Pos. 3   Prot. N. 8743 /79.08.11 




Oggetto: Trasporti - Trasporto combinato strada - mare. Requisiti per l' iscrizione al registro delle imprese beneficiarie del bonus. Quesito.





Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
TRASPORTI E COMUNICAZIONI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
PALERMO


1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.

La società xxxxxx spa risulta attualmente iscritta al registro delle imprese beneficiarie del bonus ambientale di cui all'art. 12 della L.r. 5 luglio 2004, n.11 giusta D.D.G. yyyyyyy.

L' iscrizione alla sezione b1 del suddetto registro, riservata alle "società e ...associazioni temporanee di imprese , comunque formate..." esercenti l' autotrasporto, era stata concessa in quanto la società aveva ottenuto l'iscrizione temporanea all' albo degli auto - trasportatori della Provincia di wwwww.

Con nota del 20 giugno 2007, n. 60655/07, la provincia di wwww aveva comunicato all' Assessorato Trasporti che la xxxxxx era stata provvisoriamente iscritta all' albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto terzi, per l' esercizio dell' attività nei limiti dell' art.1, commi 2 e 3, del D.M. n. 198/1991, a far data dal 7 ottobre 2002 ma che a partire dall' 11 novembre 2004 la società era stata esclusa dall' elenco degli autotrasportatori per "non avere provveduto alla regolarizzazione dell' attività sopra indicata presso la Camera di Commercio, così come richiesto dall' art.13 della L. 298/1974".

Codesta Amministrazione, con nota n. 842 del 30.11.2007, ha invitato la società a trasmettere il certificato camerale e ogni altro documento comprovante i requisiti richiesti dalla legge per l' iscrizione al registro delle imprese esercenti il trasporto combinato strada - mare e, quindi, per avere diritto alla riscossione del c.d. bonus ambientale.

La società xxxxx, con nota del 28 dicembre 2007, senza produrre ulteriore documentazione, ha comunicato di possedere i requisiti per l' iscrizione all' albo in quanto ha "la rappresentanza, quale società di servizi, di ditte di trasporto costituenti un raggruppamento" come indicato nel proprio statuto al punto G dell' oggetto sociale.

L' Amministrazione richiedente, nell' osservare che il punto G dell' oggetto sociale testualmente prevede la possibilità per la xxxxx di avere la rappresentanza di ditte di trasporto costituenti raggruppamento, solo "per le pratiche di abbonamento presso le società autostradali, trafori e traghetti" è dell' avviso che la società, in quanto società di servizi, non abbia i requisiti per continuare a restare iscritta all' albo.


2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

L'art. 3 della L.r. n.11/1994 individua i beneficiari del c.d. bonus ambientale, cioè del beneficio economico previsto per le piccole e medie imprese "che esercitino, per conto proprio o di terzi, attività di autotrasporto" utilizzando il trasporto combinato strada - mare delle merci. Tale beneficio, oltre che per le singole imprese di trasporto, è previsto anche per altri soggetti collettivi denominati "soggetti di aggregazione" quali per es. i gruppi di imprese temporanei o permanenti, i consorzi, le società ecc..


Condicio sine qua non per ottenere il bonus è l'iscrizione al registro dei beneficiari del bonus istituito con decreto assessoriale n. 164 del 3 dicembre 2004, successivamente integrato con il decreto n.108/gab. del 10 agosto 2006.

Il registro risulta composto da due diverse sezioni: alla sez. a) sono iscritte le imprese individuali, alla sez. b), distinta in b1) per le società e b2) per le associazioni temporanee di imprese, sono iscritti i soggetti di aggregazione.

La società xxxxx, società di intermediazione e servizi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, risulta iscritta alla sezione b1) del predetto registro.

Tale iscrizione, riferisce l' Amministrazione richiedente, è stata ottenuta sulla base di un certificato provvisorio di iscrizione della società all' albo degli autotrasportatori, iscrizione temporanea venuta meno a partire dall' 11 novembre 2004.

Peraltro, su espressa richiesta da parte di codesta Amministrazione, la società xxxxx è stata invitata a trasmettere il certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio e tale richiesta è rimasta inevasa.

La società si è limitata a comunicare che, per quanto previsto dallo Statuto (lett. G dell' oggetto sociale) la società ha la "rappresentanza, quale società di servizi, di ditte di trasporto costituenti un raggruppamento".

In realtà tale osservazione appare priva di pregio sia in quanto la lett. G dell' oggetto sociale, come già osservato dall' Amministrazione, riguarda solo "le pratiche di abbonamento presso le società autostradali, trafori e traghetti" , sia perché l' iscrizione al registro delle ditte esercenti il trasporto combinato strada - mare può essere ottenuta solo da soggetti che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio o terzi.

Infatti i due commi dell' art. 3 della L.r n. 11/2004, sopra citato, che individuano i beneficiari del bonus, non possono che essere letti in maniera sistematica , nel senso che l' esercizio per conto proprio o di terzi dell' attività di autotrasporto richiesto espressamente dal primo comma per le piccole e medie imprese è presupposto necessario per l' iscrizione all' albo anche dei "soggetti aggregati" e, quindi anche delle società.

Ciò posto laddove una società sia semplicemente una società di servizi, la stessa non ha il titolo per potere ottenere l' iscrizione all' albo.

Peraltro, il caso in esame non sembra neanche rientrare nella fattispecie del raggruppamento temporaneo di imprese in quanto l' art. 3 del D.A n. 60/2005 prevede in questa ipotesi che la domanda per l' iscrizione al registro debba essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate che devono conferire, con un unico atto, mandato speciale di rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve espressamente prevedere il diritto alla riscossione del bonus della capogruppo e deve risultare da scrittura privata autenticata.

Pertanto, considerato che l' art. 5 del D.A n. 164/ 2004 prevede la possibilità che l' impresa già iscritta venga cancellata dal registro oltre che su espressa richiesta della stessa ditta, anche d' ufficio, "nel caso in cui da verifiche effettuate dall' amministrazione, emerga che l' impresa non sia più in possesso dei requisiti di iscrizione", l' Amministrazione, in sede di istruttoria delle istanze presentate per l' erogazione del bonus, deve procedere, in autotutela, alla cancellazione dal registro delle imprese beneficiarie del bonus della società xxxxxx.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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