POS. II Prot._______________/86.08.11

OGGETTO: Art. 1 l.r. 5/2006. Partecipazione della Regione al patrimonio della Fondazione "The Brass Group". Utilizzabilità dei fondi di cui all'art. 88 della l.r. 2/2002.




PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE PRESIDENTE
E, P.C.
SEGRETERIA GENERALE
PALERMO




1. Con nota 14 marzo 2008, prot. 2355, codesto Ufficio ha rappresentato che, in dipendenza delle disposizioni dell'art. 1 della l.r. 1 febbraio 2006, n. 5 (che ha previsto la partecipazione della Regione, quale fondatore, alla costituzione della Fondazione in oggetto con il concorso della somma di 625 mila euro alla dotazione iniziale), in data 2 maggio 2007 è stato rogato l'atto costitutivo della Fondazione in questione, cui ha partecipato, nella qualità, il Dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali assumendo, altresì, l'obbligazione di conferimento della somma di euro 625 mila quale compartecipazione al fondo di dotazione iniziale.

Tuttavia le somme previste dalla l.r. 5/2006 sono andate in economia al 31 dicembre 2006, per cui non è stato possibile provvedere la versamento della precitata somma. Ciò ha comportato che la Fondazione ha recentemente richiesto, con un atto di diffida e messa in mora, il pagamento della somma precitata.

Codesto Ufficio, ritenendo necessario trovare rapidamente una soluzione in via amministrativa e intendendo, a tal fine, proporre alla Giunta di Governo di adempiere all'obbligazione della Regione -nei limiti dell'importo previsto dalla l.r. 5/2006- mediante l'utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'art. 88, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, chiede allo Scrivente se l'adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento in tale senso possa rientrare nell'ambito dell'attività di ordinaria amministrazione, considerato l'atto stragiudiziario sopra citato nonché la volontà del legislatore già espressa nella l.r. 5/2006.

Per il caso che lo Scrivente ritenga ammissibile l'adozione del provvedimento in questione, chiede codesto Ufficio se -per l'erogazione a carico del fondo in questione- occorra attenersi alle procedure prescritte dal D.P.Reg. 3 ottobre 2007, recante i criteri per l'utilizzazione del fondo stesso.



2. Sulla questione sopra esposta si osserva quanto segue.

In via generale non può non rilevarsi come l'esercizio delle potestà e delle attribuzioni dell'Esecutivo regionale risulti, in atto -quale diretta conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione- circoscritto all'ordinaria amministrazione ed ancor più   limitato al solo disbrigo degli affari correnti ed al compimento degli atti urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa.

La nozione di ordinaria amministrazione presenta caratteri elastici che non consentono, in termini stringenti, di identificare previamente ed automaticamente gli atti in essa ricompresi, apparendo necessario, di volta in volta, esaminare in concreto i singoli provvedimenti al fine di individuarne quei connotati ed elementi distintivi che determinano la legittimità della loro adozione nella presente fase contrassegnata dall'attenuazione dei poteri di indirizzo politico-amministrativo e discrezionali.

La giurisprudenza, laddove, con specifico riferimento agli atti adottabili in regime di prorogatio, ha affrontato la problematica in questione, ha avuto modo di osservare che vanno certamente configurati quali meri atti di ordinaria amministrazione gli atti di "doverosa esecuzione" di precedenti provvedimenti -legislativi, amministrativi o giudiziari che siano- mentre   fuoriescono da tale ambito gli atti caratterizzati da "particolare delicatezza", da "ampio margine di discrezionalità" e da un contenuto "fortemente fiduciario" (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 3 giugno 2005, n. 3023).

 Premesse tali considerazioni di ordine generale, va rilevato che con l'art. 88, comma 3, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 è stato istituito presso la Segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni, destinato a :
"a) partecipazione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società ;
b) stipula di convenzioni o accordi;
c) stipula di convenzioni per studi e ricerche;
d) costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale".

Il D.P.Reg. 3 ottobre 2007, nel determinare i criteri e le modalità per l'utilizzazione del fondo stesso, ha specificato che si è inteso "orientarlo in funzione del perseguimento di pregnanti obiettivi strategici dell'azione di Governo regionale, ed in particolare degli indirizzi impartiti con la direttiva presidenziale 18 dicembre 2006 per l'attività amministrativa degli anni 2007/2011 e suoi aggiornamenti".

La circolare allegata al predetto decreto presidenziale, poi, nelle premesse generali ribadisce che "il posizionamento del fondo nell'ambito della Presidenza della Regione, Segreteria generale, risponde ad una logica di sistema che intende privilegiare settori e tematiche di carattere strategico, con ricadute tendenzialmente trasversali ed intersettoriali, a supporto dell'azione di Governo nel suo complesso", ed evidenzia che "al fondo non possono essere attribuite finalità meramente suppletive rispetto agli ordinari interventi di competenza degli Assessorati regionali, a maggior ragione ove siano supportati da apposita normativa e dotati delle relative risorse finanziarie".

A fronte delle richiamate previsioni di carattere generale, costituenti direttive dell'azione di Governo oltre che puntuali previsioni di utilizzazione del fondo stesso, l'adozione da parte della Giunta regionale di una delibera nel senso delineato da codesto Ufficio determinerebbe sostanzialmente l'adozione, ancorchè una tantum, di una determinazione difforme, e in sé contrastante, con quelle precedentemente assunte in via generale -con i predetti atti- dal Presidente della Regione per l'utilizzazione del fondo in questione, e, per ciò stesso esulante dai sopra cennati criteri che possono connotare un'attività di ordinaria amministrazione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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