Pos. I Prot. 4166/35.2008.11

OGGETTO: Atto amministrativo.- Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.- Rapporti tra provvedimento unico finale e giudizio di valutazione ambientale.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 5499 del 6 febbraio 2008)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento regionale territorio e ambiente

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, premesso che il richiedente Dipartimento, nella qualità di responsabile unico del procedimento per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e del rilascio della relativa autorizzazione (ex art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), esercita le proprie attribuzioni, ordinariamente, mediante lo strumento della conferenza di servizi, e rilevato che al fine della determinazione conclusiva assume particolare rilievo l'espressione della valutazione d'impatto ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, si chiede di sapere se "l'inerzia persistente" da parte dell'indicato ramo di Amministrazione "possa essere qualificata, in analogia all'art. 14 quater, comma 3, L.241/1990 e s.m.i. quale "dissenso qualificato", in modo da consentire la decisione sul procedimento alla Giunta regionale".
Al fine di porre in essere un corretto iter procedimentale si chiede altresì di sapere se la convocazione della conferenza di servizi conclusiva debba essere essere posta in essere una volta spirato il termine prescritto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'emissione del giudizio di V.I.A., e se detta convocazione debba essere formulata sotto forma di diffida.
Infine si chiede di conoscere se, ai fini della trattazione istruttoria di diverse domande di autorizzazione unica, in conflitto per coincidenza di sito, assuma rilievo la data di presentazione dell'istanza di giudizio di V.I.A.

2.- Al fine della soluzione della complessa problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente occorre considerare quanto segue.
In via preliminare si osserva che - come peraltro già rilevato dallo scrivente Ufficio in occasione di un parere reso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (cfr. nota n. 18128/237.11.2007 del 31 ottobre 2007) in ordine all'applicabilità nella Regione siciliana della disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) ed autorizzazione ambientale integrata (IPPC) - l'impianto normativo statale, quale risulta, nel suo testo vigente, dal D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare dalla Parte seconda del medesimo, trova immediata applicazione in ambito regionale, in ragione della sua ricomprensione nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" (cfr. art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione), nonché del suo essere di diretta derivazione comunitaria, quantomeno - atteso quanto puntualmente disposto dall'art. 43 del medesimo decreto legislativo - per ciò che concerne le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, e nella sua integralità, in assenza di una puntuale disciplina regionale conforme alla normativa comunitaria e nazionale.
Ciò premesso si osserva che la soluzione al primo quesito proposto dal richiedente Dipartimento discende dalla puntuale disciplina oggi vigente in forza di una delle disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenute nel D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, emanato in forza della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e solo recentemente entrato in vigore.
Detto decreto legislativo n. 4 del 2008 - nel sostituire (cfr. art. 1, comma 3) l'intera Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 - ha sancito (cfr. art. 26, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, così come risultante a seguito della sostituzione operata) che "l'inutile decorso del termine" previsto, dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, per la conclusione, con provvedimento motivato ed espresso, del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, "implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni".
Il successivo periodo dello stesso comma statuisce poi che "per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio della fissazione di un termine del procedimento".
E' pertanto da ritenere che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, che costituisce, ai sensi delle definizioni recate dall'art. 5 del richiamato decreto, quel provvedimento conclusivo del processo di VIA, obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, espresso dalla pubblica amministrazione cui esso compete - e che ai sensi dell'art. 91, comma 2, della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, è, per quanto attiene all'ambito regionale, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente - sia tipizzato procedimentalmente anche in riferimento alle modalità del superamento della sua mancata espressione nei tempi normativamente sanciti, e non possa allo stesso estendersi la disciplina generale prevista dall'articolo 14 quater della L. 7 agosto 1990, n. 241, che peraltro ha esplicito riguardo alle ipotesi di dissenso, manifestato e motivato, espresso nella conferenza di servizi, da parte di una qualsiasi amministrazione pubblica coinvolta, ancorché preposta alla tutela di valori costituzionalmente protetti.

Non è superfluo, per completezza, rimarcare che, in materia ambientale - in una prospettiva di più efficace tutela dei sottesi valori ritenuti di particolare rilevanza - non soltanto non è dato attribuire al silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo il valore di assenso (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 302/1988), ma non si riscontra neppure una generale previsione di silenzio significativo, ancorchè in termini negativi, in ragione, forse, delle complesse procedure contemplate che comportano un ventaglio di soluzioni operative non determinabili in via preventiva.

Va a tal punto, tuttavia, considerato, che la pacifica attribuzione alla Regione siciliana della competenza in ordine ai procedimenti amministrativi concernenti la valutazione di impatto ambientale di rilievo regionale, e l'imputazione - ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 7 settembre 1998, n. 23 e per quanto attiene all'ordinamento della Regione siciliana - ai corrispondenti Organi di governo regionali delle competenza ascritte al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed al Consiglio dei Ministri in materia di conferenza di servizi, consente di ritenere che possa essere parimenti riferito alla Giunta di governo l'esercizio (nel rispetto della procedura ivi indicata) di quel potere sostitutivo previsto dal richiamato art. 26, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, per le ipotesi di mancata espressione del provvedimento di VIA regionale.
Ed invero, atteso che in forza del quadro di riferimento normativo, l'ordinario svolgersi delle attività in questione è destinato a concludersi in ambito regionale, e considerato che l'articolo 20 dello Statuto, nel disciplinare le funzioni del Presidente e della Giunta regionale, testualmente sancisce che il Presidente e gli Assessori "svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17" si ritiene che il combinato disposto delle diverse norme concernenti la materia, conduca a ritenere assolutamente legittimo l'incardinamento del potere sostitutivo di che trattasi nell'Organo collegiale di governo regionale.
Se così non fosse, il semplice decorso del termine previsto per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, verrebbe a incidere sull'integrità delle attribuzioni istituzionalmente assegnate dall'ordinamento all'Ente Regione nella sua unitarietà, e determinerebbe uno spostamento della titolarità delle competenze in assenza di quelle esigenze di carattere unitario, o particolarmente gravi e perentorie, individuate dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, quale presupposto imprescindibile per una sostituzione statale nei confronti delle Regioni.
La necessità di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni impone dunque un'applicazione della normativa in esame che non confligga con la ripartizione di competenze statutariamente sancita e non leda la sfera di atttribuzioni assegnate alla Regione, e richiede conseguentemente che si individui nella Giunta regionale l'Organo competente ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, per l'ipotesi di inerzia da parte delle strutture operative regionali cui in via ordinaria è ascritta, nella fattispecie, la competenza a provvedere.

Così risolta la prima questione sottoposta allo scrivente, consegue che la conferenza di servizi indetta al fine del rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387 del 2003 per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, potrà esprimersi solo dopo avere acquisito il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, sia che lo stesso venga ordinariamente emesso dall'amministrazione competente, sia che in via sostitutiva sia adottato dall'autorità a ciò preposta.

Con riferimento, infine, all'ultima problematica proposta si concorda con il richiedente Dipartimento nel ritenere che l'ordine cronologico di presentazione delle domande di autorizzazione ben possa assurgere a rango di criterio preferenziale nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande in conflitto per coincidenza di sito.
Ed invero, in assenza di puntuali criteri di preferenza esplicitati dalla legge, e non potendosi individuare l'esistenza di un diverso, concreto, interesse pubblico prevalente collegato all'accoglimento dell'una piuttosto che dell'altra istanza, deve essere applicato il criterio della priorità temporale, con conseguente accoglimento della domanda presentata per prima.

3.- Il presente parere viene inviato, per conoscenza, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, istituzionalmente competente in materia di valutazione di impatto ambientale, al fine di renderlo partecipe dell'avviso dello scrivente, e di consentirgli altresì di formulare proprie, ulteriori, osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, questo Ufficio, si riserva ogni utile approfondimento.

4.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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