Pos. 3  Prot. N. /181.07.11 



Oggetto: Trattamento economico del personale dell'Ufficio di Bruxelles.




Allegati n........................       
                                                   

Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del persona
Palermo


1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento, premettendo una dettagliata esposizione del quadro normativo di riferimento e degli atti applicativi adottati, ha posto i seguenti quesiti relativi alla problematica in oggetto indicata.
Il primo è volto a conoscere se l'indennità di servizio all'estero spetti anche ad un soggetto esterno che già precedentemente alla stipula del relativo contratto di lavoro viveva stabilmente a Bruxelles. Al riguardo viene evidenziato come la norma che tale indennità prevede ne specifica la natura non retributiva ma indennitaria del disagio derivante dallo svolgimento della prestazione all'estero e perciò la attribuisce ai dipendenti pubblici trasferiti presso gli uffici ubicati all'estero.
Lo stesso soggetto che ha avanzato istanza di corresponsione dell'indennità di servizio all'estero ha poi richiesto la revisione della propria posizione giuridico economica in base al diritto belga in applicazione del quale gli spetterebbe uno stipendio base di 3286,00 euro mensili oltre ai trattamenti accessori. Secondo il Dirigente generale dell'Ufficio di Bruxelles, così come accade presso gli altri uffici di enti pubblici stranieri colà presenti, compresa la rappresentanza permanente d'Italia, i rapporti con il personale assunto in loco dovrebbero essere regolati esclusivamente dalla normativa belga. A tal proposito codesto Dipartimento osserva però che la normativa comunitaria in materia di regimi di sicurezza sociale pur sancendo il principio della lex loci laboris prevede che al medesimo si deroghi per i dipendenti pubblici i quali restano soggetti alla legislazione dello stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono.
In ultimo luogo viene chiesto se possa accogliersi la richiesta del Dirigente responsabile dell'Ufficio di Bruxelles di riconoscimento dell'assegno per oneri di rappresentanza di cui all'art.171 bis del D.P.R. n.18/1967.

2- Si ritiene di dover preliminarmente osservare che le diverse questioni in esame, come rappresentate dal Dipartimento del personale, involgono tutte l'interpretazione dell'art.92 della l.r.n.2 del 2002 e successive modifiche nonché degli atti attuativi. Trattandosi quindi di disposizioni di fonte pubblicistica, la cui efficacia è temporalmente circoscritta dalla l.r. 10 del 2000 ( cfr. artt. 20 e 22) lo scrivente procederà ad individuarne l'esatta portata prescindendo tuttavia da ogni indagine, di competenza dell'ARAN, circa l'applicabilità o meno delle stesse a seguito dei successivi CCRL entrati in vigore rispettivamente per il personale del comparto e per quello dell'area dirigenziale.
Ciò premesso si ritiene utile riportare integralmente l'art.92 cit., con le modifiche apportatevi dall'art.35 della l.r. n.9/2002.
1. L'Ufficio di Bruxelles, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, si compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente regionale ad esso preposto, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale.
2. Al personale destinato all'Ufficio di Bruxelles sono riconosciute le indennità mensili aggiuntive rispetto al trattamento economico spettante, pari a quelle fissate dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti.
3. Il ricorso a personale esterno è fissato nel numero massimo di otto unità.
3-bis. Al personale di cui al comma 3 si applicano, in deroga alle disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ivi compresa la connessa disciplina riguardante il trattamento economico spettante ai componenti .
3-ter. Per l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, oltre quanto previsto dal comma 3, su disposizione del Presidente della Regione, può essere comandato personale degli enti pubblici regionali sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 820 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro.
Sia dalla formulazione dei diversi commi che dai richiami che li correlano si rileva una chiara distinzione tra personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali sottoposti vigilanza e tutela della Regione e personale esterno.
Ai primi infatti oltre al trattamento economico spettante vengono attribuite le indennità mensili aggiuntive di cui al d.lgs.n. 62 del 1998 mentre per il personale esterno è stabilita, anche per il profilo economico l'applicazione della disciplina regolamentare dettata per gli uffici di diretta collaborazione.
  La differenza tra le discipline afferenti alle due tipologie di rapporto risulta ulteriormente confermata dall'espressa previsione del carattere derogatorio della regolamentazione dei contratti stipulati con il personale esterno rispetto alla normativa regionale del rapporto di lavoro. 
  Da quanto sopra sorgono perplessità circa la corresponsione al personale esterno di voci retributive che, come l'indennità di servizio all'estero, non risultano comprese nel rinvio operato dal comma 3 bis dell' articolo 92. Sembra, invero, che il legislatore abbia ritenuto di assicurare a tale personale un trattamento congruo attraverso la previsione di un regime del tutto differente rispetto a quello applicato al personale facente parte dei ruoli. 
  Relativamente alla revisione del trattamento retributivo secondo la normativa belga va considerato che la normativa regionale, abbastanza recente e comunque successiva alla nuova regolamentazione dettata a livello statale per il personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (art.4 L. 266 del 1999 e D.lgs.103 del 2000), non ha formato oggetto di censure di incostituzionalità.Circostanza questa che induce a ritenere che il legislatore regionale nell'individuare il trattamento spettante al personale esterno dell'Ufficio di Bruxelles abbia tenuto conto dei principi che informano la disciplina nazionale. 
  Anche la problematica dell'assegno per oneri di rappresentanza va risolta, pur con la riserva esposta in via preliminare, in base all'art.92 cit. Mentre nella stesura originaria il comma 2 riconosceva al personale destinato all'ufficio di Bruxelles una (sola) indennità mensile forfettaria pari a quella base di servizio all'estero per effetto della modifica apportata dalla l.r. n.9 del 2002 a detto personale vanno corrisposte (tutte) le indennità mensili aggiuntive pari a quelle fssate dal D.Lgs.n.62/1998.  

Ora, l'assegno per oneri di rappresentanza, unica voce aggiuntiva sulla quale vengono manifestate perplessità, spetta, come le restanti indennità aggiuntive, secondo i livelli funzionali corrispondenti sempre che ricorrano le condizioni previste per la sua corresponsione dalla norma statale che lo prevede.
Pertanto il Dirigente generale che ne ha fatto istanza ha diritto all'assegno in applicazione dell'art.24 del più volte citato d.lgs.62 anziché a quello di cui all'invocato art.171bis del D.P.R n.18/1967 e succ.modif. i cui destinatari sono individuati secondo la funzione che svolgono (capi delle rappresentanze diplomatiche,degli uffici consolari, ecc.) e non secondo livelli o qualifiche e quindi non equiparabili al personale regionale. La rappresentanza alla quale si ricollega l'assegno previsto da quest'ultimo articolo, finalizzata ad "assicurare un'efficace tutela delle collettività italiane all'estero" inoltre, non pare coincidere con l'attività ascritta all'ufficio di Bruxelles che ha "il compito di realizzare i necessari raccordi con i servizi e gli organi comunitari e con la Rappresentanza nazionale permanente"(cfr. art.34 l.r.n. 6/1997).

3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    
               


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