Pos. I Prot. _______ /31.08.11

OGGETTO: Organi - Indennità e compensi - Determinazione compensi degli organi dei Consorzi ASI.


ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale dell'industria
(rif. nota 25 gennaio 2008, n. 3711)

PALERMO
1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento sottopone allo scrivente la questione, sollevata dal Consorzio ASI di xxxxxxx, della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti degli organi consortili.
Premesso che, secondo codesto Dipartimento, "nessun dubbio sembrerebbe sussistere" per ciò che concerne:
- i compensi del Presidente dei Consorzi ASI che, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale n. 6/2001, "non possono superare il 75% della indennità di funzione minima stabilita per il Presidente della corrispondente Provincia";
- i compensi dei revisori dei conti dei Consorzi ASI, "ai quali non è applicabile l'art. 14 della L.R. n. 9/2006 ed il correlato art. 114 della L.R. n. 4/2003, che dettano norme speciali all'indirizzo esclusivo dei C.I.A.P.I.";
- "la impossibilità di determinare incrementi delle indennità in esame (pur se operate nell'ambito dei limiti massimi consentiti dall'ordinamento)";
in particolare, vien chiesto l'avviso dello scrivente ai fini della corretta "applicazione della normativa per il calcolo dell'indennità di Vice-Presidente dei Consorzi A.S.I.".
Rileva al riguardo codesto Assessorato che "non appare manifestamente infondata la posizione del Consorzio A.S.I. di xxxxxxx" secondo cui -attesa la presenza, nell'ambito della Giunta provinciale, della figura istituzionale di Vice-Presidente- il compenso del Vice-Presidente del Consorzio ASI andrebbe determinato nella misura massima del 75% di quello corrisposto al Vice-Presidente della Provincia.
Osserva infine codesto Dipartimento che la consulenza richiesta si rende necessaria anche in considerazione del fatto che, alla stregua di quanto affermato dallo scrivente nei pareri n. 54/2002 e n. 95/2006, nonchè, in forza dell'art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 21 luglio 2004, ai Vice-Presidenti dei Consorzi ASI "andrebbe riconosciuto un compenso pari al 50% degli emolumenti del Presidente dell'A.S.I. (ossia al 37,5% del Presidente della Provincia), paradossalmente inferiore rispetto a quello spettante agli altri componenti del Comitato Direttivo cui compete fino al 75% dei compensi degli Assessori Provinciali (ovvero fino al 48,75% dei suddetti emolumenti del Presidente della Provincia).

2. Preliminarmente giova ricostruire il quadro normativo che qui rileva.
Il sistema dei compensi da corrispondere al presidente e ai componenti degli organi collegiali di enti, aziende e istituti sottoposti al controllo della Regione ha trovato omogenea e compiuta disciplina nell'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, ai sensi del quale "i compensi lordi da corrispondere al presidente e ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del Comune per l'organo competente a dimensione comunale o intercomunale. ...".
Il successivo comma 3 del predetto art. 1 della legge regionale n. 15/1993 precisa poi che "i compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale".
Il combinato disposto dei riportati commi 1 e 3 dell'art. 1 della predetta legge regionale n. 15/1993, ha trovato attuazione nel D.P.Reg. 21 luglio 1994 ("Compensi spettanti ai Presidenti ed ai componenti degli organi collegiali di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali") con il quale si è proceduto alla determinazione della misura dei compensi mensili spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione degli enti, istituti e aziende ivi indicati.
Ed infatti, la Tabella "A" allegata al citato D.P.Reg. 21 luglio 1994, individua analiticamente i predetti compensi mensili rapportandoli, come parametro di riferimento, ai compensi spettanti al presidente e agli assessori della provincia, ovvero al sindaco e agli assessori del comune, in cui ha sede l'organo operante, nel rispetto del limite massimo del 75% di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 15/1993; in particolare, per quanto qui rileva, la predetta tabella "A" indica, tra gli altri, i compensi mensili spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione dei Consorzi ASI dell'Isola (il riferimento, di carattere generale, ai componenti del consiglio di amministrazione va inteso, nella specie, ai componenti del comitato direttivo degli enti consortili trattandosi dell'organo esecutivo le cui funzioni sono riconducibili a quelle attribuite, in via generale, al consiglio di amministrazione).
Con successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999, i compensi di cui alla citata Tabella "A" del D.P.Reg. 21 luglio 1994, sono stati rideterminati retroattivamente "a far data dal 1? maggio 1998" (cfr. art. 7) con un incremento del 30% ed è stato altresì introdotto un sistema di adeguamento periodico dei medesimi compensi: l'art. 2 del predetto D.P.Reg. 29 dicembre 1999 prevede infatti che "i compensi da attribuire ai presidenti, ai vice presidenti e componenti di consigli di amministrazione, nonché di organi di controllo di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione di cui alla tabella A classi A e B allegata al D.P. n. 186/Gr.I/S.G. del 21 luglio 1994, sono rideterminati con un incremento del 30% dei compensi ivi previsti"; l'art. 4 del medesimo D.P.Reg. 29 dicembre 1999 dispone poi che "è previsto, a decorrere dal 1? gennaio 2003, un aumento periodico triennale nella misura non superiore al 10% dei compensi di che trattasi, al pari di quanto avviene per gli amministratori degli enti locali".
Si fa presente ora che la ricognizione normativa di cui sopra, in particolare per i presidenti degli organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale deve essere completata, da un punto di vista strettamente formale, con il richiamo di altre due norme contenute rispettivamente nell'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e nell'art. 83, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato e integrato dall'art. 129, comma 15, della l.r. n. 2/2002.
La prima norma richiamata (art. 18, comma 1, l.r. n. 8/2000) prevede che "le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misure economica deliberata dalla Giunta regionale, ai presidenti degli Enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. ...."; tale previsione -limitatamente alla parte in cui disciplina la misura dell'indennità da corrispondere ai presidenti di che trattasi (cioè, limitatamente alla parte in cui estende ai medesimi presidenti le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 816/1985, il quale detta disposizioni in materia di indennità di carica del sindaco)- deve ritenersi superata dal successivo art. 83, comma 1, della l.r. n. 6/2001, il quale, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 129, comma 15, della l.r. n. 2/2002, così dispone: "i compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto".
La disposizione testè riportata dell'art.83, comma 1, della l.r. n. 6/2001, ha introdotto una nuova misura per il calcolo dei compensi da corrispondere ai presidenti degli enti in parola innovando alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 15/1993; ciò nel senso che mentre prima i compensi di che trattasi non potevano superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali al presidente della provincia e agli altri soggetti indicati nel predetto art. 1, comma 1, della l.r. n. 15/1993, ora l'art. 83, comma 1, della l.r. n. 6/2001, dispone che i predetti compensi sono stabiliti in misura fissa e, in particolare, "nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti della province regionali corrispondenti, ...".
In altri termini, l'art. 83 della legge regionale n. 6/2001, ha fissato la nuova misura dei compensi dei presidenti degli enti de quibus esattamente al 75% della indennità di funzione minima del Presidente della corrispondente Provincia regionale, con eliminazione, quindi, di ogni flessibilità nel sistema di calcolo.
Pur tuttavia si rileva ancora che ai sensi del predetto art. 83 della l.r. n. 6/2001, la nuova modalità di determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti degli organi collegiali di dimensione sovracomunale riguarda non tutti gli organi collegiali di tale dimensione ma solo quelli specificamente"individuati con decreto del Presidente della Regione"; pertanto, poichè il decreto presidenziale previsto dalla norma testè richiamata non risulta ad oggi adottato, deve per conseguenza affermarsi -peraltro in conformità a quanto asserito dal CGA nel parere n. 79/08 del 19 febbraio 2008, con riferimento ai compensi da corrispondere ai Presidenti e ai componenti dei Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari- che la medesima norma non è suscettibile di immediata e concreta applicazione,
Del resto, non appare superfluo evidenziare che una soluzione ermeneutica diversa da quella sopra delineata finirebbe per vanificare le finalità del legislatore regionale il quale ha inteso subordinare e rinviare l'erogazione dei compensi determinati sulla base del nuovo sistema di calcolo introdotto con l'art. 83 della l.r. n. 6/2001, alla emanazione di uno specifico provvedimento di competenza del Presidente della Regione che individui gli organi collegiali di dimensione sovracomunale, o, meglio, gli enti i cui Presidenti possono percepire il compenso mensile nella misura del 75% della indennità di funzione minima stabilita per i Presidenti delle corrispondenti Province regionali.
Evidenziata l'inapplicabilità dell'art. 83 della legge regionale n. 6/2001, nelle more della adozione del decreto presidenziale applicativo ivi previsto, il compenso dei Presidenti degli organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale resta disciplinato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 15/1993, nonché dal D.P.Reg. 21 luglio 1994 e dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999.
Si ribadisce ancora che il nuovo sistema di calcolo introdotto dall'art. 83 della citata legge regionale n. 6/2001, riguarda, come espressamente ivi disposto, soltanto i Presidenti degli organi collegiali di cui all'art. 1 della legge regionale n. 15/1993: poiché nulla è medio tempore innovato con riferimento agli altri componenti dei medesimi organi collegiali, la disposizione normativa rilevante ai fini della corresponsione dei compensi ai medesimi componenti rimane, anche in tale ipotesi, quella contenuta nel citato art. 1, comma 1, della legge regionale n. 15/1993, come la stessa ha trovato attuazione nel D.P.Reg. 21 luglio 1994 e nel successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999.
Infine, per completezza espositiva, va richiamato l'art. 17, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in forza del quale "per il triennio 2002-2004, i compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo e tutela della Regione restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento"; ad avviso dello scrivente la riportata disposizione non sembra rilevare ai fini della attuale determinazione dei compensi in questione, posto che, come ivi testualmente previsto, l'ambito temporale di applicazione della stessa era limitato al triennio 2002-2004.

3. Così ricostruito il quadro normativo che rileva in questa sede, può ora passarsi a trattare la fattispecie in esame.
Anzitutto si fa presente che, alla stregua di quanto sopra rilevato circa l'inapplicabilità dell'art. 83 della legge regionale n. 6/2001, in assenza del provvedimento presidenziale che individua, ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo art. 83, gli organi collegiali dei consorzi ASI quali organi di dimensione sovracomunale, il compenso da corrispondere ai Presidenti dei Consorzi ASI resta disciplinato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 15/1993, dal D.P.Reg. 21 luglio 1994 e dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999.
Per ciò che poi concerne i compensi dei revisori dei conti dei Consorzi ASI, si concorda con quanto rilevato da codesto Dipartimento nella richiesta di parere laddove è affermato che a tali compensi "non è applicabile l'art. 14 della L.R. n. 9/2006 ed il correlato art. 114 della L.R. 4/2003".
A tal fine è sufficiente evidenziare, come peraltro sottolineato da codesto Assessorato, che l'art. 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ha riguardo, come testualmente previsto, ai Centri Interaziendali di Addestramento Professionale Integrato (CIAPI) della Sicilia e che l'art. 14 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, contiene una disposizione di interpretazione autentica del medesimo art. 114 della l.r. n. 4/2003: entrambe le citate disposizioni dettano dunque norme speciali il cui ambito di applicazione soggettivo è limitato agli Enti testè indicati, ciò che esclude l'estensione delle medesime norme ad enti diversi quali i Consorzi ASI.
Circa la "impossibilità di determinare incrementi delle indennità in esame con effetto retroattivo", affermata da codesto Dipartimento nella richiesta di parere, si fa presente, in via generale, che il provvedimento amministrativo può avere efficacia retroattiva a condizione che sia favorevole al destinatario ed altresì a condizione che nel momento a partire dal quale gli effetti decorrono siano già presenti i presupposti di fatto e di diritto necessari per l'adozione del provvedimento (cfr. G. Corso, "L'attività amministrativa", Giappichelli, 1999, pag. 181); pertanto, il comitato direttivo del Consorzio ASI può adottare un provvedimento di determinazione dei compensi di che trattasi con decorrenza retroattiva, purchè nel momento da cui vengono fatti decorrere gli effetti dell'atto sussistano le condizioni di fatto e di diritto della nuova determinazione.
Infine, va esaminata la questione del compenso spettante al Vice-Presidente del Consorzio ASI, ovvero della corretta applicazione della normativa per il calcolo della indennità da corrispondere al medesimo Vice-Presidente.
Al riguardo anzitutto giova puntualizzare che, nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, l'unica disposizione che disciplina, in via generale, il compenso del vice-presidente degli organi di amministrazione è l'art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 21 luglio 1994; in particolare la predetta disposizione statuisce che "la misura del compenso spettante al vice-presidente è pari al 50% di quella spettante al presidente".
Se tale è dunque il vincolo da rispettare nella determinazione del compenso del Vice-Presidente, la posizione assunta dal comitato direttivo del Consorzio ASI di xxxxxxx -secondo cui il compenso del Vice-Presidente del Consorzio ASI andrebbe determinato nella misura massima del 75% di quello corrisposto al Vice-Presidente della Provincia- risulta priva di fondamento poichè non conforme al disposto del richiamato art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 21 luglio 1994.
Si fa presente poi che i compensi spettanti ai Presidenti dei Consorzi ASI della Regione, così come indicati nella tabella "A" allegata al D.P.Reg. 21 luglio 1994, sono ovviamente determinati in misura rilevantemente superiore rispetto a quelli (pure indicati nella medesima Tabella "A") degli altri componenti del Consiglio di amministrazione (rectius: Comitato direttivo): per conseguenza, applicando il disposto del sopra riportato art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 21 luglio 1994, il compenso del Vice-Presidente del Consorzio ASI, determinato nella misura del 50% del compenso spettante al Presidente, non risulta inferiore rispetto al compenso spettante agli altri componenti del Comitato direttivo.
Ciò detto, con riferimento alle perplessità manifestate da codesto Dipartimento sulle conseguenze che derivano dall'applicazione "dei principi stabiliti" dallo scrivente nei citati pareri n. 54/2002 e n. 95/2006, alla stregua dei quali il compenso del Vice-Presidente del Consorzio ASI risulterebbe paradossalmente inferiore rispetto a quello spettante agli altri componenti del Comitato direttivo, si osserva che nel citato parere n. 95/2006, reso a codesto Assessorato con nota n. 10397 del 9 giugno 2006, lo scrivente -ai fini della determinazione della misura del compenso da corrispondere ai componenti degli organi collegiali del Consorzi ASI- ha richiamato l'art. 5, comma 2, del D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19 (che disciplina la misura della indennità di funzione da corrispondere agli assessori delle province regionali). Al riguardo, si precisa ora che tale richiamo risulta in effetti non conducente con riferimento alla determinazione dei compensi di che trattasi; per conseguenza, il predetto parere n. 95/2006, deve ritenersi superato in parte qua.
Superate in tal modo le perplessità che derivavano dal non corretto richiamo dell'art. 5, comma 2, del D.P.Reg. n. 19/2001, si ribadisce infine che la misura del compenso spettante al Vice-Presidente dei Consorzi ASI va determinata applicando il disposto dell'art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 21 luglio 1994, al compenso spettante al Presidente dei medesimi Consorzi in forza della tabella "A" allegata al D.P.Reg. 21 luglio 1994, come rideterminato con il D.P.Reg. 29 dicembre 1999.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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