POS. I Prot._______________/217.11.2007

OGGETTO: Beni di enti pubblici - Demanio marittimo - Determinazione canone per infrastrutture portuali turistiche.


Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Territorio ed ambiente
PALERMO


1. Con nota n. prot. 59504 del 10 agosto 2007, pervenuta in data 3 settembre 2007, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente sulla seguente problematica.
Nella Regione siciliana, per espressa previsione dell'art. 75 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, i canoni annui per le concessioni demaniali marittime sono determinati - in attesa di una organica regolamentazione della materia - secondo i criteri adottati con il decreto 19 luglio 1989, emanato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, recante: "Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime" .
Ai sensi dell'art. 156 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 - che ha previsto che i canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo venissero fissati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente - è stato emanato il D. P. Reg. 26 luglio 1994, relativo alla "Determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo".
Anche quest'ultima fonte normativa rinvia ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 1989 che, all'art. 1, comma 3, determina i canoni concessori per le utilizzazioni turistiche o ricreative in misura unitaria, in funzione esclusiva dei metri quadrati di area concessa; detto criterio è più favorevole di quello riportato al comma 1 dello stesso articolo, suddiviso invece per tipologie di aree concesse (scoperta, occupata con impianti di facile rimozione o di difficile rimozione).
Ciò premesso, si chiede se le infrastrutture portuali turistiche definite all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 - "Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59" - e cioè "porto turistico" e "approdo turistico", possano rientrare nelle utilizzazioni turistiche o ricreative, con conseguente applicazione del canone più favorevole indicato all'art. 1, comma 3, del D.M. 19 luglio 1989.
L'Amministrazione richiedente segnala, poi, che nella legislazione nazionale attualmente vigente i canoni per le concessioni di aree demaniali marittime risultano differenziati e sono oggetto di due distinti regolamenti: i decreti ministeriali 5 agosto 1998, n. 342, e 30 luglio 1998, n. 343, relativi, rispettivamente, alle concessioni per finalità turistico-ricreative e alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
La misura dei canoni, diversificata in ragione delle differenti finalità delle concessioni demaniali marittime, oggetto dei decreti ministeriali del 1998, fa propendere codesta Amministrazione per l'inapplicabilità alle infrastrutture turistico-portuali dei canoni concessori previsti dal D.M. 19 luglio 1989 per le utilizzazioni turistiche o ricreative.
Di contro, però, l'Amministrazione richiedente evidenzia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 511/2002 - relativa a conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Liguria sulla competenza al rilascio (subingresso) di una concessione per la realizzazione e la gestione del Porto di lavagna - ha ritenuto che i porti turistici rappresentano una tipica utilizzazione di aree demaniali per finalità "turistiche e ricreative".

2. In ordine al quesito posto, si rassegna, preliminarmente, che i decreti ministeriali nn. 342 e 343 del 1998 - emanati in applicazione, il primo, dell'art. 03, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e il secondo, dell'art. 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - non sono applicabili nella Regione siciliana, giacchè, in attesa dell'organica regolamentazione dei canoni demaniali marittimi, l'unica fonte di riferimento - in virtù del rinvio (da considerarsi statico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 75 della l.r. 15/1993, all'art. 156 della l.r. 25/1993 e al D.P. Reg. 26 luglio 1994) - resta il D.M. 19 luglio 1989.
Inoltre, si rileva che di recente l'impianto normativo suindicato è stato ampiamente modificato dalla nuova disciplina dettata dall'art. 1, commi 250-257 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recanti disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi.
Ciononostante, la normativa nazionale in materia di canoni demaniali marittimi, emanata successivamente al D.M. Del 19 luglio 1989, può fornire elementi di riflessione per risolvere il quesito posto.

3. Emerge dall'esame dei decreti ministeriali 342/1998 e 343/1998 che il legislatore statale ha regolamentato i canoni concessori per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto in misura ben più agevolata rispetto a quella prevista per le utilizzazioni turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo.
La ratio della previsione di canoni minori per la nautica da diporto, oggetto del D.M. 343/1998, si rinviene all'art. 10, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 - abrogato di recente dal comma 256 dell'art. 1, L. 296/2006 - che prevedeva: "I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto....... sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione............. .
Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime,.........., il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:
a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;
b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;
c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira.".

Il legislatore nazionale ha, dunque, ritenuto necessario - per "incentivare la realizzazione" delle strutture di che trattasi - prevedere canoni unitari di minore entità per compensare e sostenere iniziative che comportano cospicui investimenti per la realizzazione di nuove opere o per la ristrutturazione o il miglioramento di quelle esistenti. Ed infatti le misure unitarie dei canoni indicate al D.M. 343/1998 per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto risulta(va) no notevolmente inferiori a quelle previste per le concessioni assentite per uso turistico-ricreativo di cui al D.M. 342/1998.

La medesima ratio - incentivare la realizzazione delle strutture de quibus e attrarre cospicui investimenti - si rinviene anche nelle finalità P.O.R. Sicilia 2000-2006, con riferimento alle agevolazioni per la realizzazione degli investimenti a valere sulla misura 4.4.3, "portualità turistica", nel Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione siciliana e nelle stesse premesse del decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 16 novembre 2001, di approvazione del Piano, nella parte in cui si ritiene opportuno, per gli spazi acquei con destinazione turistico-diportistica, favorire il rilascio di concessioni demaniali di più ampio respiro temporale, tali da giustificare consistenti investimenti da parte dei privati imprenditori per la realizzazione di infrastrutture per i servizi destinati al natante ed al turista.

La disciplina nazionale relativa alla materia dei canoni concessori per la nautica da diporto è stata fortemente caratterizzata da norme di favore - sia con riferimento alla misura dei canoni che alla durata delle concessioni - rispetto a quella relativa alle concessioni di aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. Da ultimo, l'impianto normativo è stato rivisitato uniformando la quantificazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto a quella per finalità turistico-ricreative, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 252, della l.296//2006, riconducendo, dunque, nel medesimo alveo entrambe le utilizzazioni.

Nella Regione siciliana la recente l.r. 29 novembre 2005, n. 15 - recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo" - ha disciplinato, all'art. 1, commi 1, 2 e 3, anche il rilascio delle concessioni demaniali relative ai porti turistici e ricoveri per natanti da diporto.
All'art. 3, comma 1, la stessa legge regionale ha previsto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, l'individuazione (con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti) delle zone costiere in conformità alle previsioni riportate all'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.
Nei sessanta giorni successivi all'emanazione del suindicato decreto interassessoriale l'art, 3, comma 2 , ha disposto che con decreto del Presidente della Regione sarebbero stati determinati i nuovi canoni demaniali marittimi, il cui ammontare non può superare del 10 per cento gli attuali (art. 3, comma 3).
Ad oggi non risulta ancora emanato il decreto del Presidente della Regione che determini i nuovi canoni concessori. Ciò comporta che, nella specifica materia, continua a sopravvivere il riferimento ai criteri del D.M. 19 luglio 1989.

In mancanza dell'emanazione di nuovi canoni - con eventuale specifica regolamentazione di quelli attinenti alla nautica da diporto - il necessario ricorso ai criteri di una fonte normativa (D.M.19-7-1989) "datata", giacchè, per l'epoca dell'emanazione, non "conosce" la nautica da diporto, non resta che trarre spunto - oltre che dalle considerazioni sopra svolte sull'evoluzione della normativa statale in materia - da considerazioni di carattere generale.
A tal proposito, pare che le finalità sottese al rilascio di concessioni demaniali per la realizzazione e la gestione di "porti turistici" e "approdi turistici" siano riconducibili a quelle turistico ricreative. Le opere realizzate hanno, infatti, carattere turistico e ricreativo al contempo, essendo destinate allo sviluppo di una particolare branca del turismo, quale appunto la nautica da diporto, con l'intento generale di accrescere la valenza turistica delle coste.
Argomentazioni a sostegno del convincimento che la nautica da diporto sia species del genus "turistico-ricreativo" si traggono anche dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 ("Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997, n. 59"), il quale, all'art. 1, comma 3, statuisce che la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è rilasciata conducendo secondo principi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo. Al successivo art. 5, lettera g) - come sostituita, limitatamente alla Regione siciliana, dall'art. 75 della l.r. 4/2003 - è disposta la partecipazione all'esame dei progetti preliminari del Dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Amministrazione regionale per esprimersi sulla valenza turistica dell'intervento e l'idoneità al perseguimento delle finalità di sviluppo turistico.
Ulteriore conforto, in tal senso, si trae anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale 511/2002, nella parte in cui considera i porti turistici una tipica utilizzazione di aree demaniali per finalità "turistiche e ricreative".

Conclusivamente, si ritiene che il canone concessorio, di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. 19 luglio 1989, ben possa ricomprendere, tra le utilizzazioni turistiche o (alternativamente) ricreative, le finalità sottese alla realizzazione e alla gestione delle opere dedicate alla nautica da diporto.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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