Pos. 3  Prot. N. 1168 / 8.08.11 



Oggetto: TRASPORTI - Pignorabilitą del corrispettivo di un contratto di servizio.




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                  DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
                                              PALERMO 



1 - Con nota 8-1-2008 codesto Dipartimento premette di aver avviato la trasformazione del sistema del Trasporto pubblico locale prevista dall'art. 27 della l.r. 22-12-2005, n. 19 attuando il passaggio dal sistema delle concessioni a quello dei contratti di servizio. In tale nuova situazione si chiede il parere di quest'Ufficio in ordine alla possibilitą che le somme di denaro che costituiscono il corrispettivo contrattuale, in quanto destinate al disimpegno di un pubblico servizio possano essere pignorate da parte di creditori delle aziende e, in caso affermativo, di indicare il comportamento da assumere in caso di ricevimento di atti di pignoramento e la forma della dichiarazione da rendere come terzo pignorato in ordine alla disponibilitą delle somme.

2- Codesto Dipartimento chiede, in sostanza, se le somme dovute dalla Regione alle aziende di trasporto quale corrispettivo del contratto di servizio con le stesse stipulato sia pignorabile da terzi creditori delle aziende stesse.
Sembra opportuno premettere che ai sensi degli artt. 826 e 828 cod. civ. fanno parte del patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione tutti i beni destinati ad un pubblico servizio. Fra tali beni rientrano pacificamente le somme di denaro. Con sentenza n. 138 del 1981 la Corte Costituzionale, confermando un innovativo orientamento della giurisdizione civile maturato in quegli anni, ha affermato come non sia sufficiente la semplice iscrizione di somme in bilancio a conferire alle stesse il carattere della destinazione ad un pubblico servizio e, quindi, quello della loro impignorabilitą dovendo piuttosto aversi riguardo al concreto vincolo derivante da una norma di legge o da un provvedimento amministrativo che siano idonei ad imprimere loro un diretto collegamento. (cfr. Cass., sez. I, 16-11-2000, n. 14847; Cass., 10-07-1986, n. 4496) .
Il problema della "destinazione" concreta di somme al servizio pubblico attiene tuttavia alla loro pignorabilitą da parte dei creditori dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 14847/2000 e n. 5823/1985). Diversamente, nella fattispecie, si tratta di sottoporre ad esecuzione da parte del terzo quanto dovuto dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto. In sostanza l'impignorabilitą dei beni destinati dalla P.A. al pubblico servizio non va confusa con quella delle somme o dei crediti vantati dall'imprenditore come corrispettivo del servizio stesso. Queste ultime, pertanto, sono pignorabili dai creditori delle aziende di trasporto.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitą alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati FONS.











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