Pos. 3  Prot. N. 107 - 313/07.11  


Oggetto: Impiego pubblico - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti in quiescenza della medesima amministrazione.





               
                   


                  PRESIDENZA DELLA REGIONE  
                  UFFICIO DI GABINETTO 

DELL'ON.LE PRESIDENTE
                                          PALERMO 



1 Con nota 28 dicembre 2007, n. 14551 viene chiesto l'avviso dello scrivente circa la possibilità di conferire l'incarico di dirigente generale ad un dirigente della stessa Amministrazione già in quiescenza per raggiunti limiti di età segnalandosi l'orientamento in tal senso manifestato dalla sezione centrale di controllo della Corte dei conti con decisione 4-11-2003, n. 16 in riferimento all'art. 19, comma 6 del D. lgs. n. 165/2001. Viene osservato che secondo le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 9 della l.r. n. 10/2000 e successive modifiche e integrazioni il legislatore regionale ha effettuato in materia un rinvio dinamico alla disciplina statale e che detto art. 9, come integrato con l'art. 11 della l.r. n. 20/2003, consente il conferimento di detto incarico, oltre che ai dirigenti di prima, seconda e terza fascia, a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
                           

2 La citata decisione della Corte dei conti ha qualificato come incarico esterno quello conferito a personale dirigente posto in quiescenza per raggiunti limiti di età (il quale non incorre nel divieto previsto dall'art. 25 della legge n. 724/1994 per i titolari di pensione di anzianità). La Corte ha indicato pure che un tale incarico possa trovare eccezionale giustificazione in relazione all'impossibilità di reperire altrimenti e tempestivamente soggetti di professionalità e competenza adeguate.
A tale possibilità non sembra costituire impedimento l'intervenuto art. 33 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006, il cui terzo comma dispone che " I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001."
La norma, infatti, non è applicabile in Sicilia in quanto interviene in materia rientrante fra quelle di competenza legislativa esclusiva di cui all' art. 14 lett. p) e q) dello Statuto regionale e lo stesso art. 1, comma 1/bis del decreto legge n. 223/2006 prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano alle regioni a statuto speciale "in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".
Detta disposizione, inoltre, non sostituisce o modifica il decreto legislativo n. 165/2001 cui il legislatore regionale ha fatto rinvio dinamico né viene qualificata o può essere considerata un "principio fondamentale" di coordinamento della finanza pubblica direttamente applicabile o comunque al quale il legislatore regionale dovrebbe adeguare il proprio ordinamento in riferimento agli art. 3, 114, 117 e 119 della Costituzione .

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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