Pos.II   Prot. N. / 103.11.08 



Oggetto: Art. 3 bis, c. 11, d. lgs. 502/92 - Direttore generale Azienda sanitaria dipendente di datore di lavoro privato - Accantonamento quota TFR - Riferibilitā dell'onere all'Azienda sanitaria.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera
e la programmazione e la gestione delle risorse correnti
del fondo sanitario
PALERMO





1 - Con nota n. 781 del 3 aprile 2008, integrata da nota n. 852 dell'11 aprile, codesto Dipartimento, su richiesta dell'Azienda sanitaria interessata, ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Direttore generale dell'Azienda suddetta č stato un dipendente di ex municipalizzata trasformata in azienda speciale e poi in societā per azioni, che, ai sensi dell'art. 3 bis del d. lgs. n. 502 del 1992, per il periodo di nomina a quella carica č stato posto in aspettativa senza assegni dal datore di lavoro.
Il comma 11 del suindicato art. 3 bis dispone che "La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa č concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa č utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unitā sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.".
L'Azienda sanitaria ha rimborsato al datore di lavoro i contributi previdenziali che lo stesso ha provveduto di volta in volta a richiedere, mentre nessuna iniziativa č stata intrapresa nč dall'Azienda nč dal datore di lavoro in ordine all'accantonamento della quota relativa al trattamento di fine rapporto (TFR) del direttore generale, dando luogo a rimostranze dell'interessato.
Viene allegata copia della risposta dell'INPS che, interessato della questione dall'Azienda, ha puntualizzato la propria estraneitā alla materia del trattamento di fine rapporto in quanto "non attiene al trattamento previdenziale del lavoratore ma alla gestione del suo rapporto di lavoro".
Viene, inoltre, riferito che il Ministero della salute ed il Dipartimento della funzione pubblica, interpellati, hanno dichiarato la propria incompetenza in materia.
Pertanto, viene chiesto allo Scrivente se l'onere dell'accantonamento della quota del TFR per il Direttore generale sia posto a carico dell'Azienda sanitaria tenuta, in tal caso, a versare le relative somme al datore di lavoro.
Sulla questione codesto Dipartimento non esprime alcun orientamento.


2 - Trattando la questione l'interpretazione di norme statali, corretta risulta l'interlocuzione avviata con gli uffici dei competenti ministeri. Perplessitā desta l'atteggiamento da questi assunto e manifestato ( cosė viene riferito ) con una dichiarazione di incompetenza nella materia.
Preso atto, pertanto, dell'assenza di un indirizzo interpretativo ed applicativo della norma in parola, si esprimono le seguenti considerazioni.
La soluzione al problema va affrontata con il riferimento ai principi fondamentali in materia di ermeneutica legislativa. Canone fondamentale, posto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, č quello secondo il quale alla norma deve essere assegnato il significato risultante dalle parole usate, secondo la loro connessione. Risulta utile a tal punto confrontare il risultato conseguito con il tenore di analoghe disposizioni emanate dal legislatore nella stessa materia.
Cosė procedendo, va subito evidenziata, nell'ambito del comma 11 dell'art. 3 bis in parola, la seguente disposizione : "Il periodo di aspettativa č utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente..".
Come noto, nel settore privato all'indennitā di fine rapporto č stata assegnata la natura di retribuzione differita ( natura non previdenziale : v. Cass.sez. lavoro, sent. 8097/97, 4947/98, 14617/2002 ), elargita dal datore di lavoro, a suo totale carico e alimentata da un sistema di accantonamento annuale di una quota della retribuzione, annualmente rivalutata. Per la sua formazione non viene effettuata alcuna trattenuta a carico del dipendente.
Tale configurazione, per le sue connotazioni, non consente di riportare il trattamento di fine rapporto nella disciplina prevista dal suddetto comma 11 dell'art. 3 bis in discorso. Infatti il relativo trattamento non si qualifica come previdenziale ma retributivo; il suo funzionamento non si basa sul versamento di contributi ma sull'accantonamento di quote di retribuzione; non sono previste trattenute relative a quote a carico del dipendente essendo l'accantonamento a totale carico del datore di lavoro.
Si ritiene, pertanto, che il legislatore, nel caso che ci occupa, non abbia considerato la disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati al fine di riferire il relativo onere all'Azienda sanitaria interessata.
Va considerato che in tal caso avrebbe disposto con apposita norma, come del resto operato con l'art. 86 del d. lgs. n. 267 del 2000 ( testo unico sulle autonomie locali ) che, dopo aver prescritto a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti ( comma 1 ), ha espressamente disposto ( al comma 3 ) il rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per l'indennitā di fine rapporto.
In ordine alle superiori considerazioni val la pena di rilevare come il rapporto di lavoro del dipendente in questione abbia sempre avuto carattere privatistico, prima come dipendente di azienda municipalizzata, poi di azienda speciale ed infine di societā per azioni, pur se a totale partecipazione pubblica.
Nel concludere, pertanto, che a parere dello Scrivente nessun onere per il trattamento di fine rapporto č riferibile all'Azienda sanitaria, si evidenzia, infine, che l'art. 3 bis, c. 11, del d. lgs. 302/92 ha riguardo esclusivamente ai rapporti tra l'amministrazione di appartenenza e l'Azienda sanitaria interessata. Il dipendente in aspettativa, ove ritenga dovuto l'accantonamento per il tfr relativamente al periodo riguardato, chiederā al proprio datore di lavoro i comportamenti consequenziali.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrā comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitā che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirā la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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