Pos. I Prot. _______ /233.07.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Cooperative - Esecuzione sentenza di annullamento del provvedimento di revoca e problematiche connesse .


ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(rif. nota 27 settembre 2007, n. 35854)

PALERMO

1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento rappresenta che il TAR Sicilia, sez. III di Catania, con sentenza n. 125/03, ha accolto i ricorsi proposti dalla Società Cooperativa xxxxxxxx, con sede in Vittoria, ed ha annullato gli atti ivi impugnati tra cui, in particolare, il decreto del Presidente della Regione n. 223/96 e il decreto assessoriale n. 547/96 con i quali sono stati revocati rispettivamente i decreti assessoriali n. 14/86 e n. 2499/89 di concessione di contributi in conto capitale e finanziamento, per il tramite dell'IRCAC, del progetto presentato dalla Società ricorrente per la realizzazione di un complesso alberghiero, nonché del relativo progetto integrativo.
Riferisce codesto Dipartimento che, in esecuzione della predetta sentenza n. 125/03, con D.D.S. n. 2397/2006, sono stati ricostituiti presso l'IRCAC i contributi in conto capitale previsti dagli originari decreti di finanziamento n. 14/86 e n. 2499/89.
Riferisce altresì codesta Amministrazione che la Società interessata -ritenendo che l'esecuzione della citata sentenza n. 125/03 richieda, non la mera riattivazione dei finanziamenti revocati, ma "l'assegnazione di tutte le ulteriori somme oggi occorrenti per il completamento dei lavori"- ha proposto ricorso al TAR per l'annullamento del predetto D.D.S. n. 2397/2006, nella parte in cui limiterebbe l'esecuzione del giudicato al semplice e "meccanico" ripristino dei decreti originari di finanziamenti, ed ha altresì presentato ricorso per ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n. 125/03.
Rappresenta infine codesta Amministrazione che l'IRCAC ha comunicato di avere promosso nei confronti della Cooperativa de qua un procedimento esecutivo immobiliare per il recupero delle somme dovute a seguito della revoca dei decreti di finanziamento evidenziando altresì che, qualora tale procedura venga proseguita autonomamente da un altro creditore intervenuto nella stessa, in forza delle previsioni contrattuali, dovrebbe risolvere i contratti di mutuo stipulati con la Società in questione, a prescindere dalla posizione debitoria della stessa.
Ciò premesso vengono posti all'Ufficio i seguenti quesiti:
a) quale sia "la corretta esecuzione" della sentenza n. 125/03;
b) se, in pendenza del ricorso al Tar per l'annullamento del D.D.S. n. 2397/06 ed altresì in pendenza della procedura esecutiva nei confronti della Società in questione, debba o meno darsi attuazione al D.D.S. n. 2397/06;
c) qualora debba darsi esecuzione al predetto D.D.S. n. 2397/06, se il pagamento del 2° stato di avanzamento dei lavori, già vistato dall'I.R.T., sia o meno subordinato al ripristino delle opere realizzate con il 1° stato di avanzamento dei lavori, considerato che tali opere risultano ormai degradate;
d) se, in pendenza della procedura esecutiva e considerato quanto comunicato dall'IRCAC in merito alla prevista risoluzione dei contratti di finanziamento, debba o meno procedersi alla revoca del D.D.S. n. 2397/06.

2. Circa il primo quesito si fa presente, in via generale, che per la giurisprudenza la caducazione in via giurisdizionale del provvedimento di revoca di una autorizzazione "determina la reviviscenza dell'originario provvedimento autorizzativo" (cfr. Cass., sez. III, 13 dicembre 1996); in altri termini, l'effetto della sentenza di annullamento della revoca di un provvedimento amministrativo è, secondo la richiamata giurisprudenza, quello caducatorio dell'atto impugnato (e, cioè del provvedimento di revoca) con conseguente automatico ripristino della situazione precedente quale la stessa risulta in forza dell'atto originario.
A conferma di quanto sopra evidenziato viene in rilievo altresì la sentenza del CGA, sez. giurisdiz., 16 settembre 1998, n. 468, laddove si precisa che "il ricorso per ottemperanza non è ammesso nei confronti della sentenza di annullamento di un atto di revoca, trattandosi di pronuncia che rientra nel novero di quelle c.d. autoesecutive, comportando ex se la reviviscenza del provvedimento revocato".
Ciò detto in via generale, passando ora alla fattispecie in esame, risulta dalla sentenza n. 125/03 (trasmessa in allegato alla richiesta di parere) che il TAR Sicilia ha accolto i ricorsi proposti dalla Società in questione ed ha annullato, tra l'altro, i provvedimenti di revoca dei decreti con cui la medesima Società era stata ammessa, tramite l'IRCAC, ai benefici di legge per la realizzazione di un complesso alberghiero; conseguentemente, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, deve affermarsi che la sentenza n. 125/03 comporta automaticamente la reviviscenza dei provvedimenti originari di concessione dei finanziamenti e, cioè, dei decreti assessoriali n. 14/86 e n. 2499/89.
Correttamente dunque, codesta Amministrazione ha "eseguito" la sentenza in questione con il D.D.S n. 2397/06, ricostituendo presso l'IRCAC i contributi in conto capitale spettanti alla Cooperativa de qua così come previsti dai predetti provvedimenti originari di concessione dei finanziamenti.
Risulta poi dagli atti trasmessi in allegato alla richiesta di parere che codesta Amministrazione, a seguito dalla volontà manifestata dalla Società in questione di realizzare il progetto originario, ha chiesto alla medesima Società di trasmettere la documentazione necessaria al fine di "realizzare il progetto secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione delle agevolazioni" (cfr. verbale del 19 aprile 2004) e risulta altresì che codesta Amministrazione "ha attivato le procedure per il possibile reperimento delle risorse integrative occorrenti" (cfr. nota 1 ottobre 2004, n. 1510); e, pur tuttavia, tali affermazioni vanno interpretate quali dichiarazioni di intenti di carattere programmatico mentre deve escludersi che stesse possano fondare il preteso diritto della Società alla assegnazione di tutte le ulteriori somme oggi occorrenti per l'integrale realizzazione del progetto originariamente ammesso a finanziamento.
Del resto, la concessione di ulteriori finanziamenti (oltre a quelli già previsti nei decreti originari e ripristinati a seguito della sentenza n. 125/06), non può che essere oggetto di un nuovo provvedimento adottato da codesta Amministrazione a seguito di un nuovo apprezzamento discrezionale degli interessi coinvolti in vista, comunque, del preminente interesse pubblico alla cui cura la medesima Amministrazione è preordinata, e comunque laddove sussista un idoneo stanziamento all'uopo destinato.
Circa il quesito sub b), si fa presente che, pur in pendenza del ricorso proposto dalla Società interessata al TAR avverso il D.D.S. n. 2397/06 per l'annullamento dello stesso ed altresì pur in pendenza della procedura esecutiva proposta dall'IRCAC nei confronti della medesima Società, codesta Amministrazione non può non dare attuazione alle determinazioni assunte con il medesimo D.D.S. n. 2397/06; ed invero, al riguardo viene in rilievo quanto sopra detto circa la fondatezza del medesimo decreto dirigenziale, né risulta dagli atti allegati che con il predetto ricorso al TAR avverso il D.D.S. n. 2397/06, la Società in questione abbia chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato (e, comunque ancorchè richiesta, la sospensione non risulta disposta).
Per quanto poi concerne il quesito sub c), si rileva che il pagamento della rata di acconto dei lavori eseguiti presuppone il documento contabile dello stato di avanzamento dei lavori e la rispondenza di quei lavori al progetto approvato; pertanto, il pagamento del 2° s.a.l., a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, non sembra subordinato al ripristino delle opere realizzate con il 1° stato di avanzamento dei lavori, laddove il degrado di queste ultime potrà rilevare in sede di collaudo dell'opera finanziata e ai fini della liquidazione del relativo saldo.
Infine circa il quesito sub d), considerato quanto sopra osservato circa la fondatezza del D.D.S. 2397/06, si osserva che il ritiro del predetto provvedimento risulta necessario solo qualora venga meno il presupposto dello stesso e, cioè, in particolare, solo nell'ipotesi in cui l'IRCAC, in pendenza della procedura esecutiva promossa nei confronti della Società in questione, provveda a risolvere i contratti di mutuo stipulati con la stessa così come previsto dai patti contrattuali.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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