Pos.   3 Prot. N. 5566/ 74/08.11  


Oggetto: EDILIZIA E URBANISTICA- Revoca attestato di deposito del Certificato di idoneità statica; applicabilità dell'art. 39 della legge 23-12-1994, n. 724.





              ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
                  DIPARTIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 
                                      PALERMO 


1 - Con nota 5 marzo 2008, n. 14643 viene chiesto l'avviso dello scrivente in merito all'applicabilità dell'art. 39 della legge n. 724/1994 alla fattispecie di seguito rappresentata. Negli anni ottanta il proprietario di un albergo ha realizzato abusivamente una sopraelevazione realizzando un terzo piano (quarta elevazione f.t) ed un piano di copertura (quinta elevazione) richiedendo ed ottenendo la concessione in sanatoria ex art. 13 della l n. 47/1985 e art. 36 della l.r. n. 37/1985 nonché concessione n. 128/1995.
Nel 1991, durante un accertamento relativo ai lavori di copertura, l'Ufficio del genio civile di Messina rilevava l'inosservanza delle norme tecniche di cui al punto C 3 del D.M. 24-1-1986 ( in ordine all'altezza massima dell'edificio rispetto alla larghezza della sede stradale) e proponeva la demolizione dell'opera abusiva, fatta salva l'approvazione da parte del medesimo ufficio di un progetto di adeguamento sismico in sanatoria completo di calcoli statici.
Il proprietario dell'immobile nel giugno 2000 ( nove anni dopo il sopralluogo dell'Ufficio del genio civile) trasmetteva un certificato di idoneità statica redatto da un professionista ai sensi del comma 17 dell'art. 39 della legge n. 724/1994 che consente di derogare alle prescrizioni di cui al punto C3 del DM sopra citato nel frattempo sostituito dal DM 16-1-1996. L'Ufficio del genio civile, in data 31-1-2001, comunicava alla ditta che, ai fini del deposito del Certificato di idoneità sismica occorreva un atto di notorietà con gli estremi della domanda di condono edilizio e l'epoca di ultimazione dei lavori.
Dopo ancora due anni, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 110 della l.r. n. 4/2003, la ditta proprietaria trasmetteva nel marzo 2005 un nuovo certificato di idoneità statica redatto secondo le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 26 della l.r. n. 37/1985 e successive m.i. e dell'art. 7 della l.r. n. 26/1987, invocando il citato art. 110.
L'Ufficio rilasciava finalmente l'attestazione di avvenuto deposito il 14-6-2005 ma, rilevato che la planimetria prodotta recava una rappresentazione grafica della strada secondaria adiacente al fabbricato difforme dalla realtà, revocava il 4-12-2007 l'attestazione.
A questo punto, la ditta ha presentato memorie sostenendo l'ininfluenza dell'errore ed invocando comunque la deroga ai limiti di altezza prevista dall'art. 39 della legge n. 724/1994 ai sensi del quale aveva a suo tempo presentato un primo certificato di idoneità statica (16-6-2000).
Sulla possibilità di applicare alla fattispecie detta disposizione viene chiesto l'avviso dello scrivente.

2- Dalla esposizione dei fatti svolta nella richiesta di parere non risulta chiaro allo scrivente se la concessione in sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/1985 (e art. 36 della l.r. n. 37/1985) rilasciata alla ditta proprietaria dello stabile nel 1989 comprendesse anche la "copertura" contestata nel 1991 da parte dell'Ufficio del genio civile; né viene chiarito a quali opere si riferisca la successiva concessione n. 128/1995. In base al principio generale per il quale nel procedimento amministrativo va applicata la legge in vigore al momento dell'adozione del singolo atto (per il noto brocardo "tempus regit actum") alla data di contestazione della sopraelevazione (1991) non era ancora applicabile l'art. 39 della legge n. 724/1994. Tuttavia, come sembra, nessun provvedimento consequenziale venne adottato né dall'Ufficio del genio civile né dal comune che hanno atteso fino al 2000 che la ditta presentasse un certificato di idoneità sismica ai sensi del citato art. 39 nel frattempo entrato in vigore.
Non è chiaro comprendere perché il proprietario dell'immobile non abbia aderito all'invito del predetto Ufficio di integrare il certificato con la produzione di un atto notorio con gli estremi della domanda di condono edilizio né dai fatti esposti risulta che a quella data ne fosse pendente una. Dopo altri tre anni la ditta ha presentato un ulteriore certificato di idoneità statica senza richiamare l'art. 39 della legge n. 724/1994 che consentiva di derogare alle prescrizioni di cui al DM 16-1-1996 (che nel frattempo ha sostituito il DM 24-1-1986) . L'attestazione di avvenuto deposito, dapprima rilasciata, è stata di seguito revocata dall'Ufficio del genio civile per una erronea rappresentazione della larghezza della strada secondaria adiacente al fabbricato; circostanza, questa, che seppur non esplicitata nell'esposizione dei fatti contenuta nella richiesta di parere, confermerebbe la difformità dell'elevazione della copertura rispetto ai limiti indicati dal punto C 3 del citato decreto ministeriale. Ora, la ditta pretende che "l'errore " planimetrico
sia irrilevante invocando la deroga a tale parametro consentita dal citato art. 39 della legge 724/1994.
A fronte della complessa vicenda di cui non sono chiaramente esplicitati i contorni lo scrivente può in via generale osservare che la questione contestata dall'Ufficio del genio civile nel lontano 1991 avrebbe dovuto essere risolta secondo la normativa applicabile all'epoca di esecuzione dei lavori. Questi sono stati oggetto di "accertamento di conformità" ex art. 13 della l. n. 47/1985 col rilascio della relativa concessione che, tuttavia, non è configurabile come concessione in sanatoria degli abusi sostanziali (C. Stato, sez. V, 29-05-2006, n. 3267; T.a.r. Lombardia, sez. II, 09-06-2006, n. 1352).
L'idoneità statica dell'edificio andava verificata, pertanto, in relazione al rispetto dei parametri di cui al DM 24-1-1986.
Il ricorso all'art. 39 della legge n. 724/1994 consente invece di derogare alle prescrizioni tecniche di tale decreto soltanto per le opere oggetto di sanatoria ed ultimate al 31-12-1993.
Non viene chiarito se la concessione edilizia n. 128/1995 sia stata rilasciata in seguito ad una domanda di "sanatoria" per effetto della riapertura dei termini del condono edilizio prevista dal citato art. 39, comma 1 della l. 724/1994. In caso affermativo lo scrivente ritiene che debba trovare applicazione la deroga indicata dal comma 17 del predetto articolo. In tal caso non è dato comprendere perché l'interessato non abbia dato seguito al certificato di idoneità statica presentato (ex art. 39) nel giugno 2000; pur tuttavia, anche a seguito dell'ulteriore presentazione del certificato di idoneità statica del 2005, la deroga dovrebbe trovare applicazione.
Diversamente, ove la concessione n. 128/1995 non riguardasse una sanatoria edilizia, detto art. 39 non potrebbe trovare applicazione rimanendo valide le contestazioni formulate dall'Ufficio del genio civile nel sopralluogo del 1991.
Nel caso in cui le osservazioni che precedono non fossero sufficienti a codesto Dipartimento a definire il caso sottoposto allo scrivente si resta a disposizione per un approfondimento della vicenda previa trasmissione delle concessioni edilizie n. 243/1989 e 128/1995 ed una ricostruzione più esauriente dei fatti.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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