POS. I Prot._______________/102.11.2008

OGGETTO: Credito e risparmio - Consorzi di garanzia fidi - Contributi in conto interessi ex art. 11 della l.r- 11/2005. Problematiche applicative.

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze
Dipartimento finanze e credito
PALERMO


1. Con nota 2 aprile 2008, n. 4702, il Dipartimento in indirizzo chiede l'avviso di questo Ufficio sui seguenti tre quesiti:

- se sia ammissibile l'erogazione dei contributi in conto interessi, di cui all'art. 11 della l.r. 21 settembre 2005, n. 11 - recante il "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" - anche per operazioni creditizie a tasso variabile, stipulate dalle imprese beneficiarie e garantite dai confidi.
L'Amministrazione richiedente evidenzia che l'art. 16, lett. a), della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, prevede tale possibilità. Ove ciò sia ritenuto ammissibile, si chiede quali siano le modalità di quantificazione dell'agevolazione;

- se sia possibile ammettere al contributo in oggetto un confidi - che richiede l'agevolazione a favore di imprese associate - nel caso in cui non possegga, o non possegga più, i parametri richiesti all'art. 3 della l.r. 11/2005 per l'integrazione regionale al fondo rischi.
L'Amministrazione in indirizzo rileva di avere regolarmente riconosciuto lo statuto del consorzio, che trattasi di confidi ex art. 106 del Testo unico bancario di cui al D.Lgs. 385/1993 e che l'art. 1, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto la possibilità per detta tipologia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi di gestire i fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse, se connessi con l'operatività tipica degli stessi e nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico e alle condizioni espressamente previste dalla disposizione del 2008;

- se sia possibile erogare alle imprese il contributo in conto interessi attraverso anticipazioni (anche del 100%) ai confidi ex art. 106 t.u.b. - in qualità di mandatari all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, come previsto dal citato comma 135 dell'art. 1 della finanziaria 2008 - con rendicontazione al mese di aprile dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo, rinviando l'acquisizione definitiva del diritto all'agevolazione al momento dell'emissione del decreto di approvazione della rendicontazione da parte dell'Amministrazione competente.

2. Il primo dei quesiti posti trova soluzione - oltre che nel significato letterale della previsione riportata all'art. 11 della l.r. 11/2005 - nelle stesse direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, emanate da codesto Assessorato con decreto 2 agosto 2006. Ed infatti, nell'allegato A, paragrafo "Terminologia", al n. 8), "tasso di riferimento" è chiarito che lo stesso "indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (il tasso è pubblicato su internet all'indirizzo........)".
Il D.Lgs. 123/1998 - recante le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese - individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, compresi incentivi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualunque genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi (art. 1).
L'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo dispone: "Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. .......................".
Il comma 2 dello stesso articolo, richiamato nel decreto di codesto Assessorato, dispone: "Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media impresa sono indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea".

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 dicembre 2007 stabilisce, all'art. 1, che dal 1° gennaio 2008 il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 5,19%.

Ne consegue che la previsione riportata all'art. 11 della l.r. 11/2005, relativa al contributo in conto interessi sulle operazioni creditizie delle imprese, garantite dai confidi, ricomprende tanto i finanziamenti stipulati a tasso fisso che quelli concordati a tasso variabile. Per entrambi si applicherà l'agevolazione regionale nella misura prevista, cioè sarà a carico della Regione il 60% degli interessi gravanti sui finanziamenti, fermo restando che la base di calcolo per il contributo regionale del 60% non può superare il tasso di riferimento - vigente alla data di stipulazione del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria - fissato dalla Commissione europea (ad esempio, quello fissato a decorrere dal 1° gennaio 2008, per l'Italia, è il 5,19%), maggiorato di due punti.
Detta base resta ferma e costante, a prescindere dalla possibilità che le banche applichino alle imprese un tasso più elevato e qualunque sia la tipologia del finanziamento prescelto.
La genericità della norma, lamentata da codesta Amministrazione, in realtà non sussiste, giacchè la norma indica esattamente i parametri di calcolo della misura del contributo regionale, agganciandolo al tasso di interesse europeo, la cui funzione è quella di permettere una quantificazione uniforme delle agevolazioni derivanti da interventi pubblici concessi nella forma del contributo agli interessi per garantire, a parità di caratteristiche dell'operazione finanziaria, parità di contributo, secondo il tasso determinato con il metodo indicato dalla Commissione europea, posto che "il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti" (art. 7, comma 6, D.Lgs. 123/1998).
Il tasso di riferimento della Commissione europea è inoltre strumentale al calcolo del massimale degli aiuti concedibili alle imprese (200.000 euro nel triennio) che, essendo espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro (al lordo di qualsiasi imposta), comporta, quando l'aiuto è concesso in forma diversa dalla sovvenzione diretta, la valorizzazione dell'aiuto nell'Equivalente sovvenzione Lordo (ESL). L'ESL costituisce, infatti, la base comune in cui le diverse tipologie di incentivi devono essere convertite.
Ne consegue che gli aiuti che sono erogati in più quote devono essere attualizzati al momento della concessione e il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento europeo applicabile al momento della concessione.

Conclusivamente, in ordine al primo quesito, la disposizione di cui all'art. 11 della l.r. 11/2005 è riferibile a qualunque finanziamento stipulato dalle imprese sul libero mercato del credito e, a prescindere dal tasso concordato applicato dalle banche, l'agevolazione è indifferentemente concedibile, negli esatti limiti individuati dalla norma, sia che si tratti di prestiti a tasso fisso o a tasso variabile (ciò a prescindere dallo specifico indice di riferimento - IRS ed EURIBOR - applicato dalle banche, rispettivamente, ai finanziamenti a tasso fisso e a quelli a tasso variabile ).

3. In ordine al secondo quesito, si concorda con codesto Dipartimento che i parametri richiesti al titolo I della l.r. 11/2005, per l'integrazione regionale ai fondi rischi dei confidi, sono specifici di quel tipo di agevolazione, mentre non sono condizioni per l'ammissibilità al contributo in conto interessi di cui al titolo successivo della legge.
Per l'agevolazione di cui all'art. 11 della l.r. 11/2005 è infatti necessaria l'approvazione dello statuto ai sensi della legge regionale e delle direttive alla medesima, oltrechè, naturalmente, il rispetto dei requisiti minimi disposti dalla norma nazionale di disciplina dell'attività dei confidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, espressamente richiamata dalla l.r. 11/2005.

4. In ordine all'ultimo quesito - circa la possibilità di erogare ai confidi, per le operazioni creditizie dagli stessi garantiti, anticipazioni (anche nella misura del 100%) del contributo in conto interessi, tenuto conto del loro ruolo di mandatari all'incasso e al pagamento, disposto dall'art. 1, comma 135, della legge finanziaria del 2008 - si rassegna quanto segue.
Il comma 135 dell'art. 1 della legge 244/2007 ha aggiunto dei periodi al comma 55 del suindicato art. 13 del D.L. 269/2003.
Il comma 55 risulta il seguente:
" I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.".

La norma della finanziaria 2008 ha ripristinato in parte la possibilità per i confidi ex art. 106 T.U.B. di gestire fondi pubblici di agevolazione, alle condizioni in essa previste, giacchè la precedente formulazione del comma 55 escludeva, alla fine del periodo transitorio in scadenza il 2 ottobre 2008, che quei confidi potessero continuare a gestire fondi pubblici di agevolazione alle imprese.
I confidi ex art. 106 T.U.B. possono continuare a gestire i fondi pubblici per l'abbattimento dei tassi di interesse o degli oneri finanziari solo alle limitate condizioni riportate alle lettere a) e b) del comma 55, mentre un confidi ex art. 107 del T.U.B. potrà gestire incentivi pubblici anche per imprese non socie e a prescindere dal rilascio della garanzia sul finanziamento.

La modifica del comma 55, nei termini suindicati, ha risolto il problema che si sarebbe presentato a codesta Amministrazione, quantomeno per i confidi ex art. 106, successivamente al 2 ottobre 2008, data dalla quale sarebbe venuta meno la possibilità, prevista dall'art. 11 della l.r. 11/2005, di erogare i contributi in conto interessi alle imprese beneficiarie per il tramite di confidi ex art. 106.
Riammessa detta possibilità, resta il problema che la norma regionale in questione si limita a disporre che l'agevolazione di che trattasi perviene alle imprese attraverso i confidi che, a loro volta, sono tenuti ad erogare il contributo dopo ogni scadenza delle rate, secondo il piano di rientro stabilito nel contratto di finanziamento, e semprecchè l'impresa paghi gli interessi e le rate in scadenza, con conseguente sospensione del pagamento dell'agevolazione (da parte del confidi) all'impresa che dovesse risultare inadempiente nel pagamento delle rate e degli interessi.
La norma regionale nulla dispone in ordine al sistema di erogazione dei contributi ai confidi ai fini della gestione degli stessi.
Si ritiene, invero, che l'art. 11 della l.r. 11/2005 avrebbe dovuto trovare attuazione nelle direttive emanate da codesto Assessorato con il decreto 2 agosto 2006 anche con l'indicazione dell'esatto procedimento amministrativo da porre in essere per l'erogazione e la gestione dei fondi da parte dei confidi .
In mancanza di disposizioni attuative puntuali non è possibile a questo Ufficio rendere il proprio avviso su direttive procedimentali che solo codesta Amministrazione potrà stabilire, provvedendo ad integrare quelle già emanate e stabilendo, secondo discrezionale valutazione di propria competenza tecnica, il sistema di erogazione (in unica rata al 100% dell'ammontare del contributo o con anticipazioni di ammontare scaglionato), i periodi di erogazione, le date di rendicontazione, nonché le modalità di controllo di quanto erogato.
Ci si limita solo a segnalare che nel terz'ultimo periodo del paragrafo 3.2 delle direttive attuative è riportata la seguente previsione: "Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi loro pertinente deve essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono soggetti passivi dell'onere fiscale........". Il contenuto letterale di detto periodo, riferito al contributo complessivo, sembrerebbe riconducibile ad un'unica erogazione del contributo in conto interessi, ma, nello stesso tempo, tale riferimento alla sola traslazione di imposta, senza nessun'altra previsione precedente in ordine alle modalità di erogazione del contributo al confidi non pare indicativa della volonta dell'Amministrazione che, in tal senso, si ribadisce, dovrà procedere ad integrare le disposizioni attuative dell'art. 11 della l.r. 11/2005.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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