POS. II Prot._______________/98.08.11

OGGETTO: Art. 17 l.r. 1/2008. Revoca dei contributi per evasione fiscale o contributiva. Interventi finanziari in favore dei CIAPI.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
- DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
- DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
- UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE
- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO

PALERMO


1. Con nota 31 marzo 2008, prot. 256/Serv. IV, codesta Agenzia ha chiesto il parere dello Scrivente sulla applicabilità delle disposizioni dell'art. 17 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1 (che prevede la revoca dei contributi in caso di accertamento, a carico dei soggetti beneficiari, di evasione fiscale o contributiva) ai trasferimenti operati da codesta Agenzia a favore dei CIAPI e previsti dalla l.r. 6 marzo 1976, n. 25.

Riferisce codesta Amministrazione che i dubbi interpretativi traggono origine dalla circostanza che l'art. 41 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, nel disporre l'erogazione del saldo dei trasferimenti in questione al CIAPI di XXXX, ha utilizzato il termine "contributo" per individuare la fattispecie erogativa di cui alla predetta l.r. 25/1976.

Evidenzia, tuttavia, codesta Agenzia che, come ritenuto anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con il parere reso con nota prot. 5044 del 13 maggio 2002, i CIAPI, ancorchè assumano la veste giuridica di associazioni non riconosciute, sono tuttavia enti strumentali della Regione siciliana, subentrata alla Cassa per il mezzogiorno giusta l.r. 25/1976, i relativi organi di amministrazione e di controllo sono di nomina regionale, e la relativa finanza è essenzialmente di derivazione regionale.

Sulla questione codesta Agenzia ritiene che la previsione di cui all'art. 17 della l.r. 1/2008 non dovrebbe riguardare i trasferimenti in favore dei CIAPI, dal momento che si tratta di trasferimenti previsti dalla legge per il funzionamento di soggetti giuridici che, ancorchè assumano una veste privatistica, appaiano essere articolazioni della P.A.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 17 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1, prevede che "I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva".

La disposizione riguarda quindi fattispecie di erogazioni che si sostanziano in un "contributo" in senso stretto, e cioè in quelle elargizioni facoltative ("concessi") disposte dalla Regione sotto forma di sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, etc., per incentivare o sostenere una attività posta in essere da soggetti terzi rispetto alla P.A. volte a soddisfare prioritariamente gli interessi dei "beneficiari", ancorchè la Regione ritenga -essenzialmente con le disposizioni normative che le autorizzano- che le erogazioni stesse soddisfino anche l'interesse pubblico sotteso all'intervento.

Come riferito da codesta Agenzia, e come specificato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con il parere reso con nota prot. 5044 del 13 maggio 2002, i Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI), pur essendo associazioni di diritto privato, tuttavia si connotano come enti strumentali della Regione, i cui organi, sia di amministrazione che di controllo sono di nomina regionale (l.r. 6 marzo 1976, n. 25) e la cui finanza è essenzialmente di derivazione regionale (l.r. 1 agosto 1977, n. 78, l.r. 18 agosto 1978, n. 48 e l.r. 8 novembre 1988, n. 35).

Infatti i Centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (C.I.A.P.I.) furono costituiti su iniziativa   della Cassa per il Mezzogiorno, giusta la possibilità prevista dall'art.20, ultimo comma, della legge 26 giugno 1965, n.717 (e, successivamente, dall'art.131, comma quinto, del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il D.P.R. 30 giugno 1967, n.1523) per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei lavoratori e dei quadri direttivi e intermedi aziendali e per il successivo assorbimento dei soggetti addestrati nelle attività produttive e nelle aziende che partecipavano alla gestione.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare che i C.I.A.P.I., nel predetto contesto normativo,   "valutati nei loro aspetti istituzionali, nella loro struttura organizzativa e nella loro attività, risultavano essere semplici associazioni private con intervento pubblico... pur servendo alla realizzazione di scopi della Cassa (e per ciò assumendo la posizione di enti strumentali)......" (cfr. sentenza n.108 del 6 maggio 1975).
 
Successivamente, in attuazione dell'art.4, l. 6 ottobre 1971, n.853, per il quale gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale debbono essere realizzati dalle Regioni, il CIPE, con deliberazione 12 dicembre 1972, ha stabilito di trasferire, entro il 31 luglio dello stesso anno, i C.I.A.P.I. alle Regioni meridionali, che sarebbero subentrate alla Cassa per il Mezzogiorno in tutte le funzioni amministrative da questa esercitate, nonché nella proprietà dei beni mobili ed immobili dei Centri stessi.
 
Talchè, con la legge regionale 6 marzo 1976, n.25, recante "Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria", a decorrere dal 1 gennaio 1976, la Regione siciliana è subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno "negli interventi a favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria aventi sede nell'isola" (art.1, l.r. cit.). La predetta legge ha trasferito la proprietà dei beni mobili ed immobili che la Cassa aveva concesso in uso gratuito ai centri alla Regione (art.2) ed ha disciplinato gli organi dei centri (artt. 4 e 5), prevedendo un'autorizzazione di spesa per i centri stessi(art. 7).

Successivamente, l'art. 1 della l.r. 12 agosto 1980, n. 85, ha disposto il pagamento agli enti di cui alla relativa tabella "A" ( tra i quali sono annoverati anche i CIAPI) delle somme iscritte in bilancio mediante trasferimento con mandato diretto in specifici conti aperti presso gli istituti gestori del servizio di tesoreria regionale, e l'art. 66 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6 ha disposto la prioritaria destinazione delle somme previste dalla l.r. 25/1976.

Talchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con il sopracitato parere trasmesso alla Regione il 13 maggio 2002 (nota prot. 5044) ha evidenziato che non si può riscontrare "sul piano sostanziale una "terzietà" e sostanziale distinzione tra i medesimi Centri rispetto alla Regione".

In sintesi, quindi, i trasferimenti di risorse finanziarie operati nei confronti dei CIAPI restano nell'ambito dell'amministrazione regionale "allargata" e, quindi, non possono qualificarsi come "contributi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1.

Né la circostanza che l'art. 41 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, nel disporre l'erogazione del saldo dei trasferimenti in questione al CIAPI di XXXX, ha utilizzato il termine "contributo" per individuare la fattispecie erogativa di cui alla predetta l.r. 6/1976, può aver determinato una mutazione della intrinseca natura di tali trasferimenti, che tali restano al di là del nomen juris utilizzato in questa occasione dal legislatore regionale solo a fini di autorizzare una importo additivo per il 2003 alle previsioni finanziarie discendenti dalla l.r. 6/1976.

Pertanto, stante la relativa natura giuridica, i trasferimenti a favore dei CIAPI discendenti dalle previsioni della l.r. 6 marzo 1976, n. 6, non rientrano nella fattispecie delineata dall'art. 17 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Dal momento che la questione attiene a problematiche di carattere generale, potenzialmente coinvolgenti tutti i rami dell'Amministrazione regionale, il presente parere si trasmette per conoscenza alla Segreteria generale nonché all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale