Pos. I Prot. _______ /228.07.11

OGGETTO: Imposte, tasse e tributi - Tasse sulle concessioni governative regionali - Tassabilità delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.


ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale finanze e credito
(rif. nota 21 settembre 2007, n. 11213)
PALERMO
e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento regionale territorio e ambiente PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesto Dipartimento sottopone allo scrivente la questione della assoggettabilità dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla tassa sulle concessioni governative regionali.
La problematica de qua muove dall'esigenza di evitare che sfuggano alla imposizione fiscale gli atti ed i provvedimenti soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, che disciplina, nell'ordinamento regionale, le tasse sulle concessioni governative regionali; tale esigenza trova fondamento nell'art. 4, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ai sensi del quale la Regione "provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie ... connesse all'attività amministrativa di competenza ...", nonché nella Direttiva del Presidente della Regione 18 dicembre 2006, che assegna all'Amministrazione finanziaria regionale l'obiettivo strategico di intraprendere "attività volte al recupero di ulteriore base imponibile rimasta occultata ed inerente ai tributi propri" (cfr. Direttiva presidenziale 18 dicembre 2006, obiettivo strategico n. 62, in GURS 26 gennaio 2007, n. 4).
Dopo aver richiamato due pareri dello scrivente in materia di tasse sulle concessioni governative regionali, rappresenta codesto Dipartimento che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente "avrebbe dovuto applicare la tassa sulle concessioni governative regionali prevista nel D.P.R. 641/1972 e, precisamente, la voce residuale: "autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate negli altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri"", in occasione del rilascio e del rinnovo di taluni provvedimenti di competenza del medesimo Assessorato, e, in particolare, dei provvedimenti di autorizzazione elencati nel decreto assessoriale 18 aprile 2001 (con il quale sono state adottate direttive per l'ottenimento delle autorizzazioni all'emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203) nonchè dei provvedimenti di autorizzazione individuati nell'art. 6, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.
Riferisce altresì codesto Dipartimento che, con propria nota n. 12074 del 27 settembre 2006, la problematica de qua è statasottoposta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, evidenziando la possibilità di prevedere, in sede di proposta legislativa, in luogo della voce di tassa residuale, una apposita voce di tassa per le autorizzazioni alle emissioni che differenzi la misura del tributo in relazione alla diversa capacità inquinante degli impianti.
Ciò premesso, considerato che il predetto Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con nota n. 58154 del 3 agosto 2007, "non ha corrisposto a quanto evidenziato da codesto Dipartimento, in ordine alla istituzione di voci di tassa ad hoc", e tenuto conto altresì che il D.P.R. n. 203, 1988, cui fa riferimento il citato D.A. 18 aprile 2001, è stato abrogato, vien chiesto "quali siano gli effetti della intervenuta abrogazione, sotto il profilo tributario della materia e, in particolare, se l'elenco dei provvedimenti autorizzatori desumibile dalla normativa regionale vigente possa ritenersi integrabile, in via interpretativa, sulla scorta della normativa statale sopravvenuta, oppure se, ai fini della corretta individuazione delle fattispecie impositive in materia di emissione in atmosfera, sia preferibile attendere un intervento normativo organico del legislatore regionale".
Al riguardo codesto Dipartimento è dell'avviso che, allo stato attuale, i provvedimenti autorizzatori in materia di emissioni in atmosfera, rilasciati nell'esercizio diretto o per delega di competenze regionali, siano da assoggettare a tassa sulle concessioni governative regionali in forza della voce residuale sopra richiamata.
Con successiva nota 22 ottobre 2007, n. 12638, codesto Dipartimento -nel ribadire l'orientamento testè riportato e nel precisare che "l'introduzione di nuove e specifiche fattispecie tassabili dovrebbe avvenire con un intervento normativo organico"- segnala che in data 11 ottobre 2007 sono pervenute due note (trasmesse in copia allo scrivente), rispettivamente, da parte di uno studio legale e da parte di due dirigenti chimici del Dipartimento regionale territorio ambiente, nelle quali sono sviluppate argomentazioni al fine di negare l'assoggettabilità delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alla tassa sulle concessioni governative regionali.
Rappresenta infine codesto Dipartimento -"per doverosa conoscenza ai fini di una compiuta valutazione della richiesta di parere" formulata con la nota in riferimento n. 11213/2007- che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto 9 agosto 2007, pubblicato in GURS n. 43/2007, ha disciplinato la materia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera "lasciando vigere, per alcuni aspetti applicativi, il proprio precedente Decreto 18 aprile 2001", ed altresì che "nel recente passato", con nota n. 16061, del 24 agosto 2005, del richiedente Dipartimento i competenti Assessorati regionali sono stati invitati a formulare proposte normative istitutive di nuove fattispecie tassabili.

2. Preliminarmente giova evidenziare, in via generale, che la tassa sulle concessioni governative colpisce il provvedimento amministrativo in relazione al servizio reso dalla Amministrazione al privato per un suo particolare interesse. La prestazione della tassa in esame trova dunque fondamento nel fatto che si provoca l'attività della Pubblica Amministrazione e se ne ritrae un vantaggio; conseguentemente la predetta tassa è correlata dalla legge all'utilità del servizio reso.
Premesso quanto sopra, si fa presente ora che la Regione siciliana ha disciplinato la materia relativa alle tasse sulle concessioni governative regionali nel titolo II della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.
In particolare, l'art. 6, comma 1, della predetta l.r. n. 24/1993 dispone che "nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni"; il comma 2 del medesimo art. 6 prevede poi che "continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni".
La disposizione in esame richiama gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al D. Lgs. n. 230/1991 (tassa sulle concessioni regionali) nonché quelli non indicati nella predetta tariffa ma inclusi in quella annessa al DPR n. 641/1972 (tassa sulle concessioni governative); ciò ai fini della individuazione dei corrispondenti atti e provvedimenti di competenza della Regione da assoggettare alla tassa sulle concessioni regionali.
Come precisato dallo scrivente Ufficio nel parere n. 15375/154.01.11 del 26 settembre 2001 (richiamato da codesto Dipartimento nella nota in riferimento), nell'ordinamento regionale, in forza del rinvio contenuto nel riportato art. 6, comma 2, della l.r. n. 24/1993, la tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 da utilizzare ai fini dell'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassazione è quella approvata con DM 20 agosto 1992; tale tariffa, per quanto qui interessa, all'art. 86 individua, in via residuale, quali atti soggetti a tassa le "autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate negli altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali o di professioni, arti o mestieri", differenziando il relativo ammontare a seconda che si tratti appunto di esercizio di attività industriali o commerciali, di professioni, ed ancora di arti e mestieri.
Presupposto per l'applicazione della tassa di che trattasi è dunque l'emanazione dell'atto indicato nella tariffa; con riferimento, in particolare, al riportato art. 86 della tariffa allegata al DM 20 agosto 1992, presupposto della tassa di concessione governativa regionale è l'adozione da parte della Amministrazione regionale di provvedimenti autorizzativi, licenze o iscrizioni nell'esercizio di funzioni proprie, ovvero l'adozione dei medesimi provvedimenti da parte di altre Amministrazioni purchè nello svolgimento di funzioni proprie della Regione.
Ciò detto trattasi ora di accertare se i provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, indicati da codesto Dipartimento nella richiesta di parere e, più precisamente, previsti dall'art. 2 del decreto assessoriale 18 aprile 2001 nonchè dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, rientrino o meno nella nozione di cui all'art. 86 della tariffa allegata al DM 20 agosto 1992 e, dunque, siano o meno assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative regionali.
A tal fine giova richiamare le disposizioni sopra citate, precisando sin da ora che il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, cui fa riferimento il decreto assessoriale 18 aprile 2001, è stato abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed altresì che con decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 9 agosto 2007 sono state dettate nuove disposizioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera che tengono conto della disciplina introdotta dal predetto D.Lgs. n. 152/2006; conseguentemente, per ricostruire interamente il quadro normativo che qui rileva, è opportuno distinguere, almeno sotto il profilo formale dei riferimenti normativi, due fasi: quella della vigenza del D.P.R. n. 203/1988 e quella successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006.
Nella prima fase vengono dunque in considerazione l'art. 2 del decreto assessoriale 18 aprile 2001 e l'art. 6 della l. r. n. 71/1995.
L'art. 2 del decreto assessoriale 18 aprile 2001 ("Nuove direttive per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203), prevede che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza:
"a) ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la costruzione di nuovi impianti aventi emissioni in atmosfera;
b) ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il proseguimento delle emissioni in atmosfera di impianti esistenti alla data del 1º luglio 1988;
c) ai sensi dell'art. 15, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
d) ai sensi dell'art. 15, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il trasferimento dell'impianto in altra località".
L'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 ("Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente"), dopo aver disposto al comma 1 che "le autorizzazioni di carattere ambientale attualmente rilasciate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale secondo le specifiche disposizioni di legge, sono rilasciate dalle Province regionali", al comma 3 prevede che "nelle more dell'emanazione della legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, permangono di competenza del predetto Assessorato le autorizzazioni per attività o per opere incluse negli elenchi 1 e 2 della direttiva comunitaria n. 337 del 1985"; si tratta, in particolare, di raffinerie di petrolio greggio, centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300MW, impianti chimici integrati, industria estrattiva, ecc.
Le riferite disposizioni individuano provvedimenti autorizzativi richiesti dalla legge "per l'esercizio di attività industriali"; pertanto tali provvedimenti rientrano nella definizione di cui all'art. 86 della tariffa allegata al DM 20 agosto 1992, e, come tali, sono assoggettabili a tassa sulle concessioni governative.
Vengono in rilievo, al riguardo, due considerazioni.
Anzitutto si osserva che l'assoggettabilità dei provvedimenti autorizzativi in questione alla tassa di concessione governativa trova conferma nella ratio della tassa in esame che è quella, come già sopra evidenziato, di colpire il provvedimento in relazione al servizio reso dall'Amministrazione al privato il quale appunto trae uno specifico vantaggio dalla attività amministrativa. In altri termini, ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligazione tributaria è che a seguito di apposito procedimento sia stato adottato dalla Amministrazione un provvedimento richiesto dalla legge per l'esercizio di attività industriale, mentre non appare rilevare la circostanza che tale provvedimento abbia ad oggetto direttamente l'attività industriale interessata ovvero altri aspetti connessi alla medesima attività industriale (quali, nel caso in esame, quello della necessità di accertare che le emissioni in atmosfera rispettino l'aria e l'ambiente).
In secondo luogo poi si precisa che la tassa di concessioni governative è dovuta anche nell'ipotesi di provvedimenti rilasciati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l. r. n. 71/1995, dalle province poiché si tratta pur sempre dello svolgimento di funzioni proprie della Regione; le tasse di concessione che colpiscono i provvedimenti adottati dalle province si configurano dunque come entrate connesse alla attività amministrativa di competenza regionale.
Le considerazioni sopra formulate circa l'assoggettabilità dei provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente alla tassa sulle concessioni governative regionali non mutano qualora poi si consideri la seconda fase di riferimento sopra individuata e, cioè, quella del D.Lgs. n. 152/2006.
Il predetto D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, reca "Norme in materia ambientale", ed è entrato in vigore in data 29 aprile 2006.
La parte quinta del provvedimento normativo in esame disciplina, tra l'altro, per ciò che qui interessa, il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali (art. 269 D.Lgs. cit.); è prevista altresì la contestuale abrogazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (art. 280 D.Lgs. cit.), che già regolava la materia de qua.
Come già meglio chiarito dallo scrivente Ufficio con il parere n. 170.06.11, reso con nota prot. n. 12777/2006, all'Assessorato regionale dell'industria, il D.Lgs. n. 152/06 ha operato la sostituzione della precedente disciplina sostanziale di fonte statale (il D.P.R. n. 203/1988) con una nuova normativa, la quale, non può che trovare immediata applicazione in ambito regionale nella considerazione, peraltro, che la Regione aveva dettato proprie disposizioni nella materia in oggetto solo per adattare la normativa statale (D.P.R. n. 203/1988), ora abrogata, all'assetto delle competenze statutarie.
Il procedimento per il rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera è ora disciplinato dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, che -dopo avere statuito al primo comma la necessità della autorizzazione de qua per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera, salve alcune fattispecie espressamente escluse- in particolare, al terzo comma così dispone: "ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241".
La disposizione sopra riportata si limita ad introdurre una diversa modalità procedimentale, quella della conferenza di servizi, al fine di adeguare l'iter ai nuovi principi di semplificazione che informano in generale il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; in altri termini, viene meno il procedimento previsto dall'art. 7, comma 2, dell'abrogato D.P.R. n. 203/1988 ("la Regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, ....."), ed è ora prevista la indizione di una conferenza di servizi nella quale vengono esaminati, in via istruttoria, tutti gli interessi coinvolti.
L'autorizzazione alle emissioni è dunque per tutti gli impianti, il provvedimento finale di un procedimento a sè stante da condurre secondo le prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 269del D.Lgs. n. 152/2006; conseguentemente, alla stregua di quanto sopra osservato circa la ratio e il fondamento della tassa in questione che ha come presupposto l'attività della Amministrazione e il conseguente vantaggio che ne ritrae l'interessato, deve concludersi nel senso della assoggettabilità di tale provvedimento autorizzativo alla tassa sulle concessioni governative regionali.
Del resto va altresì evidenziato che la nuova disciplina, riguardando solo le modalità procedimentali, non sembra aver introdotto nuovi o diversi provvedimenti autorizzatori che, ai fini in esame, possono configurarsi come nuove fattispecie tassabili.
Sotto tale profilo viene in considerazione il decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente 9 agosto 2007 ("Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in GURS n. 43/2007), che ha individuato le procedure necessarie per dare attuazione nell'ordinamento regionale alle nuove disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. n. 152/2006, in materia di emissioni in atmosfera prevedendo che "nel territorio della Regione siciliana le autorizzazioni previste dalla parte V, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le denunce di installazione o modifica, di cui all'art. 284 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, sono soggette alla disciplina del presente decreto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia" (art. 1, comma 1).
L'art. 3, comma 1, del medesimo decreto assessoriale 9 agosto 2007, per quanto qui interessa, così prescrive: "nella Regione siciliana l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con riferimento alle fasi di installazione, trasferimento e/o modifica sostanziale degli impianti, è:
a) la Provincia regionale, per gli impianti che rientrano nell'"Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale" individuate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
b) l'Assessorato regionale al territorio e ambiente, per gli impianti non compresi nel sopra citato "Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale".
La riportata disposizione assessoriale si limita a dare attuazione all'art. 268, primo comma lett. o) del D.Lgs. n. 152/2006 che indica come autorità competente "la Regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione di altri provvedimenti previsti nel presente titolo";la predetta disposizione assessoriale di cui all'art. 3, comma 1, non individua dunque nuovi tipi provvedimenti di autorizzazione e disciplina le autorizzazioni alle emissioni riproponendo sostanzialmente le ipotesi già previste nel decreto assessoriale 18 aprile 2001: in particolare, l'autorizzazione de qua è richiesta "con riferimento alle fasi" di installazione dell'impianto, di trasferimento dello stesso ovvero di modifica sostanziale dell'impianto che comporti una variazione qualitativa o quantitativa delle emissioni.
Non può sottacersi poi che il predetto decreto assessoriale disciplina anche l'applicazione delle tasse sulle concessioni governative regionali disponendo testualmente al comma 1 dell'art. 14 che "l'autorità, competente provvede a dare seguito agli adempimenti discendenti dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, al momento del rilascio o dell'eventuale rinnovo del provvedimento di autorizzazione, nonché ogni volta che si apporta una modifica sostanziale all'autorizzazione stessa".
Sotto tale profilo può quindi affermarsi che l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e l'attuazione che ne è seguita nell'ordinamento regionale con il citato decreto assessoriale 9 agosto 2007 non hanno determinato conseguenze dal punto di vista tributario; ciò nel senso che i provvedimenti autorizzativi in questione di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente erano e continuano ad essere assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative regionali in forza della voce residuale di cui all'art. 86 della tariffa approvata con DM 20 agosto 1992.

Per quanto infine concerne le considerazioni formulate da codesto Dipartimento circa l'introduzione, con apposito intervento normativo, di nuove e specifiche fattispecie tassabili, si ribadisce l'avviso già espresso dallo scrivente nel parere n. 14418/170.99.11 del 21 luglio 1999, reso all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, laddove -dopo aver chiarito che la previsione di nuove fattispecie da assoggettare a tassa sulle concessioni non integra l'ipotesi di un tributo nuovo bensì rileva solo ai fini della individuazione del presupposto della stessa tassa sulle concessioni regionali, e dopo aver precisato i limiti della competenza legislativa della Regione siciliana in materia tributaria- si è concluso nel senso che non sembrano sussistere motivi per escludere un intervento legislativo regionale al fine di individuare provvedimenti, ovviamente di competenza della Regione, da assoggettare a tassazione.
Pertanto, de iure condendo, nella fattispecie in esame nulla osta alla introduzione di nuove voci che individuino espressamente quale fattispecie tassabile il rilascio del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, eventualmente anche differenziando la misura della tassa de qua in relazione alla capacità inquinante dell'impianto.





Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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