Pos. 3  Prot. N. /75.08.11 




Oggetto: Edilizia - Edilizia popolare - Cessione alloggio - Ricalcolo prezzo di vendita - Richiesta rimborso.





Allegati n...........................

Presidenza della Regione siciliana
Dipartimento regionale del personale e
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
Servizio "Demanio Patrimonio Immobiliare"
PALERMO


1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art.19 della L.r. 16 aprile 2003, n.4 lo IACP di xxxx chiedeva all' Agenzia del demanio - sezione staccata di xxxx - di stabilire il valore venale di tre immobili siti in quel comune.

Dopo l' accettazione del prezzo di vendita da parte degli assegnatari e l' avvenuto pagamento si procedeva alla stipula degli atti di compravendita.
Successivamente a tale data lo IACP di xxxxx " rinveniva " gli originari contratti di locazione, risalenti tutti al 1954, e sulla base di questa nuova data chiedeva all' Agenzia del demanio di rideterminare il valore di tali immobili.

A seguito di tale nuova valutazione, più favorevole per gli assegnatari, gli stessi, per il tramite di uno studio legale, richiedevano il rimborso della differenza tra la somma versata e quella successivamente stabilita dall' Agenzia del demanio.

Codesta Presidenza comunicava agli interessati "che le nuove determinazioni non potevano trovare accoglimento essendo successive alla data di stipula degli atti di compravendita", e li invitava a rivolgersi allo IACP di xxxxx, responsabile della errata individuazione del prezzo di vendita.
Quest' ultimo, con nota dei legali delle parti, chiedeva alla Presidenza di procedere alla rettifica dei contratti.

Ciò posto si chiede se sia possibile procedere alla rettifica dei contratti de quibus e se alla fattispecie in esame debba applicarsi l' art. 26 della L.r. 6 febbraio 2008, n.1, recante nuovi criteri per la determinazione del prezzo degli alloggi popolari.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

L' art.19 della L.r. n.4/2003 (recentemente modificato dall' art.26 della L.r. 6 febbraio 2008, n.1) statuiva che : "la determinazione del prezzo di cessione degli immobili...è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell' atto di assegnazione agli aventi diritto".

Se, come sembra, questa era la norma applicabile alla fattispecie in esame, è incorso in errore lo IACP di xxxx che ha indicato all' Agenzia del demanio date di assegnazione diverse da quelle successivamente comunicate a seguito del "rinvenimento degli originari contratti di assegnazione".

Invero poiché si è verificato un errore non determinante del consenso, il contratto resta valido e può procedersi alla rettifica attraverso il meccanismo della sostituzione automatica di clausole.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza "l' illegittima determinazione del prezzo (per violazione dei criteri legislativi di determinazione del suddetto prezzo) non comporta la nullità dell' intero contratto, in quanto, a norma degli artt.1339 e 1419, secondo comma, codice civile, la violazione delle norme relative alla determinazione del prezzo comporta la sostituzione di diritto del prezzo determinato secondo i predetti criteri legislativi a quello fissato dalle parti" (cfr. Cass. Sez. I, 21 agosto 1997, n.7803 e in senso conforme Corte dei Conti, sez. contr., 3 marzo 1999, n.14 eTrib. Milano, 20 maggio 2003).

Riguardo al secondo quesito posto si osserva che l' assegnatario ha un vero e proprio diritto soggettivo alla cessione in proprietà, che si concretizza con la presentazione della domanda di cessione e a seguito della quale "gli enti si trovano a dovere svolgere un' attività non meramente discrezionale....suscettibile, come tale, di ogni controllo e tutela ammessi dall' ordinamento..."(Corte Cost.,sent. 23 luglio 1980, n.122).
Ne deriva che la determinazione del valore degli alloggi va effettuata in relazione al momento di presentazione dell' istanza di ciascun assegnatario, la quale assume importanza fondamentale per la determinazione temporale della procedura relativa alla cessione dell' immobile.

In altri termini poiché il diritto a conseguire il riscatto di un alloggio popolare sorge nel momento in cui l' Amministrazione manifesta la volontà di accettare la domanda presentata dal richiedente, comunicandogli il relativo prezzo (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, 25 novembre 2003, n.7772), non sembra possa venire in rilievo per la fattispecie in esame l' art. 26 della L.r. 6 febbraio 2008, n.1 che ha sostituito il terzo comma dell' art.19 della L.r. n. 4/2003 nella versione sopra riportata.

Sulla base delle osservazioni svolte sembrerebbe opportuno procedere alla rettifica degli atti di compravendita e ciò anche in considerazione del fatto che codesta Amministrazione ha spesso in passato utilizzato tale lo strumento per i contratti di compravendita di immobili popolari (cfr. parere di questo Ufficio 13 febbraio 2006, n.2738/340.11.05).


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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