POS. II Prot._______________/123.08.11

OGGETTO: Art. 17 l.r. 1/2008. Revoca contributi per evasione fiscale o contributiva. Applicabilità ai trasferimenti ad Aziende sanitarie.


ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE, PER LA COMUNICAZIONE E PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL SETTORE SANITARIO
e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
 
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
- DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
- DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

PALERMO


1. Con nota 21 aprile 2008, prot. 3214/Serv. Infrastrutture, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla applicabilità delle disposizioni   dell'art. 17   della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1 (che   prevede la revoca dei contributi in caso di accertamento, a carico dei soggetti beneficiari, di evasione fiscale o contributiva), nonchè delle disposizioni dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e della relativa regolamentazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, ai trasferimenti operati a favore delle Aziende sanitarie e destinati ad investimenti infrastrutturali.

Rappresenta codesto Dipartimento che già il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare del 17 settembre 2007, in ordine alla cogenza dell'art. 48 bis del DPR 602/2007 ha ritenuto non applicabile la disposizione in questione ai trasferimenti di fondi tra enti pubblici.

Poichè dopo l'entrata in vigore del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 non vi sono stati ulteriori chiarimenti da parte del Ministero o dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, codesto Dipartimento chiede se le verifiche indicate dalla menzionata normativa statale debbano esser poste in essere anche nei casi in cui le risorse in questione debbano esser trasferite alle Aziende sanitarie.

Inoltre codesto Dipartimento chiede se i trasferimenti a favore delle Aziende sanitarie quale compartecipazione regionale alla spesa per interventi di riqualificazione dell'assistenza sanitaria, indicati come "contributi" nella denominazione del capitolo di spesa, soggiacciano alle previsioni di cui all'art. 17 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1 (che prevede la revoca dei contributi in caso di accertamento, a carico dei soggetti beneficiari, di evasione fiscale o contributiva), stante che la Ragioneria centrale della Sanità ha inviato un'avvertenza su un mandato relativo a tale capitolo di spesa, nella considerazione della letteralità della denominazione di tale capitolo.

Ritiene codesto Dipartimento che tali azioni di cofinanziamento riguardano trasferimenti alle Aziende sanitarie destinate alla realizzazione di interventi infrastrutturali ed all'acquisizione di tecnologie sanitarie e che le erogazioni finali in favore delle imprese o professionisti con cui le Aziende sanitarie intrattengono rapporti (cui l'Amministrazione regionale è comunque estranea) discendono da rapporti contrattuali di tipo sinallagmatico.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 19 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e dalla relativa legge di conversione, ha previsto che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

Già con nota 17 settembre 2007, nel rispondere a quesiti variamente formulati, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto che "il semplice 'trasferimento di fondi' -spesso effettuato tra amministrazioni pubbliche a favore di altre Amministrazioni pubbliche ...- non rientri nell'ambito di applicazione della disposizione in discorso".

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 disciplina, poi, solo le modalità attuative del precitato art. 48 bis.

Peraltro, dopo l'entrata in vigore di tale decreto, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ragioneria generale, con circolare n. 4 del 17 aprile 2008 ha fatto propria la sopra citata considerazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ritenendo che "i pagamenti effettuati a favore di soggetti pubblici 'non essendo correlati ad alcuna prestazione del beneficiario, si configurano come mero trasferimento di fondi'; ne consegue quindi che gli stessi non siano assoggettabili alla verifica preliminare delle condizioni di cui all'art. 48 bis DPR 602/73 e DM 40/2008".

Lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con nota 28 aprile 2008, in risposta ad un quesito del Comune di Napoli, ha altresì precisato che non soggiacciono alla normativa in questione i trasferimenti tra pubbliche amministrazioni, specialmente laddove sono effettuati in base a specifiche disposizione di legge o per dare esecuzione a progetti finanziati dalla UE o, ancora, per ragioni di preminente interesse pubblico.

Ovviamente le Aziende sanitarie, direttamente riguardate dall'art. 48 bis DPR 602/1973 quali amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinatarie degli obblighi di verifica per i pagamenti dalle stesse disposti.


3. L'art. 17 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1, il quale prevede che "I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva", riguarda fattispecie di erogazioni che si sostanziano in un "contributo" in senso stretto, e cioè in quelle elargizioni facoltative ("concessi") disposte dalla Regione sotto forma di sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, etc., per incentivare o sostenere una attività posta in essere da soggetti terzi rispetto alla P.A. volte a soddisfare prioritariamente gli interessi dei "beneficiari", ancorchè la Regione ritenga -essenzialmente con le disposizioni normative che le autorizzano- che le erogazioni stesse soddisfino anche l'interesse pubblico sotteso all'intervento.

Poichè i trasferimenti di risorse finanziarie operati nei confronti delle Aziende sanitarie restano nell'ambito dell'amministrazione regionale "allargata", i trasferimenti stessi non possono qualificarsi come "contributi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1.

Né la circostanza che la denominazione del capitolo cui codesto Dipartimento fa riferimento utilizzi il termine "contributo" per individuare la fattispecie erogativa nello stesso descritta, può aver determinato una mutazione della intrinseca natura di tali trasferimenti, che tali restano al di là del nomen juris utilizzato.

Peraltro, in tal senso si è recentemente espresso, anche sulla scorta di pareri resi dallo Scrivente ad altri rami di Amministrazione, il Dipartimento regionale bilancio e tesoro con la circolare n. 5 del 2 maggio 2008.

In sintesi, pertanto, i trasferimenti alle Aziende sanitarie operati da codesto Dipartimento per cofinanziare la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la riqualificazione sanitaria, non soggiacciono agli obblighi nè dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 nè a quelli correlati all'art. 17 della l.r. n. 1/2008.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Dal momento che la questione attiene a problematiche di carattere generale, potenzialmente coinvolgenti tutti i rami dell'Amministrazione regionale, il presente parere si trasmette per conoscenza alla Segreteria generale nonché all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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