Pos. I Prot. _______ /272.07.11

OGGETTO: Energie - Energie rinnovabili e alternative - Depositi di oli di origine vegetale - Necessità o meno dell'autorizzazione all'installazione.


ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(rif. nota 12 novembre 2007, n. 41667)

PALERMO
1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento rappresenta che una società -nel comunicare "l'intendimento di installare n. 2 impianti di stoccaggio di olio vegetale per finalità industriali (produzione di energia)"-ha evidenziato che installazione e l'esercizio di tali impianti non necessiterebbe di autorizzazione amministrativa in quanto nulla è previsto al riguardo nell'attuale quadro normativo; pur tuttavia, la medesima società ha comunque presentato, "ad ogni buon fine", la domanda di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di tali due impianti di stoccaggio di olio vegetale.
Rileva codesto Dipartimento che, in effetti, l'attuale normativa di riferimento ( art. 11, R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741; legge 7 maggio 1965, n. 460; art. 16 legge regionale n. 97/1982; D.A. 12 giugno 2003) prende in considerazione "esclusivamente la materia dei depositi di oli minerali e nulla indica riguardo ai depositi di oli vegetali".
Sottolinea poi codesta Amministrazione che l'art. 1, comma 8, lett. c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, fa riferimento agli oli minerali ed a "tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodisel"; e che un richiamo normativo esplicito agli oli vegetali è contenuto nel D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in materia di tributaria.
Ciò premesso, considerata l'esigenza di dover riscontrare l'istanza presentata dalla società di cui sopra e tenuto conto altresì della necessità di procedere con correttezza amministrativa, vien chiesto se i prodotti "assimilati" di cui al richiamato art. 1, comma 8, lett. c), della legge n. 239/2004, comprendano o meno gli oli vegetali, e, nell'ipotesi di avviso positivo, "se possano applicarsi i procedimenti istruttori autorizzativi cui in atto risultano assoggettate le autorizzazioni di depositi di oli minerali".

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata va anzitutto considerato -come, peraltro, già evidenziato da codesto Dipartimento nella richiesta di parere- che nell'ordinamento regionale l'installazione e l'esercizio di impianti di stoccaggio di oli vegetali non è espressamente contemplata quale attività sottoposta a regime concessorio o autorizzativo.
Il sistema normativo regionale in materia di distribuzione di carburanti, per quanto in questa sede può rilevare, individua quale fattispecie sottoposta al regime concessorio quella della installazione di deposito di oli minerali: ed invero, l'art. 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 ("Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti"), nel disciplinare i criteri per le concessioni relative a depositi di oli minerali, assoggetta a concessione i "nuovi depositi di oli minerali"; l'art. 22 del decreto assessoriale 12 giugno 2003 ("Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia") disciplina poi il procedimento istruttorio per il rilascio delle concessioni per i depositi di oli minerali ad uso commerciale di cui al predetto art. 16 della legge regionale n. 87/1982.
Ciò detto, si evidenzia ora che per costante orientamento giurisprudenziale "in base al principio della legalità amministrativa, ogni provvedimento è espressione di un potere riconosciuto all'amministrazione da una norma specifica" (cfr. C.d.S., sez. VI, 17 febbraio 1999, n. 173; C.d.S. 3 marzo 1993, n. 214); corollario del più generale principio di legalità -che costituisce fondamento della azione amministrativa e postula il dovere di agire nelle ipotesi ed entro i limiti fissati dalla legge- è, dunque, il principio della nominatività e tipicità degli atti amministrativi (cfr. C.d.S., sez. II, 26 ottobre 1994, n. 883/93), in forza del quale la pubblica amministrazione non può adottare un provvedimento in mancanza di una esplicita previsione normativa in tal senso.
In particolare, con riferimento al settore della energia, la giurisprudenza ha altresì precisato che il principio di tipicità degli atti amministrativi "non può che essere inteso in senso restrittivo qualora la p.a. agisca comprimendole, nel campo delle facoltà riconosciute ai privati anche dalla previsione di cui all'art. 41 Cost." il quale sancisce la libertà della iniziativa economica privata (cfr. TAR Lombardia, sez. II, 4 aprile 2002, n. 1331).
Ciò detto in via generale, passando ora a considerare la questione in esame, trattasi di accertare se l'installazione di un impianto di stoccaggio di oli vegetali -attività, come già evidenziato, non esplicitamente assoggettata a regime concessorio dalla legislazione regionale- sia riconducibile, in via interpretativa, alla fattispecie disciplinata dal richiamato art. 16 della legge regionale n. 87/1982 (deposito di oli minerali), e, come tale, sia subordinata al rilascio di un provvedimento di concessione; tale indagine, in particolare, presuppone una ulteriore attività interpretativa, e, cioè presuppone di accertare se la categoria dei prodotti definibili quali gli oli vegetali sia a sua volta riconducibile, dal punto di vista strettamente giuridico, alla nozione di oli minerali adottata in sede normativa.
Al riguardo non sembrano soccorrere i riferimenti normativi indicati da codesto Dipartimento nella richiesta di parere e, cioè, in particolare, l'art. 1, comma 8, lett. c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e il D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
La legge 23 agosto 2004, n. 39 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") provvede a definire le competenze della Stato e delle regioni nel settore dell'energia secondo il nuovo ordinamento costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del titolo V della Costituzione.
In tale quadro, il citato art. 1, comma 8, lett. c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, individua analiticamente i compiti e le funzioni che lo Stato esercita con particolare riguardo "al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni, e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodisel".
La riportata disposizione dà una definizione "giuridica" della categoria degli oli minerali e chiarisce che gli stessi comprendono tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e "assimilati"; pur tuttavia la medesima disposizione non indica esplicitamente i prodotti assimilati né il criterio da utilizzare per affermare la "assimilabilità"; conseguentemente, in tale situazione di incertezza, deve ritenersi preclusa all'interprete la possibilità di ricondurre gli oli vegetali alla categoria degli oli minerali così come definita dalla disposizione statale sopra riportata.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dà attuazione alla direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e della elettricità.
Per quanto rileva in questa sede, l'art. 1 del predetto D.Lgs. n. 26/2007, introduce modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa: il comma 1, statuisce anzitutto che "nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole: "oli minerali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "prodotti energetici" ..."; il medesimo comma 1, lett. d), sostituisce l'art. 21 del decreto legislativo n. 504/1995, che elenca i prodotti sottoposti ad accisa.
Il "nuovo" art. 21 del decreto legislativo n. 504/1995 (cosi come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d) del citato D.Lgs. n. 26/2007), in attuazione di quanto previsto dalla richiamata direttiva comunitaria, amplia il novero dei prodotti che devono obbligatoriamente essere sottoposti ad accisa: tali prodotti non sono più, come prima previsto, i soli "oli minerali", ma un insieme più vasto costituito dai cosiddetti "prodotti energetici"; nello specifico, il comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 504/1995 formula l'elenco dei prodotti energetici inserendovi, tra gli altri, gli oli vegetali indicati alla lettera a) del medesimo comma 1 con la dizione " i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori".
Dalle rassegnate disposizioni del D.Lgs. n. 26/2007, possono trarsi le seguenti considerazioni generali.
Anzitutto si rileva che gli oli vegetali -se destinati ad essere utilizzati come combustibile per il riscaldamento o come carburante per i motori- sono direttamente qualificabili, ai fini tributari, come "prodotti energetici", categoria, quest'ultima che comprende anche gli oli minerali; in secondo luogo poi si evidenzia che il consumo di oli vegetali, per gli usi testè indicati, è soggetto a tassazione e, in particolare, è gravato da accisa.
Anche alla luce della interpretazione delle disposizioni sopra richiamate, appare dunque da escludere che i prodotti appartenenti alla categoria degli oli vegetali siano, in via generale, riconducibili alla nozione "giuridica" di oli minerali.
Discende dalle superiori osservazioni che l'installazione di un impianto di stoccaggio di oli vegetali non è riconducibile, in via interpretativa, alla fattispecie prevista dall'art. 16 della l.r. n. 87/1982 relativo alla installazione di nuovi depositi di oli minerali; conseguentemente, in forza del richiamato principio della tassatività degli atti amministrativi, deve concludersi nel senso che la predetta attività di installazione di impianti di stoccaggio di oli vegetali non è subordinata al rilascio di un provvedimento di concessione.
Non appare comunque superfluo precisare che la conclusione sopra accolta non esclude la necessità della adozione -da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità- di pareri, nulla osta, assensi o altri atti comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente per l'installazione degli impianti di che trattasi.
Infine -poiché la normativa statale richiamata da codesto Dipartimento nella richiesta di parere è destinata a trovare applicazione nell'intero territorio nazionale, considerata altresì l'opportunità di procedere sulla scorta di un'univoca interpretazione che assicuri uniformità di comportamento- si rappresenta l'opportunità di richiedere, sulla questione de qua, l'avviso dei competenti organi centrali dello Stato.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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