Pos. II  Prot. N. / 128.11.08 



Oggetto: Invalido per servizio - Esenzione dal pagamento dei farmaci di classe "C".




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Ispettorato regionale sanitario
PALERMO





1 - Con nota n. 1907 del 28 aprile 2008 codesto Ispettorato chiede il parere dello Scrivente sulla possibilità di concedere l'esenzione dal pagamento dei farmaci di classe "C" ad un invalido per servizio. Ciò in base ad una istanza dell'interessato basata sul disposto dell'art. 1 della l. n. 539 del 1950 che dispone che "I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra...si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio.." e posto che ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia spetta la richiesta esenzione.


2 - Con legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni si stabiliva la suddivisione dei medicinali in tre classi, tra cui quella "C" a totale carico dell'assistito.
Per dette categorie di farmaci non sono previste esenzioni né riduzioni ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. 1 della l. n. 203 del 2000 che ne dispone l'erogabilità a totale carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei titolari di pensioni di guerra diretta vitalizia quando il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
Tale beneficio è stato esteso agli invalidi vittime di atti di terrorismo dall'art. 9 della l. n. 206 del 2004, come modificato dall'art. 2, c. 106, della l. n. 244 del 2007.
Il presente quesito trae origine dall'art. 1 della l. n. 539 del 1950 che, per quanto qui interessa, recita :" I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.".
Il problema dell'estensibilità ai mutilati ed invalidi per servizio delle provvidenze nel tempo riconosciute ai mutilati ed invalidi di guerra ha dato luogo a molteplici pronunce giurisprudenziali, nonché alla consultazione del Consiglio di Stato.
La quasi costante giurisprudenza ha negato che l'art. 1 della l. n. 539 del 1950 abbia fissato una parificazione giuridica permanente tra mutilati ed invalidi di guerra ed invalidi per causa di servizio in modo che qualsiasi beneficio stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi ( cfr. Cass.sez. lav. n. 634 del 1980, n. 239 del 1981; Consiglio di Stato IV, n. 776 del 1982; Corte dei conti Sez. giur. Lazio n. 340 del 1995 ).
A seguito, però, di contrastanti pronunce del Consiglio di Stato a tal proposito, emesse negli anni 90, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avanzò una richiesta di parere alla Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato che si è espresso con parere n. 361 del 6 maggio 1996.
Con tale pronuncia è stato confermato l'orientamento giurisprudenziale che, sull'enunciato normativo "i benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni", ha valutato come statico il suddetto rinvio normativo, ritenendolo pertanto applicabile alle norme vigenti alla data di entrata in vigore della l. n. 539 del 1950.
A tale principio è stata consentita una parziale deroga (ricavata da un precedente parere del 1970 ) , nel senso che per i benefici normativamente successivi alla citata legge n. 539, "l'equiparazione operava a condizione che non si trattasse di benefici riservati esclusivamente agli invalidi di guerra in relazione al loro speciale status giuridico e in considerazione della specifica causa della loro invalidità".
Conformi al detto orientamento sono le più recenti sentenze del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, n. 569 e n. 2616 del 2007 ).
Alla luce delle superiori considerazioni, può affermarsi che il beneficio auspicato dal richiedente ossia l'esenzione dal pagamento dei farmaci di classe "C", non può estendersi agli invalidi per servizio. Detto beneficio, infatti, è stato attribuito esclusivamente agli invalidi di guerra dalla l. n. 203 del 2000 proprio con riferimento al loro speciale status ed alla causa della loro invalidità. Basti considerare che l'esenzione in oggetto è concessa non a tutti gli invalidi di guerra, ma soltanto a quelli titolari di pensione diretta vitalizia : pensione che, come noto, è legata a particolari menomazioni subite a causa della guerra.
Va infine tenuto conto del carattere eccezionale del beneficio di cui all'art. 1 della l. n. 203 del 2000 che, in quanto tale, non può essere esteso a destinatari diversi da quelli per cui è stato previsto.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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