POS. I Prot._______________/ 59.11.2008

OGGETTO: Riscossione Sicilia S.p.A. - Atto integrativo del contratto di cessione quote di XXXX-YYYY del 29. 09. 2006 - Apprezzamento della Giunta Regionale.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DELLA SEGRETERIA DELLA
GIUNTA

e, p.c. ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento Finanze e Credito
   

LORO SEDI


1. Con nota 26 febbraio 2008, prot. n. 771, l'Ufficio in indirizzo chiede l'avviso dello Scrivente sull'atto che integra il contratto di cessione in oggetto indicato - trasmesso per l'apprezzamento della Giunta regionale con nota dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze 25 febbraio 2008, prot. n. 2778.

Nella nota assessoriale suindicata si riferisce che la Regione siciliana, l'Agenzia delle Entrate, la Banca XXXXS.p.A. (XXXX S.p.A.) e Riscossione Sicilia S.p.A. (società, quest'ultima, costituita dalla Regione siciliana e dall'Agenzia delle Entrate, per la riscossione dei tributi in Sicilia ai sensi dell'art. 2 della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, che ha recepito con modificazioni l'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248) hanno stipulato, in data 29 settembre 2006, una scrittura privata per l'acquisto del 60% delle azioni del preesistente concessionario XXXX YYYY S.p.A., oggi YYYY Sicilia S.p.A., totalmente detenuto dalla XXXX S.p.A., e, contestualmente, per la cessione del 40% delle azioni di Riscossione Sicilia S.p.A. alla banca venditrice XXXX S.p.A.

La determinazione del corrispettivo del 60% - provvisoriamente determinato sulla base del patrimonio netto della XXXX YYYY S.p.A., come risultante dalla situazione contabile al 31 luglio 2006 - è stato rinviato per la stima definitiva, a spese di Riscossione Sicilia, alla valutazione di un revisore esterno, a seguito di apposita due diligence, ai sensi dell'art. 3 del contratto di cessione 29 settembre 2006. Le risultanze della stima avrebbero determinato il conguaglio del corrispettivo definitivo.

Le valutazioni della revisione sono state però contestate da XXXX S.p.A., (possibilità prevista all'art. 10 dello stesso contratto di cessione); ciò ha condotto le parti contrattuali a considerare la definizione dei contrasti attraverso una integrazione del medesimo contratto.

Con successiva nota 7 marzo 2008, prot. n. 950, l'Ufficio della Segreteria di Giunta ha trasmesso la nota del Dipartimento regionale per le finanze e il credito 7 marzo 2008, prot. n. 3530 - con allegata la nota di Riscossione Sicilia S.p.A. del 26 febbraio 2008, prot. n. 166, con la quale si comunica che la Banca XXXX S.p.A. condivide il contenuto dell'atto integrativo in oggetto indicato. La medesima condivisione è manifestata anche da Riscossione Sicilia S.p.A. .

L'atto integrativo è portato alla cognizione della Giunta regionale in ragione del fatto che, la stessa, con deliberazione n. 359 del 22 settembre 2006, aveva "approvato" lo schema di contratto di cessione, stipulato il successivo 29 settembre .

2. In ordine alla fattispecie prospettata, si rileva, preliminarmente, che il richiesto "apprezzamento" della Giunta regionale pare sostanziarsi in una presa d'atto poiché non si ritiene che l'organo politico, in ragione della propria natura, possa direttamente entrare nel merito degli accordi contrattuali, né approvare singoli atti tecnici se non attraverso i propri rappresentanti negli organi societari o nelle altre sedi di confronto, ovvero formulando direttive operative che si impongono all'espletamento dell'attività amministrativa.

Ad ogni buon fine, pur senza entrare nel merito tecnico delle determinazioni, ritiene questo Ufficio che i procedimenti siano stati posti in essere nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto di cessione stipulato tra le parti il 29 settembre 2006 e in adempimento ai patti parasociali che vincolano i soci pubblici (Regione siciliana ed Agenzia delle Entrate) di Riscossione Sicilia S.p.A. all'approvazione congiunta degli atti di particolare rilevanza per la Società medesima, al fine di garantire stabilità di governo ed uniformità negli indirizzi di gestione, sia della Riscossione Sicilia S.p.A. che della società partecipata.
La condivisione da parte di entrambi i soci pubblici del contenuto dell'atto integrativo costituisce, invero, garanzia di ponderazione e di risoluzione celere di problematiche che potrebbero, in mancanza di accordo, riversarsi negativamente sulla gestione del servizio.
Risulta dall'art. 10 del contratto che è in facoltà di XXXX contestare le risultanze della revisione e che, in mancanza di accordo, le parti rimettono la controversia agli arbitri (punto 4 art. 10). In virtù di siffatta previsione, la modifica inserita con l'accordo integrativo è finalizzata a contenere l'arbitrato alla questione riportata al punto 9 della relazione allegata all'accordo integrativo, e cioè limitatamente alla natura di un credito e al suo inserimento o meno tra le poste del netto patrimoniale.

Dagli atti esaminati emergono poi una serie di modifiche che appaiono, in realtà, come rettifiche e precisazioni.
Si rinvengono, inoltre, una serie di garanzie reciproche, molte delle quali inserite a particolare tutela dei soci pubblici, come l'allungamento della garanzia di cui all'art. 13.7 del contratto oltre il termine, originariamente previsto, del 31 dicembre 2010, nonchè le precisazioni riportate nella delibera n. 9/2008 del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate che inseriscono cautele ulteriori, rispetto alla bozza esaminata, che appaiono suffragate dall'autorità e competenza tecnica dall'Ente pubblico statale dimostrata dalla minuziosità nell'esame delle clausole trattate.
Peraltro, i suggerimenti del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate sono stati condivisi da tutte le parti, compresa la Banca XXXX S.p.A., così come riferito nella suindicata nota di Riscossione Sicilia S.p.A. del 26 febbraio 2008.

In conclusione - rimanendo ovviamente estranee ad ogni valutazione da parte dell' Ufficio le determinazioni conseguenti alle verifiche economico finanziarie - pare allo Scrivente che alla necessità di dirimere una controversia insorta tra le parti sia stata data soluzione rispettosa delle procedure del contratto (apprezzato nello schema dalla stessa Giunta regionale) e dei patti parasociali con soluzioni che, in buona parte, appaiono come precisazioni e, in parte, come integrazioni necessarie e strumentali ad una migliore gestione degli interessi degli stessi soci pubblici.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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