POS. II Prot._______________/12.11.2008

OGGETTO: Formazione professionale - Enti gestori - Personale - Emolumenti - Utilizzabilità somme ex art.26, l.r. n.21/2001.



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale
PALERMO







1. Con nota prot. n.46 del 10 gennaio 2008 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di riesaminare la problematica già affrontata nel parere n.65.11.2007 rilasciato con nota prot. n.7631 del 27 aprile 2007 e concernente la possibilità, per gli enti gestori della formazione professionale, di utilizzare gli avanzi di gestione delle attività pregresse, come disposto dall'art.26 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.21, anche per il pagamento di emolumenti dovuti e non corrisposti al personale della formazione per insufficienza di risorse o per altre ragioni (e specificamente: "a) emolumenti dovuti ad operatori impegnati in interventi formativi assegnati agli enti gestori dal piano regionale dell'offerta formativa, ma non finanziati per carenze di risorse; b) arretrati contrattuali dovuti a seguito del rinnovo del contratto di lavoro della categoria; c) emolumenti dovuti in dipendenza della fattispecie prevista dall'art.2 lett. c, l.r. 24/76; d) applicazione di tutti gli istituti contrattuali (indennità di mensa, indennità per i formatori impegnati per i c.d. soggetti a rischio quali detenuti, diversamnete abili, schizzofrenici ecc.)".
Tenendo conto del tenore letterale e della ratio della norma, questo Ufficio ha ritenuto che le risorse derivanti da avanzi di gestione possano essere utilizzate solo per le finalità di riordino e ristrutturazione degli enti di formazione di cui all'art.17, L. 24.6.1997, n.196 e all'art.118, comma 9, L. 23.12. 2000, n.388.
Ora, codesto Dipartimento ha ulteriormente specificato che l'ipotesi prospettata nella nota cui si fa seguito si riferiva al pagamento di emolumenti o di oneri pregressi dovuti al personale degli enti di formazione, "oneri tutti che fossero inseriti, appunto, all'interno di specifici piani di ristrutturazione dei suddetti enti (art.17, L. 196/97 e art.26, L.R. 21/01)" e che, come previsto nel D.M. 30 maggio 2001, se inseriti in un progetto di ristrutturazione, sono finanziabili (art.4, D.M. cit.).


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

E' opportuno, innanzitutto, richiamare le disposizioni dettate dal legislatore statale in materia che, per quel che in questa sede interessa, sono:
- l'art.17, della legge 24 giugno 1997, n.196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", (c.d. pacchetto Treu), che concerne espressamente il "Riordino della formazione professionale" e che prevede il sostegno alla valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro e definisce i criteri di accreditamento per i soggetti formatori e la certificazione dei percorsi, la trasformazione dei centri in agenzie formative, una maggiore integrazione con il mondo della scuola, la costituzione di una fondazione per la formazione continua;
- l'art.118 della 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001), che, nel disciplinare interventi in materia di formazione professionale, al comma nono assegna ad un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il compito di determinare modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, stabilendo altresì che le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione con priorità per i progetti ivi indicati;
- il D.M. 30 maggio 2001 che, nello stanziare in favore delle regioni e delle province autonome risorse economiche al fine di concorrere al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione, all'art.4 specifica quali sono, nell'ambito delle finalità di cui all'art.118, L. n.388/2000 cit., le azioni finanziabili, indicando segnatamente, tra le altre, "l'erogazione di contributi per il pagamento di oneri pregressi relativi a) a competenze dirette e riflesse del personale; ...";
- l'art.52, commi 19 e 58, L. 28 dicembre 2001, n.448, che ha prorogato gli interventi previsti dall'art.118, comma 9, L. n.388/2000 cit. ed il D.Dirett. 4 maggio 2006, che ha assegnato alle regioni ed alle province autonome ulteriori risorse.

Dal quadro normativo testè richiamato si evince chiaramente che la finalità prioritaria del legislatore è quella del riordino e della ristrutturazione, previa presentazione di specifici progetti, del settore degli enti di formazione; in questo contesto, come visto, è contemplata la possibilità di impiegare le risorse per eliminare eventuali pregresse criticità relative ad emolumenti arretrati dovuti al personale della formazione.

Occorre, a questo punto, ricordare che l'art. 26 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", testualmente così dispone:
"Formazione professionale. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro per i fini di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e all'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può autorizzare gli enti gestori ad integrare le risorse di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 aprile 2000, utilizzando gli avanzi di gestione delle attività pregresse.".

Ora, pare allo Scrivente che la norma regionale, ricollegandosi espressamente alle finalità di cui all'art.118, comma 9, L. n.388/2000 cit., -norma che opera, come sopra visto, con le modalità di cui al D.M. 30 maggio 2001 cit.-, possa consentire l'utilizzazione degli avanzi di gestione delle attività pregresse anche per il pagamento degli emolumenti e degli arretrati di varia natura indicati da codesto Dipartimento, purchè ciò avvenga nell'ambito di progetti di ristrutturazione elaborati dai singoli enti di formazione, che prevedano, appunto, il finanziamento di oneri pregressi degli enti, sostenuti da adeguata documentazione, relativi a "competenze dirette e riflesse del personale" .

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



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