Pos. I Prot. ________/108.2008.11


OGGETTO: Organi.- Indennità e gettoni.- Disposizioni della legge finanziaria 2007 per le società pubbliche e/o miste.

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 14663 del 9 aprile 2008)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio su di una problematica afferente l'oggetto evidenziata, per il tramite del Consorzio ASI di XXXX, dalla società YYYYS.p.a.
L'indicata Società, partecipata indirettamente da Enti locali - in quanto il proprio capitale sociale è detenuto in modo maggioritario dal Consorzio ASI di XXXX, la cui compagine consortile, a sua volta, risulta composta dalla Provincia regionale di XXXX e dai Comuni del comprensorio territoriale del Consorzio - premesso un riferimento alle disposizioni della legge finanziaria 2007 in tema di numero dei componenti del consigli di amministrazione delle società a totale o parziale partecipazione pubblica e di compensi spettanti ai relativi amministratori, chiede si sapere se, alla luce del comma 718 dell'art. 1 della l. 296/2006, il Presidente della Provincia di XXXX, componente del proprio Consiglio di Amministrazione su designazione del Consorzio ASI, abbia diritto alla corresponsione del compenso.

2.- Limitando la presente consulenza allo specifico quesito proposto in relazione all'art. 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - atteso che in ordine all'applicazione delle ulteriori disposizioni della medesima legge finanziaria (art. 1, commi 725-729, e commi 733-735) che incidono sul numero e sui compensi degli amministratori nessun parere viene richiesto allo scrivente - si osserva che una recente pronuncia della Corte dei conti, sostanzialmente condivisa dallo scrivente, ha chiarito la portata della disposizione in argomento.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, invero, con la delibera n. 8P/2008 del 3 aprile 2008, ha espresso l'avviso secondo cui il comma 718 - secondo cui "l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società" -deve ritenersi "applicabile ad ogni ipotesi di partecipazione societaria dell'ente locale; ciò sia perchè la formulazione generica della disposizione, priva di specifici limiti applicativi, la rende chiaramente riferibile, ..., ad ogni tipo di partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria; sia perché, ..., il divieto introdotto dalla specifica norma in argomento, più che incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle società partecipate, sembra piuttosto sancire un obbligo (negativo) a carico degli amministratori di ente locale, obbligo che sarebbe illogico supporre limitato ai soli casi di partecipazione diretta, ovvero maggioritaria".
La medesima Sezione, soffermandosi sulla decorrenza dell'operatività della norma in argomento, ha espresso l'avvisoche la medesima"trovi applicazione dall'entrata in vigore della legge finanziaria e quindi, dal 1° gennaio 2007", ed ha rilevato altresì che essa appare di immediata applicazione, non necessitando di modifiche statutarie o di determinazioni di competenza dei soci, da assumersi quindi in sede assembleare,in considerazione del fatto che "il divieto di cui al comma 718 sembra direttamente obbligare l'amministratore dell'Ente locale che sia anche componente degli organi di amministrazione di società a non più percepire emolumenti a carico di esse e a restituire, pertanto, quelli eventualmente percepiti dopo tale data".

Atteso che nelle considerazioni espresse dalla Sezione di controllo viene esaustivamente chiarito ogni elemento utile per la concreta attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 718, della legge 296/2006, non si si ritiene di dovere ulteriormente approfondire la problematica, atteso che, nella specie non sembra porsi alcun contrasto tra la disposizione in argomento e lo status di amministratore locale quale risulta disciplinato dalle leggi regionali in materia.
Ed invero la richiamata disposizione nazionale - assunta al fine del perseguimento di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, nonché, specificamente, al fine della riduzione dei costi della politica - non interferisce con la competenza legislativa spettante alla Regione siciliana in materia di ordinamento degli enti locali, in quanto non incide nell'ambito ordinamentale-organizzativo degli enti medesimi, ma soltanto sulla percepibilità del compenso correlato alla carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate, e non confligge peraltro con alcuna disposizione regionale in materia.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale