Pos. 3   Prot. N. 206.11.07  



Oggetto: Art. 18 l. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali. Vincolatività del parere espresso dalle organizzazioni sindacali in contrattazione decentrata.







ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Ufficio di diretta collaborazione dell'On. le Assessore
Palermo

e.p.c.
ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Ispettorato Tecnico
Palermo





1.Con la nota prot. n. 54808 del 9 agosto 2007codesto Ufficio pone un quesito relativo al compenso incentivante previsto dall'art. 18 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale.
Viene rappresentato che la suddetta disposizione " limita l'ambito della contrattazione ai criteri di ripartizione delle somme ed alla determinazione delle relative percentuali, non facendo alcun riferimento alle figure professionali presenti nei diversi Uffici della regione che possono partecipare alla ripartizione delle somme previste dal predetto articolo".
Ora, con nota prot. n. 2561 dell'8 maggio 2007, l'Ispettorato tecnico ha rilevato che le organizzazioni sindacali, in contrattazione decentrata, hanno espresso l'avviso di limitare l'applicazione del regolamento con cui sono ripartiti tali compensi al personale dei Dipartimenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con l'esclusione del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, del personale assegnato all'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) e del personale in servizio presso l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
Viene chiesto quindi l'avviso dell'Ufficio " relativamente alla questione se sia vincolante o meno l'avviso manifestato dalle predette OOSS in sede di contrattazione decentrata" in merito alle suddette esclusioni, "ai fini dell'emanazione da parte della Scrivente del provvedimento sui criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui al precitato art. 18 della l. 109/94".


2. L'art. 18, comma 1 della legge n.109 del 1994, nel testo coordinato con la normativa regionale prevede, con finalità incentivante e premiale, la ripartizione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori .
Per tali attività i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti (con riguardo all'Amministrazione regionale) previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore competente ed assunti in un regolamento che tenga conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
La dizione della norma, quindi, sembra limitare i soggetti cui deve essere erogato l'incentivo a coloro che abbiano effettivamente partecipato all'elaborazione del progetto, alla direzione dei lavori, al collaudo, nonché ai loro "collaboratori".
A tal fine in sede di contrattazione di istituto devono essere individuati i criteri per la scelta delle professionalità necessarie e delle percentuali da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa costituita per ogni singolo intervento.
Nel caso in esame, come risulta dall'art. 1 dello schema di regolamento allegato alla presente richiesta di consultazione, i criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art. 18 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la normativa regionale, si applicano, sulla base dell'avviso espresso dalle organizzazioni sindacali, ai tre dipartimenti dell'Assessorato regionale LL.PP con l'esclusione del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, del personale assegnato all'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) e del personale in servizio presso l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
Ora, per la risoluzione del quesito posto occorre verificare se possa rientrare nella competenza della contrattazione decentrata l'individuazione del personale cui possono essere conferiti gli incarichi (di progettazione, collaudo ecc.) che danno titolo alla ripartizione dell'incentivo ovvero se, come ritiene codesto Ufficio, tale competenza debba limitarsi alla determinazione dei criteri di ripartizione delle somme e delle relative percentuali.
L'art. 18 della legge Merloni nel testo coordinato prevede espressamente, per la parte che qui interessa, che "Per le attività di cui al presente comma svolte dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore regionale competente" .
Come è noto, è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. "preleggi"), che la norma giuridica va interpretata innanzitutto e principalmente per il suo tenore letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; e ciò a tutela della certezza del diritto.
Ora, non sembra allo Scrivente che la norma citata lasci margini per un'interpretazione diversa e più ampia di quella che può trarsi dalla lettera della disposizione secondo cui la contrattazione decentrata può intervenire esclusivamente al fine di stabilire i criteri e le percentuali del compenso da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa costituita per ogni singolo intervento già individuato per legge, restando esclusa la valutazione sull'opportunità o meno del personale da includere in detta ripartizione
A conferma del superiore orientamento va altresì considerato che la medesima norma al primo comma, seconda parte, prevede che "Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie". In buona sostanza, quindi, l'incentivo va erogato per le prestazioni svolte da tutti i dipendenti di codesto Assessorato incluse quelle del personale qui coinvolto, confermandosi l'illegittimità della disposta limitazione .
In conclusione, alla luce di quanto sopra detto, deve ritenersi che l'avviso manifestato in sede di contrattazione decentrata nei termini sopra rappresentati non debba ritenersi vincolante ai fini dell'emanazione da parte dell'Assessore competente del provvedimento sui criteri di ripartizione anzidetto.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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