Pos. I Prot. 19875/276.2007.11


OGGETTO: Commercio.- Orari e turni.- Portata normativa dell'abrogazione disposta dall'art. 127, comma 80, l.r. 17/2004.

ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
(Rif. nota n. 11008 del 13 novembre 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, dato conto delle numerose modifiche cui è stato oggetto l'articolo 12, comma 2, della l.r. 22 dicembre 1999, n. 28, si chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine al testo vigente della disposizione citata, nonché, laddove si ritenga che per gli esercizi commerciali sussista l'obbligo di chiusura nei giorni del 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, circa la derogabilità, in forza dell'articolo 13 della stessa legge regionale, di tale prescrizione.

2.- La questione proposta, in via principale, all'attenzione dello scrivente attiene sostanzialmente al problema della reviviscenza di disposizioni abrogate nell'ipotesi di abrogazione della disposizione abrogante.
Ed invero, come puntualmente ha ricostruito il richiedente Dipartimento, l'articolo 12, comma 2, della l.r. 28/1999, originariamente del seguente tenore: "Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitre nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.", è stato oggetto dei seguenti interventi normativi.
Innanzitutto l'articolo 50, comma 3, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, ha aggiunto - dopo le parole "fatto salvo quanto disposto al comma 4" - le parole "e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre".
Tale integrazione, tuttavia, è stata eliminata dall'articolo 62, comma 10, della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, che, testualmente, ha soppresso le parole aggiunte.
Infine, l'articolo 127, comma 80, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, ha espressamente disposto l'abrogazione dell'appena citato "comma 10 dell'articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15".

Si pone dunque il problema di accertare quale sia l'attuale contenuto della disposizione in commento, atteso che nessun effetto ripristinatorio delle parole a suo tempo soppresse è stato, quantomeno espressamente, disposto dalla legge che ha sancito l'abrogazione (nominata) dell'art. 62, comma 10, della l.r. 15/2004.
Ai fine della soluzione della problematica in discorso si rileva la sussistenza, invero, del principio, di carattere generale e di discendenza romanistica, secondo cui l'abrogazione di una disposizione abrogante non fa rivivere la disposizione da quest'ultima abrogata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 aprile 1987, n. 254).
E tuttavia, nella fattispecie in esame, si ritiene di dovere formulare ulteriori considerazioni.
In primo luogo occorre tener presente che l'abrogazione "appare come sottrazione dal sistema giuridico delle norme abrogate, ma, a ben vedere, consiste piuttosto nella addizione a tale sistema di norme abrogatrici", generanti un effetto riconducibile alla incompatibilità tra la precedente previsione e la successiva "il cui contenuto è la negazione (comando) dell'atto precedente" (cfr. Valeria G. F. Marcenò, Il concetto di abrogazione parziale, in www.jus.unitn.it).
Come puntualmente affermato da Sorrentino (L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico, in Rivistra trimestrale di diritto pubblico, 1972, 3 ss.), infatti, l'abrogazione di una legge ad opera di una legge successiva "non ne estingue le norme, ma ne delimita cronologicamente l'efficacia". E dunque l'intervenuta abrogazione esclude soltanto che per i fatti maturati in data posteriore all'intervento normativo possa applicarsi la legge abrogata, mentre viceversa la stessa continua a disciplinare i fatti maturatisi in sua vigenza, anteriormente quindi alla legge abrogatrice.
Ciò, in via generale, premesso, si osserva che, nell'ipotesi di abrogazione espressa di disposizione a sua volta espressamente abrogativa, come nella fattispecie, lo scopo precipuo perseguito dal legislatore non può che essere quello di richiamare in vita la disposizione precedentemente abrogata, e rimasta - medio tempore - priva di efficacia.
Ed infatti, ponendo l'ultima disposizione abrogatrice viene ad essere limitata temporalmente l'efficacia della disposizione appena abrogata, cui consegue, contestualmente, la ripresa di efficacia della disciplina prima abrogata.
In tale ipotesi il ripristino della disposizione in precedenza abrogata risulta dunque essere un effetto voluto, anche se implicitamente, dal legislatore. A conferma di tale impostazione va considerato che, laddove non si ritenga ricondotta in vita la disciplina previgente, sarebbe da ritenere assolutamente privo di effetti l'intervento in ultimo disposto che verrebbe quindi ad essere considerato, indebitamente, come inutiliter dato.

Chiarito quindi l'effetto della disposizione recata dall'art. 127, comma 80, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, ne consegue che il testo ad oggi vigente dell'art. 12, comma 2, della l.r. 28/1999, risulta essere il seguente: "Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitre nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere."

3.- Così risolta la prima problematica sottoposta allo scrivente resta da accertare se la possibilità di derogare dagli obblighi di cui alla appena riportata disposizione, consentita dall'art. 13, comma 1, della stessa legge regionale 28 del 1999, possa riguardare anche la prescrizione di cui all'inciso oggetto - direttamente o indirettamente - di plurimi interventi legislativi.
Ritiene questo Ufficio che non sussista un fondamento giuridico idoneo a differenziare, in relazione alla consentita deroga e per quanto qui rileva, tra i giorni di chiusura domenicale e festiva riguardati in via generale dall'art. 12, comma 4, ed i giorni del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, puntualmente individuati dallo stesso articolo 12, al comma 2.
Ed invero la disposizione ora in commento (art. 13, comma 1, l.r. 28/1999) testualmente prevede che "Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5".
La prescrizione appena riportata consente dunque di disattendere quanto imposto in via generale ed indifferenziata per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dalla stessa legge sia in materia di orari di apertura (e chiusura) sia di chiusura domenicale e festiva.
Ora, considerato che l'"obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5" va sostanzialmente ricondotto - oltrechè al vincolo del rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere - all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, per l'intera giornata (e, nei casi stabiliti, infrasettimanale, per mezza giornata), ne consegue che non pare possa procedersi ad alcuna differenziazione, agli scopi che ci occupano, tra le diverse giornate in cui è prevista la chiusura degli esercizi.
Il legislatore invero, nel consentire la deroga all'obbligo di chiusura, non ha in alcun modo distinto tra i singoli giorni in cui detto obbligo risulta imposto, e pertanto, in base alla regola giuridica espressa con il noto brocardo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, non si ritiene che sussistono ragioni per limitare la facoltà concessa.
Laddove infatti, viceversa, si fosse voluto comunque rendere obbligatoria la chiusura in taluni, ben individuati, giorni, l'inciso "e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre", sarebbe dovuto essere inserito nel corpo dell'articolo 13, comma 1, e non in seno al precedente articolo, cui invece le relative parole sono state aggiunte.

4.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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