POS. I Prot._______________/226.11.2007

OGGETTO: Servizio antincendio - Garanzie occupazionali ex art. 45 ter, comma 5, l.r. 16/1996.

Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione
Dipartimento Regionale Lavoro

e, p.c. Assessorato regionale agricoltura e
foreste    

LORO SEDI


1. Con nota 25 settembre 2007, prot. 35808/Segr. Dir. l'Assessorato in indirizzo chiede il parere di questo Ufficio in ordine all'interpretazione dell'art. 45 ter della l.r. 6 aprile 1996, n. 16 - inserito dall'art. 43 della l.r. 14 aprile 2006, n. 14 - con riferimento al secondo periodo del comma 5, che così dispone: "Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB.".
Si chiede se nell'interpretare la norma surriportata debba farsi riferimento alle tre qualifiche degli operai addetti alle attività antincendio di cui all'art. 56 della l.r. 16/1996 - e cioè addetti alle squadre di pronto intervento, addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento, e addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative - ovvero ai soli lavoratori in possesso della qualifica di addetto alle squadre di pronto intervento.
Evidenzia l'Amministrazione richiedente che per le tre qualifiche di cui all'art. 56 della l.r. 16/1996 è sempre stata prevista una garanzia occupazionale unica per la necessità di contemporanea presenza di ognuna di quelle categorie di lavoratori per l'espletamento dell'attività antincendio.
Ritiene l'Amministrazione richiedente che il legislatore del 2006 abbia compendiato le mansioni delle tre qualifiche suindicate in quelle di addetti "allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB", laddove SAB è acronimo di squadra antincendi boschivi.

2. L'interpretazione della norma, al fine di individuare i soggetti destinatari della stessa, è resa problematica dall'uso di termini impropri o diversi rispetto a quelli rinvenibili nell'intero corpo normativo della l.r. 16/1996 che, nel fare riferimento alle tre specifiche qualifiche suindicate, riporta i seguenti incisi: "addetti alle attività antincendio" (comma 2 dell'art. 56 della l.r. 16/1996), "addetti alla difesa dei boschi dagli incendi" (titolo III della l.r. 16/1996), "lavoratori impegnati nei servizi antincendio" (capo II del medesimo titolo), "contingente distrettuale antincendio" (art. 57, comma 1).
Anche l'utilizzo dell'abbreviazione, SAB, lascia perplessi, giacchè non è rinvenibile all'interno della l.r. 16/1996 né l'acronimo, né la dicitura estesa (riferita da codesta Amministrazione come ricomprendente le tre qualifiche) di "squadra antincendi boschivi". Nella legge è spesso contenuto il termine "squadra", ma sempre riferito agli addetti alle mansioni di pronto intervento: così il comma 6 dell'art. 56, e il comma 1 dell'art. 62 si riferiscono agli "addetti alle squadre antincendio di pronto intervento", mentre il comma 2 dello stesso art. 62, contiene la dicitura, apparentemente più generica, di "squadre antincendio", ma in realtà sempre riconducibile agli addetti al pronto intervento in virtù del fatto che detti lavoratori devono essere "di stanza presso i distaccamenti forestali" e "dotati di idonea attrezzatura tecnica e di equipaggiamento personale antincendio".

Si rileva inoltre che l'acronimo SAB è invero utilizzato per indicare il Servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione, istituito, ai sensi dell'art. 34 della l.r. 29 dicembre 1975, n. 88, per il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi.

3. Rilevata la varietà di termini usati dal legislatore, nonché l'incertezza dell'esatta portata del secondo inciso del comma 5 dell'art. 45 ter della l.r. 16/1996, si ritiene utile esaminare i resoconti parlamentari dei lavori d'aula dell'Assemblea regionale siciliana che hanno condotto all'approvazione dell'inciso di che trattasi.

L'inciso origina dall'emendamento 43.1 - la cui presentazione è annunciata nella seduta 368° del 24-25 marzo 2006 della XIII legislatura, esattamente alla pagina 41 del relativo resoconto.

Alle pagine 74 e 75 dei resoconti della medesima seduta è riportato l'intervento del presentatore, onorevole Virzì, che chiede di illustrare l'emendamento spiegando che non viene aggiunto nulla "a ciò che già non sia nella realtà effettuale delle cose e nelle nostre previsioni quando diciamo di riconoscere il rango di centunisti a persone che rientrerebbero nell'articolo 49," (n.d.r. della l.r. 16/1996 relativo alla graduatoria unica distrettuale) "cioè come cinquantunisti. Ma di fatto, previo accordo con la Prefettura, tali lavoratori hanno ottenuto dal 1996, quindi parliamo di un......iter di almeno dieci anni, il secondo turno: mi riferisco allo spegnimento incendi, sulla base di perizie che vengono fatte annualmente e che ci riportiamo da dieci anni.............".

Dall'intervento illustrativo surriportato si evince che i soggetti interessati dalla norma sono lavoratori che hanno ottenuto, sin dal 1996, il secondo turno di lavoro e che, quindi, da dieci anni svolgono, di fatto 101 giornate lavorative l'anno. A detti soggetti viene formalmente riconosciuta la garanzia occupazionale di 101 giornate.
Le qualifiche di detti soggetti non sono specificate, rilevandosi solo un generico riferimento "allo spegnimento incendi", seppur sembra logico ritenere che la garanzia occupazionale è riferibile a tutti i soggetti che a far data dal 1996 hanno ottenuto un secondo turno di lavoro, svolgendo 101 giornate lavorative per attività antincendio, e che, in mancanza del riconoscimento de quo, sarebbero rientrati, come cinquantunisti, nella graduatoria di cui all'art. 49 della l.r. 16/1996.

L'intervento illustrativo surriportato è stato seguito da quello del Presidente della Regione che così ha esordito: ".........se è vero quanto affermato dall'onorevole Virzì, cioè che esistono lavoratori che dal 1996 ad oggi espletano di fatto il ruolo di centunisti, allora è giusto" (n.d.r riconoscere agli stessi la garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative).

Infine, è intervenuto l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che ha precisato: "........si tratta di lavoratori ai quali i due turni sono stati assicurati nell'arco del decennio. Quindi, non si fa altro che sancire formalmente tale loro condizione che, altrimenti, per le risultanze derivanti dall'applicazione di questa norma, passerebbero da cinquantunisti a sessantotisti" (recte settantottisti n.d.r.) "e, quindi, sarebbero degradati rispetto al diritto che hanno acquistato da dieci anni a questa parte".

Agli interventi surriportati ha fatto seguito l'approvazione dell'emendamento.

Si ritiene altrettanto utile riportare un passaggio dell'intervento dello stesso onorevole Virzì che, nella precedente seduta 365° del 21 marzo 2006, pag.32 dei resoconti parlamentari, illustra la medesima fattispecie nei seguenti termini: "Abbiamo avuto dei lavoratori che, in realtà, hanno fatto i 'centunisti'; però, per poter essere avviati dovevano protestare davanti alla Prefettura e noi non abbiamo dato loro nemmeno un nome giuridico: nei documenti informali di Prefettura e nei decreti assessoriali li chiamavano 'squadre antincendio boschive'. Oggi ricevono, facendo 101 giornate lavorative ma non essendo iscritti in alcun elenco, lo stipendio di 'spegnitori di incendi', sono 'centunisti' ma non sono iscritti in nessuna fascia occupazionale garantita".
Anche dai riferimenti contenuti in quest'ultimo resoconto non è possibile con certezza stabilire se i soggetti interessati da questa "sanatoria", in virtù di una situazione di fatto del tutto peculiare, abbiano rivestito tutte e tre le qualifiche tipiche degli addetti all'attività antincendio o soltanto quella di addetti alle squadre di pronto intervento, riferendosi nello stesso 'intervento d'aula che gli interessati erano (impropriamente) appellati nei decreti assessoriali come "squadre antincendio boschive".
Si ritiene, però, che dagli elementi emersi dai resoconti parlamentari codesta Amministrazione abbia la possibilità di accertare (sembrando il riferimento ai decreti assessoriali riferibile a decreti di codesta Amministrazione) chi siano i soggetti che dal 1996 all'entrata in vigore della l.r. 14/2006 hanno prestato servizio di fatto come centunisti e che mansioni abbiano svolto o che qualifiche si possono riferire a dette (ex) "squadre antincendio boschive".
Se, successivamente agli accertamenti e ai riscontri condotti da codesta Amministrazione (con l'ausilio, eventualmente, anche dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste), permanessero ancora delle incertezze sull'esatta individuazione dei soggetti destinatari del riconoscimento della garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative per l'attività antincendio, si ritiene utile richiedere l'interpretazione autentica del legislatore regionale.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".










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