Pos. II   Prot. N. / 26.11.08 



Oggetto: Medici specializzandi - Trattamento ex d. lgs. 368/99 - Decorrenza.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento Osservatorio epidemiologico
PALERMO







1 - Con nota n. 0225 del 29 gennaio 2008 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Il d. lgs. n. 368 del 1999, nel recepire le direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e del riconoscimento dei loro titoli, ha previsto per i medici specializzandi la stipula di un contratto di formazione-lavoro con specifico trattamento economico e previdenziale.
Con il d. lgs. n. 517 del 1999 l'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli da 37 a 42 del citato d. lgs. n. 368/99 è stata rinviata all'approvazione di apposito provvedimento legislativo di autorizzazione delle necessarie risorse. Nelle more vanno applicate le previgenti disposizioni previste dal d. lgs. 257/91 che disponevano a favore degli specializzandi l'attribuzione di una borsa di studio e la copertura assicurativa dei rischi professionali il cui premio gravava sulla suddetta borsa di studio.
Con il comma 300 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sono stati individuati i mezzi finanziari per far fronte alle spese in questione contestualmente alla indicazione della decorrenza ( dall'anno accademico 2006-2007 ) dell'applicabilità degli articoli da 37 a 42 del d. lgs. 368/99 e con la prescrizione che prima di quella data vanno applicate le disposizioni recate dal d. lgs. 257/91.
A tale normativa sono seguiti i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 che hanno fissato rispettivamente a decorrere dal 2006/2007 l'ammontare del trattamento economico spettante agli specializzandi, lo schema tipo del contratto ed il fabbisogno finanziario per le spese relative all'anno accademico 2006-2007.
Riferisce codesto Dipartimento di essere destinatario di numerosi atti di diffida, da parte di medici specializzati e specializzandi, per l'applicazione retroattiva del suddetto comma 300 al fine del soddisfacimento dei diritti previsti dal d. lgs. 368/99 per gli anni antecedenti il 2006, e manifesta avviso contrario al loro accoglimento chiedendo il parere di quest'Ufficio sulla questione.


2 - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recependo la direttiva 93/16/CEE (abrogata da successiva 2005/36/CE ), ha disciplinato la formazione specialistica per i medici, prevedendo espressamente all'articolo 37 che il medico stipuli con l''università, all'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, uno specifico contratto di formazione lavoro. Con ciò determinando una trasformazione dello status dello specializzando, prima titolare di borsa di studio.
Va evidenziata l'evoluzione normativa dell'art. 46 del detto d. lgs. 368/99 che nella prima formulazione condizionava, al comma 2, l'applicabilità dei soli articoli 39 (trattamento economico ) e 41 ( trattamento previdenziale ed assistenziale) all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto al comma 1 di autorizzazione delle necessarie ulteriori risorse. L'attuazione, così, del nuovo status dello specializzando è condizionata sia all'emanazione di un decreto ministeriale che determini il trattamento annuo onnicomprensivo sia all'emanazione di un provvedimento legislativo che autorizzi la spesa prevista.
La modifica apportata dal d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, condiziona al suddetto provvedimento legislativo l'applicazione degli articoli da 37 a 42, lasciando operare, fino alla realizzazione della suddetta condizione, la normativa prevista dal d. lgs. 257/91. Viene, cioè, rinviata l'esecuzione di tutte le norme che definiscono e disciplinano il nuovo rapporto basato sul contratto di formazione lavoro, con ciò presumibilmente scongiurando per quel periodo ogni pretesa fondata sulla corrispettività della remunerazione e della prestazione correlata.
Tale periodo di sospensione ha la sua fine con l'entrata in vigore dell'art. 1, c. 300, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006 ) che, nel ridefinire i nuovi contratti di formazione specialistica, reperisce le risorse per la realizzazione della riforma del 1999, e fissa la decorrenza di quest'ultima dall'anno accademico 2006-2007, chiarendo che per il passato ("fino all'anno accademico 2005-2006") si applicano le disposizioni del d. lgs. 257/91.
Alla luce della suddetta normativa, certamente condivisibile è l'orientamento espresso da codesto Dipartimento.
Del resto anche per i corsi di specializzazione finanziati dalla Regione, ai sensi della l.r. n. 33 del 1994, va osservata la vigente legislazione statale di riferimento, essendo il contributo concesso con la suddetta legge regionale volto ad incrementare il numero di corsi determinato in base alla sostanziale normativa nazionale.
Problema sicuramente diverso è quello della mancata applicazione della normativa comunitaria nei termini previsti. Ma la possibile soluzione è senz'altro di pertinenza dei competenti organi statali al cui comportamento va conformata l'azione di questa Regione.
Considerato, pertanto, che le diffide in parola hanno coinvolto diverse Amministrazioni, vorrà codesto Dipartimento interpellare il Ministero competente al fine di dare uniforme applicazione alla normativa nazionale.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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