POS. II Prot._______________106.11.2008

OGGETTO: Turismo - Agenzie immobiliari turistiche - Art.15, l.r. n.15/2005.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento Turismo
PALERMO








1. Con nota prot. n.458 del 9 aprile 2008 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle disposizioni di cui all'art.15 della legge regionale 15 settembre 2005, n.10 che, nel disciplinare le agenzie immobiliari turistiche, prevede che le agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze, possono essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche previa presentazione di una comunicazione a codesto Assessorato (commi 1 e 2) e dispone altresì che le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono dei benefici riservati alle agenzie di viaggio e possono fornire ai clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni (comma 3).
In particolare, codesto Dipartimento, nel sottolineare che a tutt'oggi la norma non ha trovato attuazione, solleva perplessità in ordine alla previsione di cui al terzo comma della citata norma che si porrebbe in contrasto con l'art.5, comma 3, lett. b) della L. 3 febbraio 1989, n.39 che, nel disciplinare l'attività di mediatore, prevede l'incompatibilità della stessa con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali.
Al riguardo viene, infatti, evidenziato che le attività accessorie di cui al predetto art.15, terzo comma, l.r. n.10/2005 sono "prerogativa esclusiva delle agenzie di viaggi, che svolgono prevalentemente attività commerciali".
Codesto Dipartimento ritiene altresì incompatibili con la citata normativa statale i commi 1 e 2 della disposizione regionale, "laddove si prevede il riconoscimento da parte della Regione siciliana di agenzia turistico immobiliare dietro presentazione di una semplice comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti, riconoscimento che, invece, è di eslusiva competenza delle Camere di commercio così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 della surrichiamata legge n.39/1989".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La disciplina dell'attività di mediatore -intesa nell'accezione di cui all'art.1754 c.c. ("E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza")- è contenuta nella legge 3 febbraio 1989, n. 39 e succ. mod. e integraz.

La legge subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale (v. Cass., sez. III, 17.05.1999, n.4791).

In particolare, è istituito, presso ciascuna camera di commercio, un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale (v. art.2, primo comma, l. n.39/89).
Il ruolo è distinto in tre sezioni; una sezione riguarda gli agenti immobiliari (v. art.2, secondo comma, l. ult. cit.).
L'iscrizione al ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio nazionale, nonchè a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare (v. art.3, l.ult. cit.).
Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo (v. art.3, comma 5, l. ult. cit.).

L'art.5, l. n.39/1989, poi, al terzo comma, dispone testualmente che:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.".


3. Come già ampiamente argomentato dallo Scrivente nel parere n.124/2007, reso a codesto Dipartimento con nota prot. n.11569 del 3 luglio 2007, cui si fa rinvio, l'ambito relativo alle "professioni" a seguto della modifica del titolo V della Costituzione, è inserito nell'elenco delle materie di competenza concorrente delle Regioni, di cui all'art.117, comma 3, Cost.,
La Corte costituzionale, utilizzando quale parametro di giudizio proprio l'art.117, comma 3, Cost. nella parte relativa alle professioni, ha contribuito a delineare i principi fondamentali della relativa disciplina, come tali riservati alla determinazione della legge statale e preclusivi di qualsivoglia intervento regionale, affermando in particolare che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" e sancendo che "Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura ... quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale" (v. Corte cost. n.153/2006, p. 2.2).
Rimane pertanto preclusa alle Regioni l'individuazione di una professione non prevista a livello statale e la disciplina del profilo e dell'ordinamento di una professione non prevista a livello statale.
Come si sottolineava nel parere su citato, alle cui argomentazioni si rinvia, quanto detto va affermato anche con specifico riferimento alla Regione siciliana, dal momento che la materia "professioni" non è ricompresa nell'elenco di cui all'art.14 dello Statuto.

Ciò ricordato in estrema sintesi, ne deriva che l'attività di mediazione rimane disciplinata, anche in ambito regionale, dalle previsioni di cui alla L. n.39/1989 cit.

Tuttavia, non pare allo Scrivente che le disposizioni di cui all'art.15 della legge regionale 15 settembre 2005, n.10, recante "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", pongano problemi di sorta.
La richiamata norma regionale testualmente così dispone:
"Agenzie immobiliari turistiche.
1. Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze.
2. Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.
3. Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locate e quant'altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche.".

A ben vedere, la norma regionale non disciplina una diversa figura di agenzia immobiliare, dal momento che ha pur sempre riguardo alle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo tenuto presso la camera di commercio, in piena conformità a quanto previsto dalla normativa statale.

L'unica peculiarità è che, nella fattispecie in esame, si tratta di agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, svolgendo attività di locazione di case ed appartamenti a turisti.
Tale connotazione viene riconosciuta, come previsto dalla norma, mediante la comunicazione a codesto Assessorato, dimostrando l'attività svolta nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a qualunque titolo gestite.
La predetta comunicazione non si sostituisce all'iscrizione all'albo presso la camera di commercio.
Sotto questo profilo, dunque, la norma non pone problemi di compatibilità con la disciplina statale della professione di mediatore.
L'attestazione che l'impresa opera in ambito turistico, locando per periodi brevi gli immobili di cui dispone ai turisti, comporta l'estensione alla stessa dei benefici riservati ad una specifica categoria di impresa turistica, quella delle agenzie di viaggio.

Non pone, infine, particolari problemi l'ultima parte del comma 3 dell'art.5, l.r. n.10/2005 cit., per la quale le agenzie immobiliari che operano nel settore turistico possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni.
Va al riguardo rilevato che l'art.5, comma 3, lett. b), L. n.39/1989 cit., nel disporre l'incompatibilità dell'attività di mediazione con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, esclude dal regime di incompatibilità "quelle di mediazione comunque esercitate".

Ora, nel caso in esame, va rilevato, per un verso, che l'attività che l'agenzia può svolgere è comunque accessoria a quella principale concernente la locazione degli immobili e, per altro verso, che tale attività accessoria è anch'essa una attività di intermediazione nella offerta di servizi ai turisti, come tale sottratta al regime di incompatibilità previsto a livello statale.

Alla luce delle considerazioni svolte, pare allo Scrivente che la norma regionale non si pone in contrasto con la normativa di settore richiamata da codesto Dipartimento.
Nelle suesposte considerazione è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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