Pos. III  Prot. N. / 304.07.11. 



Oggetto: Valutazione dirigente:iter amministrativo.




Allegati n...........................
                          Presidenza della Regione                  
                          Dipartimento regionale della                                 Programmazione                              
                                      Palermo 
   


  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente un parere riguardo alla corresponsione dell'indennità di risultato 2006 ad un dirigente del servizio Autorità di pagamento Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) immesso nel corso di tale anno nelle funzioni, equiparate a quelle di dirigente generale, di responsabile dell' Ufficio speciale dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea. 
  La particolarità della vicenda sembra costituita dalla circostanza che il servizio al quale il dirigente era preposto svolgeva con le caratteristiche di indipendenza e autonomia prescritte a livello comunitario compiti poi attribuiti all'Ufficio Speciale che, pur istituito a fine del 2005, ha cominciato ad operare solo nell'ottobre 2006 e quindi il dirigente ha svolto comunque tali compiti senza soluzione di continuità. 
  Riferisce codesto Dipartimento che, attesa l'indipendenza dell'Autorità di Pagamento, le schede di proposizione degli obiettivi operativi predisposte separatamente dal dirigente del servizio sono state inoltrate al Servizio di pianificazione e controllo strategico insieme con quelle proposte dal Dirigente generale in ordine agli obiettivi dipartimentali. La conseguente direttiva Assessoriale non contiene però le schede concernenti l'Autorità di pagamento "tuttavia condivise dal Dirigente Generale del Dipartimento" 
   
  Infine, il Dipartimento ha provveduto ad emettere il DDG di attribuzione dell'indennità di risultato per il periodo 1° gennaio-8 ottobre 2006 nel quale in veste di responsabile di servizio il dirigente ha adempiuto agli obiettivi contrattuali. 
  Tanto premesso, viene chiesto il parere dello scrivente "in merito all'iter amministrativo adottato" da codesto Dipartimento. 


  2- Si osserva, preliminarmente, che quanto richiesto esula dalle competenze di questo Ufficio, che, a termini dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale è chiamato ad esprimersi su problemi giuridico-interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari. Infatti nella nota cui si risponde non sono enucleati specifici problemi d'ordine giuridico interpretativo, riguardando la medesima piuttosto l'attività procedimentale di codesta Amministrazione attiva, che ha la titolarità esclusiva della stessa nonchè la responsabilità della legittimità o meno del procedimento seguito.  
  Ciò premesso non ci si esime tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, dall'osservare quanto segue. 
  Com'è noto all'esito positivo della valutazione annuale consegue l'erogazione della retribuzione di risultato, indennità collegata al raggiungimento di obiettivi preventivamente determinati, alla quale secondo una clausola contenuta nei contratti individuali di lavoro - in adempimento ad una prescrizione di ordine generale dettata in sede di deliberazione di Giunta regionale - dovrebbe procedersi non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. 
  Nell'ipotesi di revoca anticipata motivata da processi di ristrutturazione e riorganizzazione la valutazione viene anticipata rispetto alle naturali scadenze sia per la valutazione (ordinariamente) annuale che per quella complessiva dell'incarico svolto.  
  Poiché non è posto in dubbio che il dirigente di che trattasi fino all'8 ottobre 2006, giorno antecedente a quello di immissione nelle funzioni di responsabile del nuovo ufficio speciale, ha operato in base al contratto stipulato con il Dirigente generale di codesto Dipartimento e risulta accertato che l'attività svolta ha soddisfatto in rapporto a tale periodo le aspettative in termini di risultati attesi connessi agli obiettivi negoziati, non si rinvengono ragioni ostative all' erogazione della relativa retribuzione di risultato. 
  Né può rilevare in contrario il silenzio della direttiva assessoriale sulle schede predisposte dall'Autorità di pagamento, serbato presumibilmente perchè all'epoca l'Autorità costituiva ancora un'articolazione del Dipartimento e quindi la condivisione degli ambiti di misurazione e delle performance doveva esaurirsi nell'ambito del Dipartimento medesimo. 


  3-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


   




   






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