|
2-Poichè non si conoscono le ragioni in base alle quali si convenne di recepire l'accordo nazionale concluso tra le associazioni di categoria e la Società autostrade e considerato inoltre che sulla correttezza della scelta a suo tempo compiuta non vengono manifestati dubbi ci si limiterà ad esaminare se il Consorzio Autostrade Siciliane sia oggi tenuto ad applicare per le assunzioni l'art.49 della l.r. 15/2004. |
|
Al riguardo si ritiene di manifestare avviso contrario. |
|
Il suddetto articolo disciplina la materia già regolata dall'art.1 della l.r.12del 1991, ossia l'accesso ai posti per i quali è richiesto un titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo, sostituendo al sistema di assunzioni tramite uffici di collocamento quello delle graduatorie redatte da ciascuna amministrazione ma in base a criteri ed elementi di valutazione uniformemente predeterminati. E nel far ciò il legislatore si è preoccupato di prevedere per la nuova disciplina lo stesso ambito di applicazione di quella previgente, chiarendo che la posteriore normativa generale non ha travolto quella speciale già esistente. |
|
Non si spiegherebbe altrimenti il tenore dell'ultimo comma dell'art.49 cit. che abroga non tutto l'art.1 della l.r.12 ma solo i commi 1,2,3 e 4. |
|
A non esser stato abrogato è infatti (solo ) il comma 1 bis di detto articolo 12 che per alcuni enti, tra i quali viene incluso espressamente il Consorzio per le Autostrade Siciliane, stabilisce che non trova applicazione quanto previsto al comma 1. |
|
Poiché però come detto il comma 1 è stato abrogato la deroga contenuta nella tuttora vigente norma speciale deve intendersi riferita, ad avviso dello scrivente, alla nuova normativa generale in materia di assunzioni. |
|
Si ritiene, in sostanza, che per il Consorzio valga la stessa disciplina prevista per gli enti pubblici economici. |