POS. I Prot._______________/46.11.2008

OGGETTO: Consorzi di garanzia collettiva fidi - Problematiche relative all'integrazione regionale dei fondi rischi ex art. 3, comma 2, l.r. 11/2005.

Assessorato Regionale Bilancio e Finanze
Dipartimento regionale finanze e credito
PALERMO


1. Con nota 6 febbraio 2008, n. 1795, codesto Dipartimento sottopone a questo Ufficio una problematica relativa alla previsione riportata all'art. 3, comma 2, della l.r. 21 settembre 2005, n. 11 - recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" - che, in ordine all'integrazione regionale ai fondi rischi, così dispone:
"In caso di operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006, riguardanti in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può corrispondere un'integrazione una tantum al fondo rischi fino ad un massimo del 15 per cento calcolato sulla differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l'importo del minore tra i fondi rischi iniziali. Nei nuovi fondi rischi risultanti dalla fusione confluiscono gli apporti finanziari derivanti dall'integrazione regionale e da altri enti pubblici, restando inalterati i vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.".

In relazione alla surriportata disposizione, è pervenuta all'Amministrazione competente la richiesta di integrazione del fondo rischi da parte di un confidi che ha attuato la fusione per incorporazione con altro confidi entro il mese di dicembre 2006, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Viene altresì evidenziato che nell'avviso relativo all'accesso agli interventi di che trattasi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, all'art. 7, "Obblighi per i beneficiari", è indicato che, in caso di fusione fra consorzi, tale processo dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2006 e che dovrà essere presentata, per la richiesta del contributo relativo l'atto costitutivo del nuovo consorzio e l'iscrizione al registro delle imprese.

Alla luce del fatto che la fusione è avvenuta entro il 31 dicembre 2006 e che la registrazione dell'atto notarile è avvenuta entro la stessa data, seppur con effetti dal 1° gennaio 2007, ritiene l'Amministrazione richiedente di potere liquidare il contributo richiesto ma ha difficoltà nel procedimento di quantificazione dell'agevolazione (15% sulla differenza tra l'importo del fondo rischi risultante dalla fusione e l'importo del minore tra i fondi rischi iniziali) non esistendo al 31 dicembre 2006 il nuovo fondo rischi scaturente dalla fusione.

Si chiede se sia corretto calcolare il nuovo fondo rischi quale risultato della somma dei fondi rischi dei due consorzi come rilevabili dai rispettivi bilanci al 31.12.2006.

2. Sulla questione prospettata si espone quanto segue.
Questo Ufficio ritiene di concordare, in via generale, con codesto Dipartimento in ordine alla possibilità di concedere il contributo "una tantum" di che trattasi, giacchè la fusione è formalmente intervenuta entro la data richiesta dall'art. 3, comma 2, della l.r. 11/2005.
Ed infatti, l'art. 3, comma 2, della l.r. 11/2005 si riferisce ad "operazioni di fusione" effettuate entro il 31 dicembre 2006.

Ulteriori riferimenti utili si rinvengono agli artt. 4, 5 e 7 dell' "Avviso per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 (Attività definite ed attuate dai Confidi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006).".
L'art. 4, "Requisiti e presentazione delle domande", al comma 1, ultimo capoverso, prevede:
"Il possesso dei predetti requisiti verrà accertato dall'Amministrazione sulla base delle documentazioni di cui al successivo art. 5.".
L'art. 5, "Istruttoria, termini ed erogazione dei contributi", al comma 3 dispone:
"L'erogazione del contributo avverrà................, nel caso di contributo una-tantum..........., a seguito del completamento del processo di fusione o di aggregazione. Il procedimento di fusione deve risultare da apposito atto pubblico."
L'art. 7,"Obblighi per i beneficiari", all'ultima alinea, recita:
" - presentare a seguito del procedimento di fusione l'atto costitutivo e l'iscrizione al registro delle imprese".

Risulta da quanto sopra riportato che il riferimento è al procedimento di fusione, la cui prova va fornita dai richiedenti il contributo con la presentazione dell'atto costitutivo - stipulato con apposito atto pubblico - unitamente alla prova dell'iscrizione al registro delle imprese.

Gli adempimenti richiesti da codesta Amministrazione risultano essere quelli di cui all'art. 2504 del codice civile, "Atto di fusione", che così dispone:
"La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.".

Alla data indicata del 31 dicembre 2006 risultava concluso il procedimento di fusione, rinviandosi ad un momento successivo (1 gennaio 2007) la produzione degli effetti della fusione effettuata.

Invero, dalle disposizioni regolanti la fusione fra società - disciplinata nel libro V del codice civile dall'art. 2501 c.c. all'art. 2504-quater c.c. - emerge un processo piuttosto complesso che prevede varie operazioni, tra cui, le più importanti, sono il progetto di fusione e l'atto di fusione vero e proprio.
Il progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.) è il primo atto per l'attivazione della procedura di fusione e viene redatto dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione. Il progetto deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Successivamente, gli amministratori delle società partecipanti devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse (art. 2501-quater c.c.), nonché una relazione illustrativa, sotto il profilo giuridico ed economico, del progetto (art. 2501-quinquies c.c.).
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano con l'approvazione del relativo progetto (art. 2502 c.c.) e l'atto di fusione deliberato deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2502-bis c.c.).
La fusione, ai sensi dell'art. 2503 c.c., può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni della decisione di fusione previste dall'art. 2502-bis c.c. per permettere ai creditori delle società di fare opposizione. La fusione può essere attuata prima dei sessanta giorni se vi sia il consenso dei creditori delle società partecipanti prima dell'iscrizione prevista al terzo comma dell'art. 2501-bis o sia avvenuto il pagamento dei creditori dissenzienti o il deposito delle somme presso una banca.
Successivamente al decorso dei sessanta giorni, la fusione deve risultare da atto pubblico, che deve essere anch'esso depositato, a cura del notaio, entro trenta giorni, per l'iscrizione nel registro delle imprese, così come indicato al surriportato art. 2504 c.c.
A questo punto, la fusione risulta civilisticamente dall'atto pubblico depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, con efficacia di pubblicità costitutiva e non solo dichiarativa.

L'art. 2504-bis c.c. disciplina, invece, gli effetti della fusione che, ai sensi del comma 2, decorrono dall'ultima delle iscrizioni al registro delle imprese, poiché e' dalla data dell'ultima iscrizione che la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società incorporate. Detto principio generale trova una deroga solo per le fusioni mediante incorporazione, prevedendosi la possibilità di posticipare gli effetti dell'operazione ad una data successiva a quella in cui viene eseguita l'ultima iscrizione.
Il legislatore consente, dunque, che nell'atto di fusione si preveda una data di efficacia della fusione successiva all'iscrizione di cui all'art. 2504 c.c. senza che si leda il principio di determinatezza delle date di efficacia della fusione, né si impedisca ai terzi di conoscere il termine di efficacia, giacchè la stessa postergazione delle date è soggetta ad iscrizione.
La ratio di tale previsione è quella di mirare "ad agevolare e a semplificare la assunzione dei diritti e degli obblighi delle società incorporate nella incorporante tenendo conto della particolarità di queste fattispecie, particolarità e specialità che nel caso di fusioni ed incorporazioni di pluralità di società possono essere, e spesso in realtà sono diverse" (cfr. consiglio notarile di Milano, massima n. 56 del 19 novembre 2004), esemplificando, sotto il profilo fiscale e/o contabile, l'imputazione di determinati fattispecie all'una o all'altra entità societaria (ad esempio le dichiarazioni e i periodi d'imposta ai fini Iva, l'irap, ecc.)

Conclusivamente, la possibilità di postergare gli effetti della fusione, nella fattispecie sottoposta, non pare incidere sulla concedibilità del contributo una-tantum di che trattasi, laddove l'atto pubblico di fusione sia stato depositato ai fini delle iscrizioni al registro delle imprese entro il 31 dicembre 2006.

3. Non si ritiene, invece, che codesto Dipartimento possa procedere a quantificare il contributo sulla base del risultato scaturente dalla somma dei fondi rischi precedenti la fusione, così come esposti nei rispettivi bilanci consortili al 31.12.2006.
E' necessario, infatti, che l'Amministrazione acquisisca i dati relativi al fondo rischi risultante dalla fusione dallo stesso atto pubblico di fusione, così come depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, procedendo solo successivamente a ciò alla quantificazione del contributo.
Non si ritiene possibile la quantificazione in mancanza di una delle variabili necessarie per tale calcolo, giacchè non è conseguenziale al processo di fusione che il nuovo fondo rischi risultante sia la somma aritmetica dei fondi rischi delle due entità precedenti alla fusione.
Ciò, anche perchè, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 11/2005, le operazioni di fusione possono riguardare in tutto o in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, talchè non è scontato che alla fusione consegua il risultato ipotizzato da codesto Dipartimento.
Conclusivamente, è imprescindibile, ai fini del calcolo dell'erogazione contributo, accertare ed acquisire l'esatto ammontare del nuovo fondo rischi, così come scaturente dalle risultanze dell'atto di fusione.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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