POS. I Prot._______________/2.11.2008

OGGETTO: Tassa di concessione governativa regionale. Attribuzione tassa annuale di ispezione apparecchi radiologici.


Assessorato Regionale per la Sanità
Ispettorato regionale sanitario


e, p. c.  Assessorato regionale Bilancio e Finanze  
  Dipartimento Finanze e Credito 


LORO SEDI           


1. Con nota 11 dicembre 2007, n. 6039, codesto Dipartimento chiede il parere di questo Ufficio sulla seguente problematica.
Ai sensi dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie - di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - i titolari autorizzati all'esercizio di gabinetti medici e i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione e allo stesso pagamento sono tenuti i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.
La Regione siciliana esercita il proprio potere impositivo, oltre che con la tassa di concessione governativa di rilascio ed annuale, anche con quella di ispezione.
Si riferisce che le Aziende UU.SS.LL. hanno contestato l'attribuzione della tassa di ispezione al bilancio regionale, ritenendo che la stessa vada loro attribuita in ragione del fatto che la sottesa attività ispettiva è condotta dagli organi delle Aziende sanitarie.
Codesto Dipartimento non condivide la richiesta delle AA.UU.SS.LL, ritenendo che i trasferimenti di risorse a favore delle stesse ed a carico del bilancio regionale sono effettuati in funzione delle attività poste in essere dalle Aziende nella loro globalità al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal S.S.N. .

2. Sulla fattispecie sottoposta si rassegnano le seguenti considerazioni.
Gli artt. 194, 195 e 196 del R.D.1265/1934 disciplinano le professioni e le arti sanitarie soggette a vigilanza sanitaria.
L'art. 194, 1° comma, dispone: "Non possono essere aperti o posti in esercizio.................., gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità".
L'art. 195, 1° comma, dispone: "Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto.".
L'art. 196 dispone: "L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella n. 6, annessa al presente testo unico.
I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilità nella tabella stessa.
La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficienza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici."

Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 24 agosto 1993, n. 24, nelle more della disciplina organica della materia, gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo e successive modifiche e integrazioni.
Al numero d'ordine 4, voce 25, dell'indicata tariffa sono indicati gli atti e le tasse di cui agli artt. 194 e 196 del R.D. 1265/1934.

Le tasse sulle concessioni governative regionali sono dovute per gli atti e i provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni. Si tratta di tributi che in precedenza erano attribuiti allo Stato in rapporto alle medesime attività ed il cui fine è quello di attribuire all'Ente pubblico risorse finanziarie per lo svolgimento di proprie competenze.

Il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145, ha regolamentato l'applicazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi sanitarie con riferimento agli impianti di radioterapia e radiumterapia.
Dall'esame di alcune delle norme riportate nel suddetto regolamento si evince la ratio della tassa di ispezione, nonché le finalità delle stesse ispezioni che, anche nell'attuale sistema - come risultante dall'evoluzione normativa - costituiscono un tributo proprio (un tempo dello Stato e oggi) della Regione, con l'esclusione della possibilità, rivendicata dalle Aziende sanitarie, di riversarne il relativo ammontare alle medesime. Ciò perchè il sistema che prevede la ripartizione di competenze e funzioni tra la Regione e le AA.SS.LL. dispone, altresì, sui costi dei servizi, indicando puntualmente gli oneri a carico del bilancio pubblico, per fini di esclusivo e prioritario interesse collettivo, e gli oneri a carico dei privati - da riversare direttamente alle Aziende sanitarie - per servizi e funzioni richiesti da terzi e a loro esclusivo, o preponderante, interesse svolti.
La previsione, sin dall'origine, del pagamento di una tassa di ispezione risponde al fine del ristoro degli oneri affrontati dall'amministrazione pubblica (originariamente statale, oggi regionale) nell'assicurare lo svolgimento della specifica attività ispettiva.
Ed infatti, il regolamento 145/1935, dopo aver disposto, all'art. 4, che nel corso di ciascun biennio gli stabilimenti, istituti, gabinetti e ambulatori dove si usano a scopo terapeutico sostanze radioattive o raggi X (per i quali è necessario ottenere l'autorizzazione del prefetto, oggi autorizzazione regionale, e pagare la tassa di concessione) "sono ispezionati dal medico provinciale", al successivo art. 7 specifica(va) le modalità dell'ispezione del medico provinciale, consistenti nel controllo dei locali nei quali si trovano gli apparecchi allo scopo di accertare che gli apparecchi denunciati corrispondano a quelli ispezionati, che gli impianti siano a regola d'arte e mantenuti in perfetta efficienza in modo da non presentare pericolo per il personale e per il paziente, che gli apparecchi vengano adoperati per gli scopi denunciati e che si osservino tutte le prescrizioni della legge.
In via generale, quelle "necessità" ispettive sono ancor'oggi sottese alle ispezioni sanitarie, seppur l'espletamento dei controlli e della vigilanza a tutela della salute pubblica ha avuto nel tempo una notevole evoluzione, sopratutto per la radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti. La materia è oggi regolamentata dal D.Lvo 26 maggio 2000, n. 187 - che, in recepimento della direttiva europea 97/43/EURATOM, ha rivisitato responsabilità, funzioni e procedure per garantire la protezione radiologica delle persone sottoposte ad esposizioni mediche, diagnostiche e terapeutiche con l'impiego di radiazioni ionizzanti, abrogando, altresì, il precedente quadro normativo, rappresentato dagli artt. da 109 a 114 del capo IX, Sezione II, del D.Lvo 17 marzo 1995, n. 230 - e dal D.Lvo 26 maggio 2000, n. 241 - che recepisce la direttiva europea 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, apportando consistenti modifiche al citato D.Lvo 230/1995 (quest'ultimo, a sua volta, aveva abrogato all'art. 163, l'intero D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185).

Dette normative hanno evidentemente "ridisegnato" le vecchie funzioni ispettive del medico provinciale che, oggi, sono, in buona parte, assegnate alle Aziende sanitarie locali.
Inoltre, il sistema riportato al R.D. 1265/1934 e nei regolamenti emanati per l'esecuzione dello stesso è stato profondamente inciso dall'istituzione del servizio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ordine a competenze e funzioni.
Così, ai sensi dell'art. 43, comma 1°, della L. 833/1978 "La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato.................... e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni ....... devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presìdi e servizi delle unità sanitarie locali. ............".
L'utimo comma della norma suindicata prevede, altresì, "Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore.......................................... gli artt. 194, 195, 196, 197, e 198 del T.U. della leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.".
Secondo l'art. 32 della L. 833/1978 la legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.
Ai sensi dell'art. 1 della l.r. 3 novembre 1993, n. 30 - recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" - nella Regione siciliana si applicano le norme del D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, con le modificazioni di cui alla stessa legge regionale e della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 (in particolare l'art. 66 relativo al piano sanitario regionale) e nel rispetto dei principi ordinatori della l.r. 833/1978.
L'art. 40 della l.r. 30/1993 dispone che le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica - non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione - ivi comprese quelle demandate agli uffici del medico provinciale, nonché quelle di cui all'art. 7 della L. 833/1978 sono attribuite alle Unità sanitarie locali, mentre sono attribuite all'Assessore regionale per la sanità le funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione, nonché ogni competenza attribuita alla Regione in materia (igiene e sanità pubblica) dalle leggi vigenti (art. 40, comma 3, l.r. 30/1993).
L'art. 7, comma 1, lett. d), della L. 833/1978 dispone, invero, che, tra le funzioni delegate alle Regioni, rientra "il controllo ..........di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;".
Ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" - art. 8, comma 4, resta ferma la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della L.833/1978; detta competenza resta incardinata in capo alle regioni anche se, strumentalmente, esercitata attraverso le Aziende sanitarie. Ciò è chiaramente desumibile dallo stesso art. 8 laddove dispone che - con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità - sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, nel rispetto, tra gli altri criteri e principi, della garanzia dell'osservanza delle norme nazionali in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, dell'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate, della definizione dei termini per l'adeguamento delle strutture e dei presìdi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni (cfr. art. 8, comma 4, lettere e), g) ed h), D.Lgs. 502/1992).

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 giugno 1994, n. 11403, sono state emanate, in adempimento alla previsione di cui al comma 9 dell'art. 40 della l.r. 30/1993, le direttive per l'applicazione del medesimo art. 40 in materia di igiene e sanità pubblica.
All'art. 2, lett. e), del citato decreto assessoriale è confermato che restano di competenza della Regione i "provvedimenti di cui agli articoli 194 (riguardanti................, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia..........................), 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 43 della legge n. 833 del 1978)". Ai sensi del successivo art. 3 del decreto assessoriale "L'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo nelle materie di cui al precedente art. 2 è di norma demandato ai competenti servizi e/o settori delle UU.SS.LL", che svolgono, ai sensi del successivo art. 7 "il controllo di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti" "le ispezioni ordinarie e straordinarie ai gabinetti radiologici" e "ogni altra funzione in materia di igiene e sanità pubblica finora demandata, in base alle leggi vigenti, agli uffici del medico provinciale........... e non ricomprese tra le competenze della Regione di cui all'art. 2 del presente decreto" .
L'autorizzazione e la vigilanza su istituzioni sanitarie è di competenza della Regione in quanto destinataria dell'obbligo, e intestataria della funzione, di garantire l'adeguato livello delle prestazioni sanitarie; detta competenza resta della Regione a prescindere dal fatto che determinate funzioni di vigilanza sono esercitate dalle Aziende sanitarie. Ciò trova conferma anche nel successivo decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994, n. 13306 - recante "Disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di farmacie, ivi comprese quelle già esercitate dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nonché quelle in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali" - che all'art. 2, nell'elencare le competenze della Regione in materia di igiene, sanità pubblica e farmacie, ricomprende, alla lett. e), l'indirizzo, il coordinamento e il controllo in materia di applicazione degli artt. 193, 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. 1265/1934, mentre, ai sensi del successivo art. 3, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nelle materie di cui al precedente art. 2 è di norma demandato ai competenti servizi e/o settori delle UU.SS.LL.
La competenza all'esercizio dell'attività di vigilanza nelle materie di competenza della Regione è confermato inoltre dalle "Linee guida del Dipartimento di prevenzione", di cui alla circolare dell'Assessorato regionale per la sanità 21 marzo 2001, n. 1045, che al paragrafo 1.2.0 Servizio di igiene degli ambienti di vita,nell'elencare le competenze del Servizio, riporta, rispettivamente, ai punti:
- 1.2.1.20 "istruttoria, controllo e vigilanza radiazioni ionizzanti e non ex art. 89, 90, 92, 93" (n.d.r. Del D.P.R. 185/1964);
- 1.2.1.21 "commissione per la protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti",
- 1.2.1.22 "Verifica degli aspetti igienici connessi...............alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, all'esercizio dellae roentgenterapia e delle terapie radioattive";
- 1.2.1.29 "competenze di cui agli artt. 193, 194, 195, 196, 197, 198 del TU.LL.SS. Approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, all'art. 43 della legge n. 833/78, nonché quelle di cui agli artt. 89, 92, 93, e 102 D.P.R. n. 185/64".
Le dette linee guida sono espressamente richiamate nel decreto dell'Assessore per la sanità 1 marzo 2006 di "Istituzione del dipartimento di prevenzione medico e del dipartimento di prevenzione veterinario presso le aziende sanitarie locali della Regione" - in G.U.R.S. 26 marzo 2006, n. 15, parte prima.
L'allegato A del suindicato decreto riporta le "Linee guida per l'attivazione sperimentale dei dipartimenti di prevenzione medico e veterinario" e, al paragrafo 8, relativo al finanziamento dei dipartimenti di prevenzione così dispone: "Oltre alle somme indicate nel Piano sanitario regionale, nelle decisioni della conferenza Stato-Regioni ed PSN che prevedono per i due dipartimenti il 5% della quota capitaria del Fondo sanitario per il livello "Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro", sono di esclusiva pertinenza dei dipartimenti in oggetto le entrate proprie che derivano dalle prestazioni a pagamento o a tariffa effettuate dai servizi (decreto sul tariffario), comprese quelle delle sanzioni amministrative derivanti dalle attività di vigilanza........".
Il tariffario unico regionale per le prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione, di cui al decreto dell'Assessore regionale per la sanità 4 giugno 2004 - pubblicato in G.U.R.S. 18 giugno 2004, n. 26, parte prima - in premessa dichiara: "Preso atto che con il proprio decreto n. 1273 del 4 luglio 2003 si sono stabilite le tariffe delle prestazioni di assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro da rendere su richiesta dei privati o in conto terzi, come stabilito dal DPCM 29 dicembre 2001, allegati 1.1° e 1".
Il richiamato decreto assessoriale 4 luglio 2003, in premessa richiama il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" che nel definire, nell'allegato 1, punto 1A 1, le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale prevede, al successivo punto 1B del livello 1° "Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro" che l'attività da rendere su richiesta dei privati si effettua in base a tariffe regionali.
Ai sensi delle previsioni contenute nel tariffario unico regionale, allegato 1, risultano essere prestazioni a carico dei soggetti richiedenti o nel loro interesse, e quindi soggetti a tariffa, per la voce "autorizzazioni", il rilascio del parere di idoneità per strutture soggette ad autorizzazione regionale, per gli "inquinanti con effetti sull'uomo", la richiesta di attestazione circa l'avvenuta comunicazione di detenzione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti secondo i decreti legislativi nn. 230/1995 e 241/2000, la richiesta di attestazione circa l'avvenuta identificazione del responsabile dell'impianto radiologico (art. 5, comma 5, decreto legislativo 187/2000), per la voce "attività in materia di radiazioni ionizzanti" sono previste una serie di tariffe per varie prestazioni attinenti a dosi di esposizione, misure di contaminazione e di concentrazione, con parametri di applicazione della tariffa per punto di misura, e ancora è prevista una tariffa per i pareri della commissione provinciale radiazioni ionizzanti, secondo le previsioni di cui ai decreti legislativi 230/1995, 241/2000 e 257/2001, con tariffe parametrate sul singolo parere o macchinario autorizzato.
Al di fuori delle prestazioni elencate nel tariffario regionale, i dipartimenti vengono finanziati per le funzioni svolte con il sistema sopra indicato dal decreto assessoriale 1 marzo 2006, dovendosi, tra l'altro, ritenere che tutte le prestazioni svolte e non elencate nel tariffario regionale rientrano nei LEA e sono, dunque, a carico del pubblico bilancio, riconnettendosi direttamente alla tutela della salute della collettività e ai requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.
Discende da quanto sopra detto che le tasse di ispezione sono di esclusiva competenza della Regione e non rientrano tra le assegnazioni espressamente riservate alle Aziende sanitarie, essendo, invero, destinate a supportare l'onere finanziario legato all'obbligo di garantire servizi e livelli essenziali di assistenza, riconnessi allo svolgimento di competenze riservate alla regione.
Le tasse di ispezione, inoltre, hanno una diretta interdipendenza con le tasse governative regionali, come del resto ritenuto dalla Corte costituzionale che nella sentenza n. 295 dell' 1 luglio 1993 così si è espressa: "Le ulteriori tasse di ispezione, contributi di vigilanza, diritti proporzionali e simili - previsti dalle voci............della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 - non esulano dalla disciplina delle tasse di concessione regionale, giacchè accedono ad esse.........".
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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