Pos. I Prot. 6109/89.2008.11

OGGETTO: Contratti ed obbligazioni della P.A.- Rapporto contrattuale con SPI S.p.a.- Approfondimenti circa l'individuazione di servizi e funzioni regionali esternalizzabili.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 14258 del 18 marzo 2008)

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, richiamando l'avviso espresso dallo scrivente con nota 13643/184.2007.11 del 1° agosto 2007 in relazione a talune problematiche insorte in sede di attuazione dell'art. 9 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, si chiedono - alla luce delle perplessità evidenziate da parte di talune strutture operative dell'Amministrazione regionale, ed in particolare del Dipartimento territorio e ambiente e del Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale - ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni in ordine al possibile espletamento da parte della società, costituita e partecipata dalla Regione ex art. 9 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a., di talune attività in passato svolte, in regime di convenzione, dall'Agenzia del Demanio, o afferenti i servizi di property management (in italiano, letteralmente, amministrazione immobiliare) e la gestione dei contratti attivi cui ha riguardo un apposito protocollo di funzionamento sottoscritto tra le parti.

2.- Al fine di corrispondere alla richiesta formulata occorre innanzitutto rilevare che il perimetro di operatività della Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. risulta circoscritto sia, normativamente, dall'articolo 9 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 - ai sensi di cui è stato dato avvio alla procedura di selezione del socio per la costituzione della società, e che, avendo testuale riferimento alle attività di "valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa [Regione], delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP" individua, ab origine ed in astratto, non soltanto le funzioni che il previsto soggetto giuridico di scopo sarà chiamato a svolgere ma anche i beni che costituiscono l'ambito in cui lo stesso è destinato ad operare - sia, convenzionalmente, dalle disposizioni del Contratto di servizio stipulato in data 6 dicembre 2006 tra la Regione siciliana e la Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. per l'affidamento delle attività di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della Regione, che all'articolo 2, rubricato "Oggetto", determina, in concreto, le attività da espletarsi da parte dell'anzidetta Società partecipata, ed in ragione delle quali il successivo articolo 12 provvede a fissare i corrispettivi dovuti.
Per consentire alla costituita S.p.a. l'espletamento delle attività contrattualmente convenute e definite, si è reso necessario procedere all'affidamento della gestione dei singoli beni, ed a tale fine, con appositi verbali, si è formalizzato il passaggio di consegne di taluni specifici cespiti immobiliari, e si è provveduto a definire tre protocolli (definiti di funzionamento) finalizzati - per macro-aree di attività afferenti rispettivamente la manutenzione straordinaria ed i progetti di investimento (Protocollo 1), l'amministrazione immobiliare e la gestione dei contratti attivi (Protocollo 2) e l'aggiornamento dello stato informativo patrimoniale (Protocollo 3) - ad individuare gli adempimenti della Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. e della Regione.
In relazione alle attività di property management -oggetto specificamente del Protocollo 2, ed in ordine al cui possibile affidamento alla Società partecipata dalla Regione appaiono essere insorti i dubbi del Dipartimento regionale del personale e dei servizi generali - si osserva che esse consistono, in buona sostanza, nello svolgimento coordinato delle attività tecniche ed amministrative necessarie per i servizi agli immobili - ed in tale ambito, in particolare, del servizio di manutenzione ordinaria - e per la gestione dei rapporti con i conduttori e con i fornitori.
Esse comportano dunque lo svolgimento di normali attività di conduzione, in cui può comprendersi anche la gestione fiscale, contabile ed assicurativa, e l'affidamento delle medesime ad un soggetto esterno all'Amministrazione non appare in alcun modo porsi in contrasto con il dovuto mantenimento alla Regione delle attività potestative pubblicistiche alla stessa istituzionalmente ascritte.
Nella consulenza dello scrivente richiamata nella nota che si riscontra si era a tal proposito rilevato che "l'esternalizzazione di servizi e di funzioni e il disposto avvalimento di soggetti giuridici di scopo appositamente costituiti, non spogliano l'Amministrazione delle competenze ad essa ascritte dalla legge, né tanto meno consentono di imputare a soggetti diversi da essa quelle potestà che in ragione degli interessi pubblicistici perseguiti legittimano finanche l'esercizio di poteri autoritativi."
Si era altresì conseguentemente puntualizzato che "Sicilia Patrimonio Immobiliare" S.p.a. ben può comunque espletare tutta l'attività propedeutica ed istruttoria finalizzata alla successiva assunzione da parte dell'Amministrazione regionale dei provvedimenti di propria competenza.
In altri termini nulla osta che l'individuato soggetto di scopo, di natura privatistica, svolga ogni attività di conduzione degli immobili regionali finalizzata al mantenimento della efficienza degli stessi ed alla massimizzazione della loro redditività, operando con tutti gli strumenti che il diritto civile consente a ciascun soggetto di diritti.
Le riserve che nella citata nota 13643/184.2007.11 del 1° agosto 2007 erano state avanzate riguardavano invero, come in essa chiaramente evidenziato, esclusivamente la possibilità di affidare a soggetti privati, funzioni ed incombenze caratterizzate dalla natura pubblicistica e dal conseguente esercizio di potestà pubbliche, quali a titolo esemplificativo, quelle afferenti l'assunzione in consistenza e l'accertamento e la riscossione delle entrate patrimoniali che appartengono, per loro natura, all'Amministrazione e delle quali la medesima è l'esclusiva responsabile.
Alle considerazioni svolte era sotteso il principio dell'intangibilità del regime della competenza sancito, in un'ottica di funzionalizzazione della stessa alla realizzazione dell'interesse pubblico, dall'articolo 97 della Costituzione. La norma costituzionale correla infatti alla sfera di competenza, in rapporto inscindibile, le attribuzioni - e cioè il complesso di funzioni e di poteri ascritti - e le conseguenti responsabilità. Da ciò consegue l'inalterabilità del sistema ma non certamente il divieto di utilizzare, a supporto e propedeuticamente, ogni possibile prestatore di servizi.
E dunque, ferma restando l'imputazione all'apparato burocratico regionale delle determinazioni allo stesso normativamente ascritte, nulla osta che venga affidato ad un soggetto privato - nella specie, appositamente costituito, nonchè titolato contrattualmente all'espletamento delle relative attività - la predisposizione di tutti gli atti preliminari e preparatori, unitariamente definibili predecisori, che supportano e consentono l'adozione di ciascun provvedimento.
A titolo esemplificativo, in tema di demanio, sarà ovviamente il competente Dipartimento ad assentire la concessione, ma ben potrà provvedersi a cura di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. alla determinazione del canone relativo.
Parimenti nessuna difficoltà di ordine giuridico è dato riscontrare in ordine allo svolgimento da parte di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. delle attività tecniche ed amministrative necessarie per i servizi agli immobili e per la gestione dei rapporti con i conduttori e con i fornitori oggetto del Protocollo 2, così come nulla osta all'esecuzione di quel preciso obbligo contrattuale sussistente in capo alla Regione ex art. 6, comma 1, lett. a), del contratto di servizio stipulato in data 6 dicembre 2006, che impone il trasferimento e/o la condivisione con la richiamata Società di tutta la documentazione giuridica, tecnica, contabile e amministrativa in possesso della Regione, che appaia necessaria e propedeutica all'espletamento da parte della medesima Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. delle proprie attività.

3.- Il presente parere viene inviato, per conoscenza, al Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ed al Dipartimento del territorio e dell'ambiente, istituzionalmente competenti, rispettivamente, in materia di demanio e patrimonio immobiliare regionale e di demanio marittimo - e fonte, a quanto asserito nella nota che si riscontra, di perplessità circa il possibile espletamento da parte di "Sicilia Patrimonio Immobiliare" S.p.a., di talune attività inerenti i beni immobili di proprietà della Regione - al fine di renderli partecipi dell'avviso dello scrivente, e di consentire altresì di formulare proprie, ulteriori, osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, questo Ufficio, si riserva ogni utile ed aggiuntivo approfondimento.

4.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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