POS. II Prot._______________/232.07.11

OGGETTO: Abuso edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Art. 5, comma 3, l.r. 17/1994. Istanza di annullamento dei provvedimenti sanzionatori.






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE


PALERMO


1. Con nota prot. 89130/Servizio tutela del 24 settembre 2007, codesto Dipartimento ha rappresentato che con D.A. n. 5936 del 1994 "in applicazione dell'art. 164 dell'allora vigente T.U. 490/99, comminava il pagamento della sanzione pecuniaria alla signora .... per avere la stessa costruito abusivamente un manufatto in area sottoposta a vincolo paesaggistico".

A distanza di molto tempo, nel gennaio 2005, la ditta destinataria ha chiesto l'annullamento di tale provvedimento sanzionatorio, a termini dell'art. 5, comma 3, della l.r. 31 maggio 1994, n. 17, poiché l'abuso edilizio sarebbe stato commesso prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico.

Codesto Dipartimento, sulla questione, premette "che l'opera abusiva era stata realizzata nel 1983, mentre il vincolo paesaggistico discendeva dai cosiddetti "vincoli Galasso" in forza della legge 8.08.1985, n. 431, quindi successivo all'esecuzione dell'abuso edilizio".

Fondandosi su tale premessa, codesto Dipartimento rileva che solo con l'entrata in vigore della l.r. 31 maggio 1994, n. 17 il legislatore regionale ha chiarito che quando l'abuso edilizio è stato commesso anteriormente all'apposizione del vincolo non è possibile irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria; ma che la norma (art. 5, comma 3) è successiva all'adozione del decreto sanzionatorio sopra indicato.

Tuttavia codesto Dipartimento, considerato che l'art. 5, comma 3, della predetta l.r. 17/1994 ha portata interpretativa dell'art. 23, comma decimo, della l.r. 37/1985, pone il problema se tale natura interpretativa della norma in questione determini la possibilità di annullamento dell'atto, adottato coerentemente alle disposizioni legislative vigenti al momento della sua adozione. In proposito rileva, ancora, codesto Dipartimento che la naturale retroattività della norma di interpretazione autentica non obbliga l'Amministrazione a rivedere i propri atti che rimangono validi (Corte dei Conti, sez. contr., 19 nov. 1990, n. 76).



2. Sulla suesposta questione va rilevato che, dagli atti allegati alla richiesta di consultazione, risulta una realtà giuridica affatto diversa da quella prospettata da codesto Dipartimento.

Il Decreto assessoriale 9 luglio 1994 (che, in verità, determina l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) dichiara l'abusività delle opere, sotto il profilo della tutela paesaggistica, in quanto le stesse vennero realizzate, senza la previa autorizzazione ex art. 7 l. 1497/1939, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto assessoriale 20 marzo 1979, n. 698 (pubblicato nella GURS n. 27 del 23 giugno 1979).

Pertanto l'abuso, commesso -come relaziona codesto Dipartimento e come confessa il privato con l'istanza di richiesta di annullamento del decreto 5936 del 1994- nel 1983, è avvenuto successivamente all'imposizione del vincolo discendente dalla dichiarazione di notevole interesse operata con D.A. n. 698 del 1979.

Di conseguenza, senza scendere nella disamina della operatività dell'art. 5, comma 3, della l.r. 31 maggio 1994, n. 17, a seguito della pronuncia di incostituzionalità (sent. n. 39 del 2006) dell'art. 17, comma 11, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4 (che ha sostituito l'art. 5, comma 3, della l.r. 17/1994), non v'è dubbio che il D.A. n. 5936 del 1994 ha riguardato un abuso realizzato successivamente all'imposizione del vincolo paesaggistico e, quindi, soggetto anche alle sanzioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, allora vigente.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, anche alla Segreteria generale che legge per conoscenza giusta richiesta formulata con nota 10 luglio 2007, prot. 4366, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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