetto.
Le norme del bando, invero, nulla prevedono in ordine alla possibilità che si verifichi una causa di forza maggiore nel periodo dei cinque anni, successivo alla concreta realizzazione dell'opera, in cui è obbligatorio condurre ed esercitare l'attività produttiva e che, ai sensi dell'art. 30 del Reg. 1260/99, giustifica la partecipazione dei Fondi strutturali.
Dalla lettura del comma 4 dell'art. 30 del citato regolamento comunitario, si rileva, invero, che la partecipazione dei Fondi resta attribuita all'operazione finanziata solo se non intervengono nei successivi cinque anni dall'intervento modifiche sostanziali dell'operazione agevolata e, tra dette modifiche, è espressamente indicata la cessazione di un'attività produttiva o, il meno rilevante, cambio di localizzazione dell'attività produttiva.
La fattispecie sottoposta - per la quale l'Amministrazione in indirizzo ritiene possibile non procedere alla revoca dei contributi concessi a causa del verificarsi di un'accadimento ritenuto di "forza maggiore" - trova soluzione nella previsione riportata all'ultimo comma della norma comunitaria che - per l'ipotesi in cui si verifichi, nel periodo considerato, la cessazione di un'attività produttiva, dispone, senza assegnare nessuno specifico rilievo alle cause che l'hanno determinata, nel seguente modo:

"Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39".

Discende dalla previsione surriportata che non rientra nelle valutazioni di codesta Amministrazione, bensì della Commissione delle Comunità europee, valutare la causa che ha generato la fattispecie sottoposta.
Allo Stato membro è invece assegnata la responsabilità, ai sensi dell'art. 39 del Reg. (CE) 1260/99, di agire sulla scorta della constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento, effettuando le rettifiche finanziarie necessarie.
Sempre ai sensi dell'indicato art. 39, compete alla Commissione, dopo le necessarie verifiche, concludere se tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi strutturali, stabilendo altresì l'importo della rettifica tenendo conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.
Appare chiaro che la norma comunitaria assegna solo alla Commissione il potere di valutare la natura dell'irregolarità rilevata.

4. Per completezza della trattazione, circa il rilievo che è possibile dare a cause di forza maggiore, si segnala la decisione della Commissione delle Comunità europee 1 agosto 2006 "Com(2006)3424 def." - recante "Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-20006) dei Fondi strutturali" - che al paragrafo 5.2. "Proroga della scadenza per l'ammissibilità delle spese" indica che gli "Orientamenti sul significato di forza maggiore e sull'esigenza di un rapporto causale tra la forza maggiore e l'esecuzione dell'intervento sono forniti nei punti 2.1 e 2.2 dell'appendice 1" della stessa decisione.
Il punto 2.1 dell'Appendice 1 (in lingua inglese) dichiara che la "forza maggiore" non è definita dalla legislazione (comunitaria) e che la Corte di Giustizia ha deliberato (Causa 296/86 McNicholl) e, ancora più recentemente, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (sentenza 6 marzo 2003 sulle cause riunite T-61/00 e T-62/00, APOL, Associazione produttori olivicoli laziali, e AIPO, Associazione italiana produttori olivicoli), che il concetto di forza maggiore presuppone che il mancato verificarsi dell'evento in causa sia imputabile a circostanze che (cumulativamente):
1) siano indipendenti da chi le fa valere,
2) straordinarie ed imprevedibili,
3) le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata.
Ogni caso, è riportato nell'appendice 1, deve essere considerato separatamente per verificare che queste condizioni ricorrano.

A conclusione della presente trattazione e al fine di ribadire la necessità di attivarsi secondo le indicazioni contenute agli artt. 30 e 39 del Reg. (CE) 1260/99, rimettendo alla Commissione di valutare la natura, le cause e le refluenze della mancata attività commerciale finanziata, si riportano, di seguito, i punti 71 e 72 della sentenza 6 marzo 2003 del Tribunale di I grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-61/00 e T-62/00.

"71. Occorre innanzitutto rilevare che nessuna disposizione del regolamento n. ..................., ai sensi del quale i contributi comunitari sono stati concessi nelle due cause, prevede la possibilità, per il beneficiario di un contributo, di invocare l'esistenza di un caso di forza maggiore per giustificare il mancato rispetto dei propri obblighi.

72. La Commissione ha nondimeno affermato in udienza che, in determinate situazioni d'impossibilità oggettiva di far funzionare un'impresa, essa ha già ammesso la possibilità d'invocare la forza maggiore anche se la normativa applicabile non prevedeva tale possibilità. In tale contesto, anche se la giurisprudenza della Corte o del Tribunale sino ad ora non ha riconosciuto esplicitamente l'esistenza di un principio generale di diritto comunitario che permetta di invocare la forza maggiore in assenza della menzione esplicita di una tale possibilità nella normativa applicabile, occorre verificare se la Commissione abbia escluso giustamente l'esistenza di casi di forza maggiore che giustifichino la mancanza di attività economica significativa degli impianti.......... .
Infatti, l'esistenza di una prassi amministrativa per mezzo della quale la Commissione esamina se esiste un caso di forza maggiore che dovrebbe condurla a rinunciare alla revoca dei contributi è idonea a vincolare tale istituzione ogni volta che essa è chiamata a pronunciarsi su un caso di forza maggiore, anche se tale prassi non risulta da alcun documento .............".
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".









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