Pos. I Prot. 17409/246.2007.11


OGGETTO: Lavoro.- Lavoro a termine.- Sospensione.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Ufficio di Gabinetto
(Rif. nota n. 88143 del 16 ottobre 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto allo scrivente di esprimere il proprio avviso su dei quesiti formulati dall'ESA, con l'allegata nota n. 861/Pres. del 15 ottobre 2007, nel presupposto della "praticabilità di una soluzione amministrativa per la trasformazione del rapporto di lavoro degli operai stagionali della meccanizzazione agricola da tempo determinato a tempo indeterminato".
In particolare l'Ente di sviluppo agricolo, ritenendo a tale scopo indispensabile non procedere al licenziamento degli indicati lavoratori allo scadere del termine prefissato in cui andrebbero a completarsi le giornate lavorative in atto autorizzate (18 ottobre p.v.) chiede se possa procedersi alla sospensione dell'attuale rapporto di lavoro a tempo determinato degli operai stagionali addetti alla meccanizzazione agricolo "senza che ciò comporti l'acquisizione del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato", e chiede inoltre di sapere se la eventuale disposta sospensione "consenta all'Ente la successiva chiamata in servizio entro l'anno corrente" senza una conseguenza analoga a quella sopra evidenziata.

2.- Lo scrivente, attesa l'estrema urgenza rappresentata per l'acquisizione della richiesta consulenza, provvede a rendere il proprio succinto avviso sulla problematica, riservandosi, se successivamente verrà ritenuto necessario, ogni successivo utile approfondimento.
Si prescinde nella presente trattazione da ogni indagine circa il fondamento normativo, e la correlata copertura finanziaria, dell'indicato rapporto di lavoro a tempo determinato per l'anno in corso, e ci si limita ad affrontare la questione sostanziale sottesa ai quesiti proposti, relativa alla supposta praticabilità di una soluzione in via amministrativa, nonché a riscontrare brevemente i medesimi.

A tal proposito va osservato che la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, per la pubblica amministrazione - nella cui vasta accezione è da ricomprendere l'ESA - può avvenire solo quando la stessa ne riceva legittimazione da un'adeguata fonte normativa (cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 1998, n. 111).
In tale ultimo senso dispone, poi, puntualmente l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che letteralmente sancisce il principio secondo cui "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione".
Da ciò deriva che all'auspicata trasformazione non può pervenirsi in via amministrativa, ma soltanto in forza di puntuale disposizioni di legge.

Per completezza poi si rileva che ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono esclusi dall'applicazione della disciplina sull'apposizione del termine, e, conseguentemente, una proroga dei relativi contratti non comporta la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato (cfr. parere n. 2.11.2004, reso dallo scrivente a codesto Assessorato).

In particolare infine circa la sospendibilità di un rapporto di lavoro a tempo determinato, va, preliminarmente ed in via generale, rilevato che, laddove la legge consenta l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro, la sospensione dello stesso può essere ritenuta ammissibile soltanto laddove la relativa causa sia compatibile con la funzione di tale elemento accidentale (cfr. Mario Rusciano, Voce Sospensione del rapporto di lavoro (cause di), in Enciclopedia Giuridica Treccani).
Premesso altresì che gli eventi che la giustificano, prevedibili e imprevedibili, devono essere tali da rendere rispettivamente impossibile o inesigibile l'adempimento della prestazione ed essere comunque indipendenti dalla volontà delle parti, si osserva che essi devono essere strettamente connaturati ed intriseci alla causa del rapporto, atteso che, in assenza di tale riconducibilità, si determinerebbe piuttosto una, ancorchè indebita, cessazione anticipata senza conservazione degli effetti del contratto.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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