Pos. I Prot. _______ /205 .07.11

OGGETTO: Commercio - Commercializzazione integratori alimentari per la visione - Limiti.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
(rif. nota 9 agosto 2007, n. 7769)
PALERMO
1. Nella lettera in riferimento codesto Dipartimento richiama la normativa regionale che disciplina l'attività di ottico e, in particolare, l'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, il D.P.Reg. 1 giugno 1995, n. 64, la legge regionale 9 luglio 1994, n. 12, nonché l'art. 2, comma 3, lett. a) della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28.
Richiama altresì codesto Dipartimento i decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1998 e 21 dicembre 1999, che, nel riservare agli esercenti l'attività di ottico la vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura, nulla chiariscono in merito alla possibilità, per gli ottici stessi, di commercializzare integratori alimentari per la visione.
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla problematica evidenziata, sollevata dall'associazione "Optocoop Sicilia".

2. Preliminarmente e in via generale appare opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nonché dell'ivi richiamato art. 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ed altresì in forza dell'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizione, quest'ultima, direttamente applicabile nell'ordinamento regionale: cfr. circolare dell'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, 19 marzo 2007, n. 7, in GURS 30 marzo 2007, n. 14), i settori merceologici con riferimento ai quali può essere esercitata l'attività commerciale sono due: alimentare e non alimentare; conseguentemente, la questione prospettata richiede di accertare se -nell'attuale assetto dei settori merceologici testè indicati- gli esercenti l'attività di ottico possano o meno vendere al pubblico integratori alimentari per la visione.
A tal fine è utile ricostruire il quadro normativo qui rilevante.
L'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 -dopo aver previsto al comma 1 che presso ciascuna Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico, nel quale, ai sensi del successivo comma 3, devono essere iscritti coloro che intendono esercitare, sotto qualsiasi forma, l'attività di ottico- al comma 2 statuisce: "agli effetti del presente articolo esercita l'attività di ottico chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico".
L'art. 1, comma 2, del D.P.Reg. 1 giugno 1995, n. 64 (recante "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25") dispone che nel Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico "devono iscriversi coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività consistente nell'approntamento, l'applicazione e la commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto, nonché di beni e servizi accessori o comunque attinenti i prodotti suddetti".
L'art. 2, comma 1, del regolamento adottato con il citato D.P.Reg. n. 64/1995, ribadisce poi che col termine "ottico" si intende "chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni prodotti e servizi attinenti al settore ottico" mentre il successivo comma 2 individua l'ambito di applicazione del medesimo regolamento precisando che le disposizioni dello stesso si applicano "a tutti gli esercenti al pubblico, nel settore merceologico dell'ottica e della contattologia ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, operanti nel territorio della Regione siciliana".
L'art. 3 del richiamato regolamento, nel prevedere poi che possono essere iscritti nel Registro speciale "esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di ottico rilasciato dalle scuole appositamente istituite ai sensi dell'art. 140 del T.U. leggi sanitarie (R.D.27 luglio 1934, n. 1265) e del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modificazioni", richiama le indicate disposizioni statali che espressamente qualificano l'attività di ottico come "arte ausiliaria delle professioni sanitarie" e richiedono per l'esercizio della stessa una apposita autorizzazione rilasciata da competenti scuole; disposizioni, queste ultime, che evidenziano la particolare specializzazione e la specifica competenza professionale dei soggetti in possesso del titolo di ottico.
Dal quadro normativo sopra ricostruito si rileva che nell'ordinamento regionale la professione di ottico è disciplinata da apposita legislazione di settore che trova fondamento nell'interesse pubblico legato alla tutela della salute. Tale specifica normativa organica prevale sulla legislazione generale in materia di commercio: si fa presente, al riguardo, che la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, ("Riforma della disciplina del commercio"), pur disciplinando in via generale il settore del commercio, all'art. 2, comma 3, lett. a), ha espressamente fatto salve -ancorchè in quanto compatibili con la medesima l.r. n. 28/1999- la disposizioni impartite dalla normativa relativa all'esercizio dell'attività di ottico. In altri termini, il "settore merceologico dell'ottica" di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.Reg. n. 64/ 1995, in quanto fatto salvo dalla disciplina generale in materia di commercio, sembra mantenere una sua autonoma rilevanza ed una sua autonoma configurazione quale tertium genus rispetto agli altri due settori individuati dal citato art. 3, comma 1, della legge regionale n. 29/1999, in materia di commercio; ne consegue che la distinzione tra settore merceologico alimentare e non alimentare non appare venire in rilievo nell'ambito della professione di che trattasi.
D'altra parte, deve altresì evidenziarsi che, alla stregua della normativa regionale di settore sopra richiamata, l'esercizio dell'attività di ottico si caratterizza funzionalmente in relazione ai beni, prodotti e servizi che possono essere approntati o commercializzati quali sono, appunto, tutti quelli "attinenti al settore ottico".
Pertanto -sebbene gli integratori alimentari siano espressamente qualificati, in via generale, come "prodotti alimentari" (cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169; art. 1, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111)- alla luce delle considerazioni formulate nulla sembra ostare a che gli esercenti la professione di ottico vendano al pubblico integratori alimentari per la visione, trattandosi di prodotti comunque attinenti al settore ottico.
La soluzione positiva qui accolta risulta avvalorata dal punto di vista funzionale qualora si consideri di nuovo (avendone già sopra fatto cenno) la specifica competenza professionale degli esercenti l'attività di ottico nonché la "funzione addestrativa" (cfr. Tar Lazio, sez. III, 12 giugno 2003, n. 2851) o educativa svolta dagli stessi ottici nei confronti dei consumatori; ed invero, solo chi è in possesso del titolo di ottico ed esercita la relativa professione ha la capacità e competenza tecnica necessaria per fornire, a tutela del consumatore, adeguate informazioni su qualsiasi prodotto (di tipo compensativo, correttivo, migliorativo o ancora protettivo) attinente al settore ottico, e, dunque, anche sugli integratori alimentari per la visione.
Sotto tale profilo la soluzione prospettata dallo scrivente trova fondamento nell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229"), che, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti, riconosce agli stessi, come fondamentali, tra gli altri, il diritto alla tutela della salute, il diritto ad una adeguata informazione nonché il diritto all'educazione al consumo.
Infine lo scrivente concorda con le osservazioni formulate dalla associazione di categoria che ha sollevato la problematica di che trattasi con nota del 19 giugno 2007 (trasmessa in allegato alla richiesta di parere) laddove -dopo aver evidenziato che il Piano di vigilanza sugli integratori alimentari (adottato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 169/2004, con provvedimento 15 febbraio 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) prevede che l'attività di controllo venga effettuata presso le strutture di vendita e di distribuzione di integratori alimentari, "comprese palestre, centri fitness e simili"- si rileva che appare irragionevole escludere la commercializzazione degli integratori di che trattasi presso gli esercenti l'attività di ottico, essendo, questi ultimi, i soggetti più idonei a fornire adeguate informazioni ai consumatori.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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