Pos. 3   Prot. N. 13892 -- 182.07.11 



Oggetto: Trasporti- L.r. n. 11/2004 - Trasporto combinato "strada-mare"- Iscrizione nel registro dei beneficiari del "bonus". Requisiti soggettivi.



Allegati n...

   



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE TRASPORTI
  DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
                                          PALERMO 



1 - Con nota 12 luglio 2007, n. 352, Serv. 8, codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla permanenza, in capo al titolare di un'impresa di trasporto, dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei beneficiari del "bonus" previsto dalla legge n. 11/2004 per gli operatori che si avvalgano del sistema combinato di trasporto "strada-mare" in partenza o arrivo dai porti dell'Isola.
In particolare viene rappresentato che nell'ambito di una verifica dei predetti requisiti si è provveduto a richiedere il certificato del casellario giudiziario del legale rappresentante di un consorzio che, nel maggio 2005, al momento dell' iscrizione aveva prodotto una dichiarazione attestante che "dal certificato del casellario giudiziale....risulta nulla". Il certificato richiesto d'ufficio ha invece evidenziato alcuni precedenti:
- sentenza definitiva del 20-6-1980 per furto con i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena; sentenza per la quale nel 1986 è stata concessa la riabilitazione;
- sentenza del 24-4-1996 di condanna ad un anno e sei mesi, conseguente a richiesta di applicazione della pena su istanza delle parti e concernente la commissione continuata di reati di falsità materiale in atti pubblici con applicazione del beneficio della sospensione condizionale.
Secondo codesto Dipartimento tali iscrizioni non inficiano la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario a suo tempo resa dal richiedente l'iscrizione alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del DPR n. 313/2002 per il quale il certificato a richiesta di privati non riporta le condanne per le quali sia stata disposto il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 c. p. né quelle conseguite al cosiddetto "patteggiamento" , ai sensi dell'art. 445 c.p.p.
Si ritiene, inoltre, che entrambe le sentenze di condanna sopra indicate non escludano da parte del soggetto interessato il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale richiesti per l'iscrizione nel registro; nel primo caso per l'intervenuta riabilitazione e nel secondo per effetto dell'avvenuta estinzione del reato essendo decorsi più di cinque anni dalla condanna (cfr. art.. 445, secondo comma c.p.p.)


2.   La legislazione vigente prevede un doppio regime della certificazione penale a seconda che il certificato del casellario sia richiesto dal privato o dalla pubblica amministrazione. Soltanto nella seconda ipotesi il certificato recherà tutti i precedenti ancorchè le relative sentenze abbiano escluso la loro menzione nel certificato richiesto dal privato. 

Nel caso in esame le due condanne non sono soggette a menzione nel certificato penale richiesto dal privato ai sensi, rispettivamente, dell'art. 175 C.P. (ipotesi di non menzione)e dell'art. 68 C.p.p. (cosiddetto patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p.) e pertanto la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato può ritenersi corrispondente a quanto sarebbe emerso dal certificato penale rilasciato a sua istanza e non può considerarsi in tal senso mendace.
Deve però rilevarsi che, come riferito con precedenti pareri, se le cause di esclusione dal registro delle imprese di trasporto vanno individuate in base ai requisiti di onorabilità quali indicati dall'art. 5 del D. lgs. n. 395/2000, per l'iscrizione nel registro dei beneficiari del bonus ambientale codesta Amministrazione, con l'adozione del decreto assessoriale n. 164 del 3 dicembre 2004, successivamente integrato con il decreto n.108/gab. del 10 agosto 2006, ha invece richiesto requisiti diversi ed autonomi relativi all' idoneità morale, finanziaria e professionale che richiamano quelli richiesti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici (cfr. lo schema di domanda, allegato A al D.A. n. 164/2004, al punto 3, lett. g) ed i) e il corrispondente art. 3, lett. g) ed i) del D.A. 10-8-2006. Tali requisiti possono essere valutati discrezionalmente dall'Amministrazione nel caso di condanne di cui alla lett. g) e cioè in ordine a condanne per reati che incidono "gravementesulla moralità professionale e per delitti di natura finanziaria (accezione ampia e comprensiva, ad avviso dello scrivente, degli illeciti tributari); per quanto riguarda invece i delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico il mancato riferimento alla gravità dei medesimi sembra escludere un'ambito discrezionale con automatica esclusione nel caso di condanne.
Sembra, pertanto, che nella fattispecie vada verificato se l'impresa abbia reso fedelmente la dichiarazione richiesta in ordine all'insussistenza di condanne atteso che in tale dichiarazione doveva necessariamente farne menzione.
Orbene, premesso che l'estinzione del reato deve pur sempre esser dichiarata dall'autorità giudiziaria e provata (presupponendo un accertamento circa l'assenza di altri delitti e contravvenzioni della stessa indole) tanto questa che la riabilitazione non sono d'ostacolo alla valutazione da parte dell'Amministrazione dei fatti sanzionati al fine della valutazione della gravità o meno di tali precedenti non rientrando, i reati oggetto di condanna, fra quelli sopra indicati (delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico) per i quali non è prevista alcuna discrezionalità sulla loro rilevanza.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




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