Pos.1   Prot. N. /47.08.11 



Oggetto: Enti locali. Segretario Generale. Attribuibilità di funzioni dirigenziali.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI, E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

PALERMO





1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere in merito ad un quesito posto dal comune di Alcamo e vertente sulla possibilità di attribuire al Segretario comunale funzioni di direzione di servizi o uffici.
Nella stessa nota cui si risponde viene sollecitata la risposta ad altro quesito rivolto allo Scrivente e riguardante la conferibilità dell'incarico di Direttore generale ad un dirigente dello stesso ente.
Dopo aver ribadito il contenuto della predetta richiesta che si sollecita, riferendo in ordine alla disciplina normativa che regola la nomina del Direttore generale ed alla specialità della figura in discorso; dopo aver evidenziato nuovamente il proprio avviso sulla natura del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sui contenuti che nello stesso atto possono essere disciplinati nonché sulla possibilità di cumulare le funzioni dirigenziali con quelle di Direttore generale ove non sussistano specifici divieti da parte di disposizioni legislative o statutarie, il Dipartimento richiedente ritiene che per il caso attualmente prospettato debba addivenirsi a conclusioni opposte.
In particolare, richiamando due distinte circolari dell'Assessorato di appartenenza, codesto Dipartimento rammenta che nel rinnovato assetto normativo degli enti locali le funzioni di Segretario comunale risultano affatto distinte da quelle riservate ai dirigenti e che non sarebbe compatibile con le attribuzioni proprie del Segretario l'affidamento di compiti gestionali che, al contrario, restano di esclusiva competenza dei dirigenti.
Ad avviso del richiedente Dipartimento, infatti, l'espletamento da parte del Segretario comunale di funzioni gestionali "oltre a dover essere motivate anche dalla carenza o dall'insufficienza o dall'inidoneità delle professionalità interne del singolo ente locale dovrebbe essere disposta con provvedimento motivato, conservando carattere del tutto eccezionale e residuale.".
Rammentando, altresì, che ai sensi dell'art. 41 del CCNL la retribuzione del Segretario comunale ha natura prevalentemente omnicomprensiva e che non sono previste ulteriori indennità conseguenti all'attribuzione della responsabilità di aree, servizi o altre posizioni organizzative, chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere.

2. Va in primo luogo segnalato che con nota n. 3532/290.07.11 del 21 febbraio 2008 è stata trasmessa la risposta al quesito che nella richiesta cui si risponde veniva in via preliminare sollecitato.
Quanto al problema oggetto della corrente domanda si esprimono le seguenti osservazioni.
Com'è noto l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 disciplina i compiti propri del segretario comunale, definiti, in linea generale, quali "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti" (comma 2). Nello stesso articolo viene poi specificato che, qualora non sia stato nominato il direttore generale, "il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività" (comma 4, prima parte dell'enunziato) e che possono essergli specificamente attribuite dallo statuto o dai regolamenti o conferite dal vertice politico dell'ente ulteriori funzioni (comma 4, lettera d).
Sono, altresì, regolati i compiti del segretario comunale in relazione alla presenza o assenza nella struttura organizzativa dell'ente della figura del direttore generale, alla cui nomina il vertice politico dell'ente può provvedere sulla base dell'articolo 108 del medesimo testo unico.
Nell'ipotesi in cui il direttore generale manchi, le funzioni di quest'ultimo possono essere conferite al segretario (articolo 108, comma 4 t.u.), l'elenco delle cui funzioni comprende infatti "le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 c.p.c., comma 4". (art. 97 comma 4, lett. e).
Qualora tale conferimento non sia avvenuto, i compiti del segretario restano quelli di sovrintendenza e coordinamento sopraindicati.
Se invece si sia provveduto a tale nomina, la legge impone all'organo di vertice di disciplinare i rapporti fra direttore generale e segretario, indicando quale criterio il "rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli".
Ora, la lettura sistematica dell'art. 97 cit. porta ad evidenziare che il Segretario comunale e provinciale, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - e non, quindi, del comune o della provincia, seppure dipendente funzionalmente dal sindaco o dal presidente della provincia (art. 99 del D.Lgs. 267/2000) - è figura necessaria e non eventuale dell'ente locale, con compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, e di sovrintendenza e coordinamento dell'attività della dirigenza (e non dei dirigenti, non sussistendo alcuna relazione gerarchica del tipo di quella disciplinata dal comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 nei confronti del Direttore generale).
La configurazione legislativa delle predette funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività della dirigenza finalizzate al conseguimento degli obiettivi di economia, efficienza e correttezza dell'azione amministrativa e la natura non gestionale delle stesse funzioni ne indicano la profonda diversità con i compiti attribuiti ai dirigenti e, fuori dai casi in cui a norma dell'articolo 108, comma 4 il Segretario esercita le funzioni del Direttore generale, anche dei compiti affidati allo stesso Direttore generale.
Quindi, mentre non può, ancora una volta, concordarsi con quanto affermato da codesto Dipartimento in ordine all'affidamento dell'incarico di Direttore generale ad un dirigente dello stesso ente (per le relative motivazioni si rinvia alla nota n. 3532/290.07.11 del 21 febbraio 2008 sopracitata), si condivide sostanzialmente quanto sostenuto dal Dipartimentomedesimo circa l'implausibilità della commistione delle funzioni dirigenziali con i sopradescritti compiti del Segretario comunale.
Tuttavia, l'attribuzione di competenze nettamente separate può risultare, comunque, temperata nei comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale.
Prevede, infatti, l'art. 109 c. 2 T.U.E.L. che nei comuni privi di dirigenti le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici oppure demandate al segretario comunale, in applicazione dell'art. 97 comma 4 lettera d) a mente del quale il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia" (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 21 agosto 2006, n. 4858).
Infine, non sembra coerente con il sistema normativo di riferimento l'ipotesi prospettata da codesto Dipartimento e relativa all'ammissibile espletamento, seppure "eccezionale e residuale", da parte del Segretario comunale di funzioni gestionali espressamente motivate "dalla carenza o dall'insufficienza o dall'inidoneità delle professionalità interne".
Tali compiti implicherebbero, infatti, un illegittimo potere di sostituzione del dirigente al quale è assegnata una sfera di attribuzioni non derogabile se non con norma primaria e "determinerebbe una violazione della regola di diretta responsabilità del dirigente rispetto all'atto di esercizio di una funzione specificamente attribuitagli" (C.Cass., sez. lavoro, sent. 12 giugno 2007, n. 13708).
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  






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