Pos. III   Prot. N. / 94.08.11 



Oggetto: Possibilità di operare trattenute sulla tredicesima mensilità.




Allegati n...........................
                      Presidenza della Regione 

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
Palermo





  1-Con la suindicata nota di pari oggetto codesto Dipartimento ha posto allo scrivente i seguenti quesiti. 
  Il primo attiene alla vigenza della norma, contenuta nell'art.7 del D.Lgs.C.P.S. n.263 del 1946, secondo cui la tredicesima mensilità non è cedibile né sequestrabile e pignorabile. Ove per effetto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto si ritenga superata la suddetta disposizione ne deriverebbe infatti la possibilità di imputare sulla tredicesima, diversamente da come sin qui operato, tutte le tipologie di trattenute ( per quote sindacali, pignoramenti, ecc) ivi comprese quelle per assegno di mantenimento in favore del coniuge separato ancorchè la relativa ordinanza di assegnazione non lo preveda espressamente. 
  Viene poi richiesto se e fino a quale limite l'Amministrazione debba dare esecuzione all'ordine del giudice di versare direttamente al coniuge separato di un dipendente una somma a titolo di assegno di mantenimento nel caso che lo stipendio dell'obbligato risulti già gravato fino al limite del doppio quinto da cessione e pignoramento. 


  2-Si premette che lo scrivente non può procedere all'attività consultiva richiesta in ordine alla possibilità di riscuotere la quota sindacale sulla tredicesima. Le trattenute per contributi sindacali sia per il personale del comparto non dirigenziale che per il dirigenti sono infatti disciplinate da apposita norma contrattuale. L'esame richiesto è, quindi, di competenza dell'ARAN-Sicilia alla quale la legge demanda, fra l'altro, l'assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. 
  Con riferimento alle trattenute relative a pignoramenti va innanzitutto osservato che oggetto della norma del 1946 secondo cui la "gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento" è comunque una gratificazione corrisposta all'impiegato per effetto e in conseguenza dell'opera prestata così come previsto dall'art.1 del D.P.R.180 di cui si trascrive nel testo in atto vigente il primo comma. 
  "Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti "  
  Detto testo Unico ha disposto un regime speciale in relazione alla pignorabilità degli emolumenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, Sembra quindi che, anche senza far menzione della tredicesima,j in quanto legge speciale successiva avente un oggetto più ampio, nel quale è compreso quello della prima legge speciale, abbia comportato l'abrogazione tacita della surriportata norma dell'art.7 del D.L.C.P.S. n.263 del 1946.  
  Comunque, a prescindere dalla circostanza che l'impignorabilità della gratificazione a cui faceva riferimento il legislatore del 1946 discenda dall'una o dall'altra delle succitate norme, relativamente alla tredicesima spettante attualmente al personale regionale si evidenzia quanto segue. 
  Da un lato non si è in presenza della gratificazione di cui all'art.7 cit. essendo oggi l'istituto previsto e disciplinato dai vigenti CCRL.  
  Né in contrario può assumersi il rinvio al D.L.C.P.S. n. 263 del 1946 operato in via residuale dall'art. 82 del contratto per il comparto non dirigenziale atteso che nel rinvio non possono essere ricomprese disposizioni che esulano dalla competenza della fonte pattizia, com'è appunto il caso delle limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore che per espressa previsione dell'art 2740, 2º comma, c.c.,sono di stretta competenza del legislatore. 
  D'altro lato l'emolumento in esame non è più una gratificazione, nel senso considerato dal legislatore statale per sancirne l'impignorabilità assoluta ma ha connotazione di elemento stabile della retribuzione anche quando non è formalmente compresa nello stipendio tabellare annuo ma si aggiunge ad esso. Rappresentando un corrispettivo di prestazione di lavoro, non se ne può perciò negare la natura giuridica di "retribuzione equivalente" ai sensi dell' art. 2 d.p.r. n. 180/1950; natura, questa, che la Corte dei Conti (sez. II, 11-09-1995, n. 83) ha riconosciuto al "compenso annuale di incentivazione", costituente un'aggiunta allo stipendio normalmente corrisposto per stimolare un maggior impegno del dipendente, deducendone quindi che detto compenso è assoggettabile, nei limiti del quinto, al sequestro conservativo. 
  Deve quindi concludersi che alla tredicesima dei dipendenti regionali si applichino le eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità di cui all'art.2 del T.U del 1950 e succ. modif..  
  Quanto sopra in relazione alla problematica generale, fermo restando, nel caso concreto, l'obbligo dell'Amministrazione, nella qualità di terzo esecutato, di attenersi alle decisioni del giudice. Così, ad es., ove l'ordinanza di assegnazione nulla specifichi circa i singoli emolumenti, ma faccia riferimento al complesso dei crediti retributivi, la tredicesima risulterà ricompresa tra i crediti espropriati anche se non menzionata; diversamente deve ritenersi nel caso in cui il credito assegnato sia individuato puntualmente nelle singole voci o con riferimento alla retribuzione mensile.  
  Per ragioni di completezza si ritiene di rammentare che la cedibilità della tredicesima continua ad essere esclusa dall'art.5 del D.P.R.180 cit. che stabilisce che "gli impiegati e salariati....... possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario". E in tal senso si è di recente espresso il Ministero dell'Economia e delle finanze con circolare n. 13 del 13/3/2006 che a tal riguardo esplicita che " che il limite per la concessione di cessioni è pari al quinto degli emolumenti aventi carattere di ripetitività e ricorrenza, con esclusione, quindi, della tredicesima mensilità che rappresenta un assegno una tantum che non può essere ragguagliato a dodicesimi ai fini della determinazione della quota cedibile." 


  Per la soluzione del secondo quesito viene in rilievo la sentenza della Cassazione Sez. I, n. 1398 del 27-01-2004 che ha stabilito che in tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine di pagamento diretto previsto per il caso di inadempimento del coniuge obbligato, non è assoggettato ai limiti previsti dall'art. 8, 6º comma, l. 898/70 (per l'assegno divorzile), né ai limiti di sequestrabilità e pignorabilità delle retribuzioni dei dipendenti della p.a. di cui all'art. 2 d.p.r. 5 gennaio 1950 n. 180.  
  La Suprema Corte ha ribadito, in conformità alla propria giurisprudenza, che l'art.156 c.c. prevedendo che il giudice può ordinare di corrispondere una parte delle somme esprime l'attribuzione al giudice di una discrezionalità in ordine alla fissazione della misura, da amministrare alla luce delle concorrenti esigenze delle parti. Le differenze, di disciplina e di misura dell'ordine di distrazione delle somme, rispetto a quanto stabilito in caso di divorzio si giustificano con "la realtà di un matrimonio non sciolto".  
  In ogni caso inoltre le fondamentali esigenze dell'obbligato trovano piena tutela nella possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti relativi all'assegno di separazione. 


  Considerato che le problematiche esaminate con il presente parere vertono sull'interpretazione di norme statali si suggerisce di acquisire dalle competenti amministrazioni centrali notizie circa gli orientamenti applicativi adottati in materia. 


  3-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente 

acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   





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