Pos.   3 Prot. N. 296/07.11 



Oggetto: ESPROPRIAZIONE PER P.U. - Determinazione dell'indennità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007.






               

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO DEI LL. PP.

E p. c.

UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE ASSESSORE
PALERMO



1- Con nota 29 novembre 2007, n. 76996, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente in ordine ai criteri ed alla normativa da applicare da parte della Pubblica Amministrazione per la determinazione della corretta indennità di espropriazione a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale 24-10-2007, nn. 348 e 349 che hanno dichiarato incostituzionale rispettivamente l'art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.L. 11-7-1992, n. 333 convertito con legge 8-8-1992, n. 359 nonché, di conseguenza, l'art. 37, commi 1 e 2 del D.P.R: 8 giugno 2001, n. 327 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" nonché il successivo comma 7 bis dello stesso art. 5 bis.

2- La Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimi i criteri che il legislatore aveva statuito per la determinazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili in quanto non riferiti alle caratteristiche del bene da espropriare e pertanto inidonei a costituire un serio ristoro economico della perdita subita dai loro proprietari, ha riconsiderato l' orientamento seguito con la precedente sentenza n. 283/1993 che aveva invece ritenuto legittimi gli stessi criteri in relazione alle diverse condizioni economiche del tempo.
Si è così determinata una situazione ben più grave di quella verificatasi a seguito della sentenza della Corte 30 gennaio 1980, n. 5 che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 16, commi 5, 6 e 7 della legge 22-10-1971, n. 765 come modificato dall'art. 14 della l. 28-1-1977, n. 10, con cui si adottava il valore agricolo medio quale parametro per la determinazione dell'indennità relativa all'espropriazione di aree edificabili e non soltanto agricole. Nel vuoto normativo venutosi a creare allora, l'unico criterio applicabile restava quello del valore venale di cui all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (cfr.per una disamina storica della vicenda Centofanti, "L'espropriazione per pubblica utilità" ed. Giuffrè, 2006, pagg. 323 e segg.) oggi, invece, tale disposizione non potrebbe neppure soccorrere in quanto espressamente abrogata dall'art. 58, 1° comma, del D.p.r. n. 327/2001 (cfr. in merito l'articolo di Giovanni Virga "Le termiti comunitarie ed i tarli dei trattati internazionali" sulla rivista informatica LEXITALIA.it n. 10/2007).
In tale condizione di stallo non poteva tardare l'intervento del legislatore che con il recente articolo 3, comma 89 della legge 24-12-2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha sostituito le norme relative alla determinazione dell'indennità contenute nel d.p.r. n. 327/2001 fissandola in misura pari al valore venale del bene, riducibile del 25% allorché l'espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale. Il successivo comma 90 prevede poi che i nuovi criteri trovino applicazione anche per i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile ( come ad esempio per intervenuta decadenza dal termine assegnato per l'opposizione alla stima dall'art. 54 del T.U.).

*****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

?? ?? ?? ??