Pos. II   Prot. N. / 126.11.08 



Oggetto: Compensi ai componenti della Commissione per l'esame delle istanze degli aspiranti alla nomina di direttore generale di Aziende sanitarie .




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO



p. c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria generale
PALERMO



1 - Con nota del Servizio 1 prot. 1140 del 23 aprile 2008, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Con D.P. dell'11 gennaio 1995 è stata istituita, ai sensi della l.r. n. 3 del 1962, una commissione per l'esame delle domande presentate dagli aspiranti alla nomina di direttore generale di Aziende sanitarie, con il compito di valutare i titoli dei candidati e di formulare all'Amministrazione un parere per la scelta dei direttori generali.
Il suindicato decreto nulla disponeva in ordine ai provvedimenti di spesa per il funzionamento della commissione.
Codesto Dipartimento, a seguito di richiesta di pagamento del compenso, avanzata da un componente della commissione, dapprima ne negava la spettanza ed infine, per evitare l'insorgere di un possibile contenzioso, escluso il ricorso alla normativa regolante i compensi per i componenti delle commissioni di concorso, disponeva la corresponsione del gettone di presenza ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 3 del 1962, negando invece ogni rimborso delle spese "in mancanza di presentazione di apposita documentazione".
Tale determinazione è stata contestata dall'interessato adducendo l'illegittimità del provvedimento "nella parte in cui pretende di applicare alla Commissione l'art. 2 della l.r. n. 3/1962" ed invocando l'applicazione dell'art. 4 della stessa l.r. n. 3 del 1962 ovvero, in subordine, l'art. 1, c.3, della l.r. n. 15 del 1993. Contestualmente viene chiesta la liquidazione dell'indennità di trasferta con applicazione delle tariffe professionali di pertinenza. ( tariffa professionale forense ).
Viene, pertanto, chiesto allo Scrivente di esprimersi sulla correttezza del comportamento tenuto da codesto Dipartimento e, in caso contrario, di indicare la disciplina applicabile al caso in questione.



2 - Premesso che correttamente è stata esclusa da codesto Dipartimento l'applicazione delle norme regolanti i compensi per i componenti delle commissioni di concorso, in quanto è pacificamente negato il carattere concorsuale al procedimento di nomina in questione, si procede ad esaminare la normativa di riferimento della fattispecie all'esame.
Il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1995 ha istituito, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, la Commissione in oggetto, scegliendone i componenti tra esperti esterni all'Amministrazione,"così come previsto dall'art. 3 comma 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 : norma che pur non essendo più vigente, tuttavia esprime l'esigenza ..." ( inciso contenuto nella premessa al citato D.P.Reg. 11/1/95 ).
La richiamata l.r. n. 3 del 1962 dispone all'art. 1 che "Alle commissioni, ai consigli, ai comitati ed agli altri organi collegiali, comunque denominati, nonché alle commissioni giudicatrici di concorsi e di esami, operanti presso le Amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5..". Quest'ultimo statuisce la corresponsione ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi di un gettone di presenza di lire 1000 ( aumentato a lire 3000 dalla l. n. 417 del 1967 ) per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.
L'art. 4 della detta l.r. n. 3 del 1962 stabilisce, poi, che "Per le commissioni incaricate dello studio di questioni giuridico-costituzionali, che richiedono particolare impegno e competenza, il Presidente della Regione può disporre, di concerto con l'Assessore per il bilancio, la corresponsione di compensi in misura forfettaria, in relazione al lavoro compiuto. Tali compensi sono corrisposti in sostituzione del gettone di presenza ed in aggiunta al trattamento di missione, eventualmente dovuto, ai componenti estranei all'amministrazione della Regione..".
Val la pena di rilevare come l'interessato, nell'invocare l'applicazione dell'art. 4 suddetto in quanto il lavoro svolto in commissione avrebbe comportato lo studio di questioni giuridico-costituzionali, evidenzia che la disciplina dei compensi contenuta nella detta l.r. n. 3 del 1962 è venuta meno sia per le commissioni di concorso (regolate dall'art. 66 della l.r. n. 41 del 1985 e dal D.A. 16 aprile 1994) che per le altre commissioni (disciplinate dall'art. 1 della l.r. n. 15 del 1993).
L'art. 1 della legge regionale n. 15 del 1993, al comma 3, dispone che "I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.". In attuazione delle norme recate dal suddetto art. 1 è stato adottato il D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 di "Determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di legge". Questo, ritenuto che la normativa legislativa di riferimento abbia limitato la previsione di compensi alla partecipazione ad organismi costituiti in forza di legge, ha stabilito all'art. 4 che "Dal 28 maggio 1993, data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, nessun compenso va corrisposto ai presidenti ed ai componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi o di organi collegiali comunque denominati non costituiti in forza di legge."

Con riguardo alla Commissione in parola, va rilevato che la stessa non è stata istituita in forza di legge, essendo l'unico riferimento normativo quello contenuto nell'art. 3, comma 10, del d. lgs. n. 502 del 1992 : comma 10 abrogato dall'art. 1 del d. l. 27 agosto 1994 n. 512, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 17 ottobre 1994, n. 590, come preso atto nelle premesse dello stesso decreto presidenziale istitutivo della commissione.
In base alla suddetta l.r. 15/93 dovrebbe, pertanto, ritenersi l'insussistenza di un diritto a compenso in capo ai componenti la commissione de qua e perdere qualsiasi rilievo il problema della commisurazione del compenso.
Ragionevolmente, peraltro, è stato obiettato dal richiedente il compenso che il richiamo contenuto nel D.P. 1/95 alla legge regionale n. 3 del 1962 e la concertazione con l'Assessore per il bilancio inducono a presumere la volontà dell'amministrazione di remunerare l'attività dei componenti della commissione. Infatti, pur se il richiamo alla l.r. n. 3 del 1962 che disciplina quasi esclusivamente l'attribuzione di compensi agli organismi riguardati, può limitarsi al disposto dell'art. 3 della stessa legge che norma il procedimento di istituzione dei detti organismi, il rinvio operato dal secondo comma dell'articolo alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge può legittimare una lettura necessariamente connessa alla previsione di un compenso.
Tuttavia, in presenza di una normativa a suo tempo già vigente ( l.r. 15/93 e D.P.Reg. attuativo ) che impedisce la corresponsione di compensi ai componenti di commissioni non istituite in forza di legge, il disposto del decreto presidenziale in questione soccombe ad una fonte di rango superiore.
Quanto al rimborso delle spese sostenute dal richiedente per lo svolgimento dell'attività della commissione, va richiamato il principio secondo il quale coloro che sono investiti di una carica (anche onoraria) agiscono per un interesse non proprio in quanto legittimamente investiti del compito di realizzare interessi di altri centri di imputazione giuridica, con la conseguenza che gli stessi non devono sopportare nella propria sfera personale gli effetti svantaggiosi o dannosi della propria correlata attività ( cfr. C. Conti s.u. n. 707/A del 1991 ).
La motivazione addotta da codesto Dipartimento per la negazione del rimborso ( "non avendo rinvenuto agli atti la relativa documentazione ") non pare sufficiente con riguardo alle spese che, come evidenziato dal richiedente, sono ricostruibili aliunde .
In ordine alla pretesa della liquidazione delle tariffe professionali ( nella specie quelle forensi ) va rilevato che l'incarico di componente l'organo in questione non è legato all'iscrizione in albi professionali, ma al possesso di comprovate esperienze e competenze. Le invocate tariffe, invece, hanno riguardo ai compensi spettanti per le specifiche prestazioni professionali e non al possesso del titolo di avvocato.



3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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