POS. I Prot._______________/124.11.2008

OGGETTO: Credito e risparmio - Confidi - Fondi rischi - Problematiche.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
P ALERMO


1. Con nota 21 aprile 2008, n. 5612, l'Amministrazione in indirizzo pone una problematica relativa alla natura degli apporti che le imprese consorziate ad un confidi versano, ottenendo un contributo di pari ammontare quale l'integrazione regionale ai fondi rischi, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21 settembre 2005, n. 11.
In particolare, si chiede se le imprese debbano contribuire con un versamento a titolo definitivo, da allocare in bilancio alla medesima voce - 141 "riserva fondi rischi indisponibili" - cui è ricondotto il paritario contributo regionale.
Alcuni confidi, infatti, assegnerebbero i versamenti delle imprese alla voce 111 "depositi cauzionali dei soci". Detta contabilizzazione comporta che le somme sono depositate come cauzione a garanzia delle operazioni di finanziamento ottenute, con l'obbligo di restituzione al buon fine delle operazioni finanziarie.

2. Sulla fattispecie esposta si espone quanto segue.
Come evidenziato da codesta Amministrazione, la ratio del contributo regionale ai fondi rischi dei confidi è espresso all'art. 1 della l.r. 11/2005 ed è quello di agevolare l'accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle PMI. Per raggiungere detta finalità, prosegue la norma, la Regione favorisce l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia.
Dalla lettura combinata dell'art. 1 e dell'art. 3 della l.r. 11/2005 discende che la politica regionale intende "stimolare" l'accrescimento dei fondi rischi dall'interno dei confidi, attraverso gli apporti delle imprese consorziate. A ciò si aggiunge, "ad integrazione", una somma uguale e paritaria dalla Regione; somma che costituisce l' "incentivo" alla patrimonializzazione degli organismi consortili di garanzia dei fidi.

E' chiaro che i versamenti delle imprese a fondo rischi non possono essere intesi come depositi cauzionali e, quindi, come somme restituibili ai soci, giacchè i depositi cauzionali non entrano a far parte del patrimonio netto dei confidi, rappresentando dei debiti nei confronti dei soci stessi. Una siffatta interpretazione condurrebbe a frustrare la finalità della legge regionale, autorizzando comportamenti poco virtuosi dei confidi e una scarsa autonomia degli stessi che, a lungo andare, si ritroverebbero con fondi rischi incrementati quasi esclusivamente dai contributi regionali, in aperta elusione della finalità di incrementare la patrimonializzazione dei confidi fino ad un livello di totale autonomia dalle risorse pubbliche.

Il fine ultimo delle disposizioni riportate all'art. 3 della l.r. 11/2005 è supportare i confidi per consentirgli di evolversi fino all'autonomia, tantè vero che l'intervento regionale è agganciato al possesso di una serie di parametri in continua crescita - come evidenziato ai commi 5, 5-bis e 5-ter dello stesso art. 3 della legge - suddivisi nell'arco di due trienni (2005-2007 e 2008-2010), il secondo dei quali misura il processo di crescita con l'assegnazione di punteggi, fino a giungere ad un massimo di 24 punti, da totalizzare nell'arco di un periodo prestabilito, concluso il quale l'intera disciplina regionale in materia andrà riconsiderata.
L'intervento del legislatore, nei termini sopra espressi, è stato invero necessitato dall'entrata in vigore dei vincoli dall'accordo di "Basilea 2", con l'intento di favorire e rendere accessibile a condizioni sostenibili il finanziamento delle banche alle imprese. In tale contesto le integrazioni pubbliche ai fondi rischi consortili hanno lo scopo di rafforzare la solidità del sistema finanziario che fornisce garanzie alle PMI, supportando una crescita dimensionale dei confidi, tant'è che la medesima tipologia di agevolazione viene concessa "ad incentivo" dei processi di fusione e/o incorporazione.
Il legislatore regionale interviene, da un lato, "stimolando" la crescita dei fondi rischi consortili con il reperimento di risorse proprie (versamenti delle imprese consorziate) e, dall'altro, fornendone altrettante, paritariamente a quelle reperite dai confidi al loro interno.
La parità degli apporti (delle imprese e della Regione) oltre che formale e numerica deve essere anche sostanziale e, dunque, i versamenti delle imprese consorziate non possono che essere a fondo perduto.
I versamenti a fondo perduto, infatti, si differenziano dai finanziamenti dei soci restituibili in quanto i primi, una volta effettuati, entrano nella piena disponibilità del confidi, mentre per gli altri permane l'obbligo della restituzione. I primi si appostano in bilancio tra le riserve, e concorrono a formare il patrimonio netto, mentre gli apporti da restituire sono collocati tra i debiti e non contribuiscono alla patrimonializzazione diretta, limitandosi ad una capitalizzazione indiretta - cioè a disponibilità patrimoniali di terzi, riferibili a voci di debito a carattere transitorio - a carico dei soci ed a fronte di finanziamenti ricevuti con la garanzia dei confidi.

Si ritiene che l'ampliamento dei fondi rischi a carico della Regione possa avvenire esclusivamente a fronte della dimostrazione di un incremento patrimoniale a titolo definitivo.
Si concorda, altresì, con codesta Amministrazione che l'imputazione alla medesima voce di bilancio - nella fattispecie la voce 141 relativa a riserva fondo rischi indisponibili - deve essere effettuata in condizioni di assoluta parità per entrambi i versamenti (pubblico e dell'impresa consorziata) .
A contrario argomentando, si frustrerebbe, aggirandolo, l'intento della legge.

Si rileva, infine, che il controllo in ordine alla definitività dei versamenti delle imprese consorziate a fondo rischi, va riscontrata in seno allo statuto consortile, giacchè l'obbligo per le imprese di effettuare versamenti a titolo definitivo può essere imposto solo se in esso contenuto.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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