Pos. 3   Prot. N. / 183.07.11 



Oggetto: Dirigente regionale comandato presso E.A.S.-Trattamento economico.




Allegati n........................       
                                                   

Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del persona
Palermo


Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha rappresentato quanto segue.
Ad un dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'E.A.S. č stato conferito l'incarico di Dirigente generale di tale ente.
Codesto Dipartimento non dubita che al suddetto dirigente si applichi l'art. 36 del CCRL Area dirigenza approvato con D.P.Reg. n.10/2001, nella considerazione che il contratto collettivo regionale regola anche i rapporti di lavoro presso gli enti non economici sub regionali. Tuttavia nutre perplessitā circa la spettanza della retribuzione di posizione prevista dall'art.15 del D.P.Reg. n.26/1999 pur se la medesima č stata riconosciuta a tutti i dirigenti generali dalla Giunta regionale nell'ambito della deliberazione n.326 del 2000 che il menzionato contratto collettivo ha poi espressamente fatta salva.
   

2-Come ben noto a codesto Dipartimento, che ne ha riferito nella richiesta del presente parere, quest'Ufficio ha giā avuto modo di esaminare la problematica relativa alla natura assunta, per effetto della nuova articolazione del trattamento economico della dirigenza, dall'emolumento originariamente previsto per i direttori regionali dall'art.15 del D.P.Reg.n.26 del 1999 concludendo per la sua spettanza anche ai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale che non ne avessero giā beneficiato nel precedente regime retributivo.
Pertanto, preso atto che il richiedente ritiene pacifica l'applicabilitā nel caso di specie del trattamento stabilito per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale, non si rinvengono ragioni per discostarsi dall'orientamento giā esternato circa l'avvenuta inclusione dell'importo di che trattasi nel trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali e nel trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia.
  In particolare deve presumersi, non disponendo, in quanto non allegati alla richiesta di consultazione, nč del regolamento di organizzazione dell'EAS, nč del contratto individuale regolante l'incarico, che nessuna disposizione dei medesimi confligga con l'orientamento manifestato in linea generale da codesto Dipartimento. 
  Per contro, riguardo ai dubbi derivanti dalla circostanza che al Dirigente sia stato contrattualmente attribuito un trattamento fondamentale il cui importo č stato calcolato a termini della delibera della Giunta regionale n.326 del 2000, includendovi anche la somma giā prevista dall'art.15 n.2 del D.P.Reg.n.26 del 1999, non puō non rilevarsi che l'art.13 della l.r.10 del 2000 al comma 3 prevede che "per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale č stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione ". 


  3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformitā alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".    


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