Pos.   3 Prot. N. 93/08/11 



Oggetto: EDILIZIA - Art. 26 della legge regionale 6-2-2008, n. 1 - Riscatto di alloggi popolari.






           
          PRESIDENZA DELLA REGIONE  

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
                                          PALERMO 


1 - Con nota 21 marzo 2008, prot. SG/ 43261 codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente in merito all'applicazione di alcune norme che regolano la determinazione del prezzo di riscatto degli alloggi popolari a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 della l.r. 6 febbraio 2008, n. 1.
In particolare viene chiesto all'Ufficio di esprimersi in ordine:
- all'applicazione dell'art. 22, comma 1, della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 per il quale "il prezzo di cessione è pari al 50% del valore determinato applicando i criteri di cui all'art. 2, commi 1,2 e 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni";
- all'applicazione dell'art. 5, comma 2 della l.r. 8maggio 2007, n. 13 che ha aggiunto al su richiamato art. 2 della l.r. n. 43/1994 il comma 1 bis che così dispone: " Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell'edificio nei cinque anni antecedenti la stipula dell'atto di vendita";
- alle modalità di determinazione del prezzo di immobili diversi da unità abitative (magazzini, box, etc.) pertinenze degli alloggi popolari.

2- La prima questione concerne la riduzione del 50% del valore dell'immobile riscattato prevista dall'art. 22 comma 1 della l.r. n. 10/1999 in relazione a quanto disposto dall'art. 26 della l.r n. 1/2008 che, nel sostituire il comma 3 della l.r. n. 4/2003 , ha stabilito che "La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con espresso riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43".
La norma pone, in effetti, difficoltà interpretative atteso che i plurimi interventi del legislatore ed il rinvio a diverse disposizioni rendono difficile individuare il percorso dallo stesso seguito. Ad avviso dello scrivente è opportuno ripercorrere la cronologia delle disposizioni.
L'art. 19 della l.r. n. 4/2003 reca una normativa di cessione di alloggi popolari autonoma rispetto alle disposizioni antecedenti e, nel testo originario, introduceva un nuovo criterio di determinazione del prezzo di vendita pari al "valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto"; criterio evidentemente incompatibile sia con quello previsto dall'art. 2 della l.r. n. 43/1994 che con la riduzione del 50% di cui all'art. 22 comma 1 della l.r. n. 10/1999 (che ha modificato l'art. 16 della l.r. n. 26/1963).
Il riferimento temporale del valore venale "al momento dell'atto di assegnazione" determinava prezzi di cessione notevolmente differenziati; la novella introdotta dall'art. 26 della l.r. n. 1/2008 ha nuovamente mutato il criterio di determinazione del valore di riscatto tornando al criterio della legge n. 43/1994 (confronta il resoconto parlamentare relativo all'emendamento A454 ove il proponente esprime chiaramente l'intenzione di tornare al prezzo disciplinato dalla l.r. n. 43/1994 per favorire l'acquisto da parte degli assegnatari). Il rinvio secco all'art. 2 commi 1 e 2 non consente, pertanto, di applicare alla vendita degli alloggi indicati dall'art. 19 della l.r. n. 4/2003 altre disposizioni non direttamente richiamate.
Lo stesso ragionamento va fatto per quanto riguarda l'applicabilità dell'aumento di prezzo previsto dal comma 1 bis dell'art. 2 della l.r. n. 43/1994 introdotto, dall'art. 5 comma 2 della l.r. n. 13/2007nel 2007, ad integrare il "valore venale" e, coerentemente alle finalità dell'emendamento discusso in aula, volutamente escluso.
Sulla terza problematica sottoposta all'attenzione dell'Ufficio si osserva che, secondo la giurisprudenza prevalente in tema di cessione di alloggi popolari, ove il legislatore non abbia espressamente previsto il prezzo di cessione delle pertinenze le stesse possono sempre essere cedute in proprietà ma al valore di mercato e non al prezzo agevolato dell'alloggio stesso ( così Cass., sez. I, 27-01-1998, n. 766; Cass., sez. III, 24-04-1995, n. 4609; T. Novara, 17-06-1998 tutte rinvenibili sul massimario "Foro italiano"). Tali pronunce, rese in tema di cessione di autorimesse, devono ritenersi, a maggior ragione, estensibili alle altre tipologie di magazzini.
D'altro canto il riferimento alla rendita catastale A4 operato dal legislatore, in uno alla mancanza di un'espressa indicazione in ordine alla determinazione del prezzo delle pertinenze non adibite ad uso abitativo, depone in favore dell'interpretazione seguita dalla citata giurisprudenza.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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