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In particolare deve presumersi, non disponendo, in quanto non allegati alla richiesta di consultazione, nč del regolamento di organizzazione dell'EAS, nč del contratto individuale regolante l'incarico, che nessuna disposizione dei medesimi confligga con l'orientamento manifestato in linea generale da codesto Dipartimento. |
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Per contro, riguardo ai dubbi derivanti dalla circostanza che al Dirigente sia stato contrattualmente attribuito un trattamento fondamentale il cui importo č stato calcolato a termini della delibera della Giunta regionale n.326 del 2000, includendovi anche la somma giā prevista dall'art.15 n.2 del D.P.Reg.n.26 del 1999, non puō non rilevarsi che l'art.13 della l.r.10 del 2000 al comma 3 prevede che "per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale č stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione ". |